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Gli artt.871 e 872 cod. civ. distinguono, nell'ambito delle leggi speciali e dei regolamenti edilizi, le norme integrative delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato dalle norme che, prive di portata integrativa o modificativa e se pure dirette incidentalmente ad assicurare una migliore coesistenza ed una più razionale utilizzazione delle proprietà private, tendono principalmente a soddisfare interessi di ordine generale, come quelli inerenti alle esigenze igieniche, al godimento della proprietà ed alla tutela dell'estetica edilizia. A tale distinzione corrisponde, in caso di violazione della norma, una diversa tutela del privato, assicurata, per le norme del secondo tipo, soltanto dall'azione di risarcimento del danno, a parte il potere della P.A. di imporne l'osservanza coattiva, e, per quelle del primo tipo, anche dall'azione reale per l'eliminazione dello stato di fatto creato dalla violazione edilizia. Cassazione Sez. 2 Sent. 16094 del 29/07/2005
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - Azione di riduzione in pristino - Costruzione eseguita in violazione di norme edilizie - Natura della disposizione violata - Integrativa delle norme del codice a tutela dei proprietari confinanti - Accertamento - Necessità - Sussistenza. In caso di costruzione realizzata in violazione di norme edilizie, al fine dell'accoglimento della domanda volta ad ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con conseguente demolizione del manufatto, non e' sufficiente accertare l'illegittimità dello stesso, ma e' necessario verificare che la disposizione edilizia violata abbia carattere integrativo delle norme poste dal codice civile a tutela dei diritti dei proprietari confinanti, atteso che, soltanto in presenza di tale condizione, l'art. 872, secondo comma, cod. civ. consente, oltre che il risarcimento del danno, la rimozione in forma specifica degli effetti della violazione. Cassazione Sez. 2 Sent. 15886 del 28/07/2005
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – IN GENERE - Art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 e successive modificazioni - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia - Parti private - Litisconsorzio processuale rispetto alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti ad esse equiparati - Sottoposizione alla giurisdizione del giudice amministrativo - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Devono ritenersi sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, in relazione alle controversie in materia urbanistica ed edilizia instaurate nei confronti delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti ad esse equiparati, anche le parti private, allorché, per la reciproca dipendenza e la conseguente inscindibilità delle rispettive posizioni, venga a realizzarsi un'ipotesi di litisconsorzio processuale. Se, infatti, questo comporta, nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria ed al pari del litisconsorzio di natura sostanziale, che la decisione debba essere necessariamente unitaria, le norme costituzionali sul giusto processo e sulla ragionevole durata di esso (art. 111 Cost.) e sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) - che vanno coordinate con l'art. 103 dello stesso testo costituzionale - escludono una interpretazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 tale da imporre o consentire di scindere il processo in tronconi affidati a giurisdizioni diverse, con il pericolo, altresì, di decisioni difformi, ed orientano, al contrario, per la conferma, anche in tal caso, del giudizio unitario. (Nella specie, alcuni proprietari di immobili avevano convenuto davanti al giudice ordinario, al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dalla realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità e conseguente all'asserita illegittimità del relativo progetto, oltre alla società affidataria della concessione per la progettazione esecutiva e la costruzione della tratta, anche un consorzio di imprese, il quale aveva ottenuto la chiamata in giudizio di altra società, cui era stata affidata la realizzazione dell'opera, la quale aveva a sua volta chiamato in giudizio due società assicuratrici. In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha quindi ritenuto - stanti le domande di garanzia "a catena" proposte da convenuti e chiamati - che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia proposta nei confronti della società concessionaria, qualificabile come soggetto equiparato alle pubbliche amministrazioni, si estendesse anche agli altri soggetti, ancorché privi di tale qualifica). Cassazione Sez. U Ord. 15660 del 27/07/2005
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - Art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 e successive modificazioni (nel testo conseguente a Corte costituzionale n. 204 del 2004) - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia - Presupposti - Nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti ad esse equiparati ed uso del territorio - Necessità - Instaurazione della controversia nei confronti delle amministrazioni pubbliche o dei soggetti equiparati - Necessità - Realizzazione di linea ferroviaria ad alta velocità - Asserita illegittimità del relativo progetto - Controversia diretta ad ottenere il risarcimento del danno dalla società affidataria della concessione per la progettazione e la realizzazione dell'opera - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 e successive modificazioni (nel testo conseguente a Corte costituzionale n. 204 del 2004) - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia - Presupposti - Nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti ad esse equiparati ed uso del territorio - Necessità - Instaurazione della controversia nei confronti delle amministrazioni pubbliche o dei soggetti equiparati - Necessità - Realizzazione di linea ferroviaria ad alta velocità - Asserita illegittimità del relativo progetto - Controversia diretta ad ottenere il risarcimento del danno dalla società affidataria della concessione per la progettazione e la realizzazione dell'opera - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, prevista dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - ha, come presupposto oggettivo, il nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, ed uso del territorio (stante la valenza tendenzialmente onnicomprensiva dell'espressione "materia urbanistica", in quanto abbracciante la totalità degli aspetti di tale uso); e, come presupposto soggettivo – desumibile dallo stesso art. 34, in riferimento all'art. 103, primo comma, Cost. – che la controversia venga instaurata nei confronti delle predette amministrazioni o dei predetti soggetti. Rientra, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la domanda proposta da alcuni proprietari di immobili nei confronti della società alla quale era stata affidata - in relazione all'art. 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificato dall'art. 1 del d.l. 24 gennaio 1991, n. 25, convertito in legge 25 marzo 1991, n. 98 (che consentiva all'allora ente Ferrovie dello Stato di partecipare a società o enti aventi per fini la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema ad alta velocità) - la concessione per la progettazione esecutiva e la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità, al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dalla realizzazione dell'opera, e consequenziale all'asserita illegittimità del relativo progetto. Ricorrono, infatti, nella specie, sia il presupposto oggettivo di detta giurisdizione, dato che la progettazione e la realizzazione della tratta ferroviaria in questione - manifestamente incidenti sul territorio - risultavano inseriti in un complesso procedimento amministrativo, nell'ambito del quale si era utilizzato anche l'istituto della conferenza di servizi previsto dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385; sia il presupposto soggettivo, dovendosi riconoscere alla società convenuta in giudizio - alla luce dell'evoluzione della nozione di P.A. correlata ai mutamenti del quadro normativo - almeno la veste di soggetto equiparato alle amministrazioni pubbliche, in quanto strumento cui si e' fatto ricorso per la realizzazione di fini pubblici (nella specie, il trasporto ferroviario, qualificato come servizio pubblico essenziale dall'art. 1, comma secondo, lettera b), della legge 12 giugno 1990, n. 146) e con mezzi finanziari riferibili, direttamente o indirettamente, alla P.A. in senso proprio. Cassazione Sez. U Ord. 15660 del 27/07/2005
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Piano per l'edilizia economica e popolare - Attuazione - Convenzione con consorzio privato per le realizzazione di opere di urbanizzazione primaria - Azione possessoria nei confronti del consorzio - Intervenuta approvazione del piano - Assenza di decreto di occupazione - Comportamento senza potere - Configurabilità - Giurisdizione ordinaria. A seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, sono esclusi dall'ambito della giurisdizione esclusiva in materia urbanistica i meri comportamenti della P.A. e dei soggetti equiparati, siccome non costituenti manifestazione di potere amministrativo, sicché rientra nella giurisdizione ordinaria l'azione possessoria avverso il comportamento di un consorzio, attuatore di piano per l'edilizia economica e popolare in base a convenzione con il Comune, che, pur mirato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, sia intervenuto dopo l'approvazione del piano, ma indipendentemente da ogni provvedimento di autorizzazione all'occupazione. Cassazione Sez. U Ord. 14988 del 15/07/2005
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITA' SISMICHE - Regolamenti edilizi - Mancanza di disciplina in materia di distanze legali - Prescrizioni dettate dall'art. 17 della legge n. 765 del 1967 - Applicabilità. In tema di distanze legali fra costruzioni,qualora i regolamenti edilizi locali vigenti non prevedano alcuna disposizione al riguardo,si applicano le prescrizioni dettate dall'art. 17 legge 765/1967,(che ha aggiunto alla legge 1150/1942 l'art. quinquies comma primo, lett. c), anziché quelle di cui all'art. 873 cod. civ. Cassazione Sez. 2 Sent. 14264 del 07/07/2005
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO – NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - Giudicato intervenuto, in sede di giudizio amministrativo,in contraddittorio della parte, sulla legittimità dell'atto - Potere di disapplicazione dell'atto - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. In tema di giudicato amministrativo, allorquando la legittimità di un atto della P.A. sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio della parte e con autorità di giudicato, il giudice ordinario non può disapplicarlo. Infatti, la pronuncia di rigetto della domanda di dichiarativa dell'illegittimità copre il provvedimento impugnato, sia sotto l'aspetto dell'esistenza del potere dell'organo che ha emesso il provvedimento, sia della sostanza dello stesso, precludendo al giudice ordinario ogni indagine al riguardo. (Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni contro un Comune per diniego di concessione edilizia). Cassazione Sez. 3 Sent. 13400 del 22/06/2005
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI - Nozione - Atti implicanti il trasferimento della proprietà - Alloggio di cooperativa edilizia a contributo statale - Momento dell'acquisto da parte del singolo socio - Determinazione - Stipula del contratto individuale di mutuo - Fondamento. La comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi le semplici situazioni obbligatorie, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res". Ne consegue che nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a contributo statale il momento rilevante, al fine di stabilire l'acquisto della titolarità dell'immobile e, quindi, di verificare se esso ricada nella comunione legale, va individuato in quello della stipulazione, da parte del socio, del contratto di mutuo individuale, poiché soltanto con la stipulazione di detto contratto il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio, assumendo la veste di mutuatario dell'ente erogatore del mutuo. Cassazione Sez. 1 Sent. 12382 del 11/06/2005
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI - Azione di rilascio dell'immobile abusivamente occupato dal socio escluso - Sindacato sul provvedimento di esclusione non impugnato ex art. 2527 cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione. In tema di società cooperative edilizie, il socio che sia stato escluso dalla società può far valere i vizi della relativa delibera soltanto mediante l'opposizione ex art. 2527 cod. civ., da proporre entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; ne consegue che nel giudizio avente ad oggetto la domanda di rilascio dell'immobile della società, abusivamente occupato dal socio, il giudice non può sindacare la legittimità del provvedimento di esclusione. Cassazione Sez. 1 Sent. 12001 del 08/06/2005
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Concessione edilizia in sanatoria - Domanda tendente ad accertarne l'illegittimità, con le conseguenti richieste di condanne ripristinatorie e risarcitorie - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Configurabilità. La domanda del privato contro il Comune volta all'accertamento della illegittimità di concessione edilizia a sanatoria di modificazioni di destinazione d'uso, con le conseguenziali richieste di pronunce di restituzione nel pristino stato della situazione edilizia secondo gli atti concessori originari e di risarcimento del danno, avendo ad oggetto provvedimenti di una P.A. in materia edilizia, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (quale configurata già dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed ora dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205). Cassazione Sez. U Ord. 09389 del 06/05/2005
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - Nozione - Fattispecie in tema di determinazione del valore di un immobile.
L'individuazione del valore di un immobile non rientra, di regola, nella categoria del fatto notorio qualora ne sia richiesta una precisa determinazione, ma il giudice può legittimamente ritenere notoria la sussistenza, o meno, in un dato periodo, di una crisi edilizia e delle relative conseguenze sul valore degli immobili e sulla relativa tendenza al rialzo o ribasso, alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica (nell'affermare il principio di diritto che precede, la Corte Cass. ha ancora rilevato, con riguardo al caso di specie, che il prezzo dichiarato negli atti di trasferimento degli immobili ha rilevanza eminentemente sotto il profilo fiscale, sicché, con riferimento ai rapporti estranei al sistema tributario, la sua indicazione non può avere effetto probatorio vincolante, ma presenta i caratteri del semplice elemento indiziario, affidato alla discrezionale valutazione del giudice di merito, che può legittimamente disattenderlo, fondando il proprio convincimento su altre risultanze probatorie). Cassazione Sez. 3 Sent. 06735 del 30/03/2005
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - Danni da rilascio di concessione edilizia ritenuta illecita dal giudice penale ed illegittima in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Danni da rilascio di concessione edilizia ritenuta illecita dal giudice penale ed illegittima in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie. Spetta al giudice ordinario conoscere della domanda con cui il privato, acquirente di un terreno sul quale era stata rilasciata una concessione edilizia e successore nella titolarità del permesso di costruire, chieda la condanna del Comune al risarcimento dei danni da esso subiti in seguito al rilascio, in favore del proprio dante causa, di una concessione edilizia ritenuta illecita dal giudice penale (in un procedimento penale per il reato, tra l'altro, di cui all'art. 20, lettera c, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) ed illegittima in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dal proprietario confinante, ma sulla cui piena regolarità egli abbia fatto invece affidamento per l'esecuzione del programma di costruzione dell'edificio. Detta domanda, infatti, non rientra nel campo applicativo dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80, ne' sollecita la tutela di un situazione configurabile come diritto patrimoniale consequenziale, giacché non postula alcun accertamento sull'esercizio del potere amministrativo (autoritativo) in materia urbanistica ed edilizia, che ha portato al rilascio della concessione edilizia, ma, sul presupposto che questa resti caducata, ascrive al comportamento del Comune convenuto la responsabilità per la sopravvenuta impossibilità di realizzare il programma costruttivo. Cassazione Sez. U Ord. 04805 del 07/03/2005
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - Responsabilità civile da illegittimo esercizio della funzione pubblica - Danno ingiusto - Lesione di un interesse giuridicamente rilevante - Differenza tra interessi pretensivi e interessi oppositivi - Configurabilità - Rilevanza ai fini della tecnica di accertamento dell'esistenza del danno - Fattispecie. Il diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall'illegittimo esercizio della funzione pubblica e' svincolato dalla qualificazione formale della posizione di cui e' titolare il soggetto danneggiato in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, e tuttavia permane la rilevanza della distinzione tra interessi pretensivi e interessi oppositivi in quanto e' necessario adottare, nei due casi, una diversa tecnica di accertamento dell'esistenza della lesione: la lesione degli interessi pretensivi va accertata a mezzo di un giudizio prognostico con esito favorevole sulla esistenza di una situazione soggettiva di legittimo affidamento nella positiva conclusione del procedimento,diversa dalla mera aspettativa di fatto, mentre ai fini del risarcimento del danno da lesione degli interessi oppositivi e' sufficiente accertare la lesione dell'interesse alla conservazione del bene, o della situazione di vantaggio, provocata dall'illegittima attività dell'amministrazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato al titolare di una concessione edilizia, portatore di un interesse oppositivo nei confronti della p.a., il risarcimento del danno subito a causa del provvedimento di decadenza dalla concessione, dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo). Cassazione Sez. 3 Sent. 02705 del 10/02/2005
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - Esercizio del potere di disapplicazione - Giudicato intervenuto in sede di giudizio amministrativo, in contraddittorio delle parti, sulla legittimità dell'atto - Disapplicazione dell'atto - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. L'esercizio da parte del giudice ordinario del potere di disapplicare un atto della P.A. e' precluso qualora la legittimità dell'atto sia stata accertata dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, resa nel contraddittorio delle parti. (Nella specie, in una controversia in materia di distanze legali, relativa alla illegittimità di due provvedimenti di sospensione dei lavori e diffida a demolire, adottati dal sindaco senza considerare che i lavori erano eseguiti sulla base di una autorizzazione qualificabile come nuova licenza edilizia anziché mera variante di una precedente, la Corte Cass. ha precisato che la preclusione da giudicato esterno si riferiva anche a quest'ultima valutazione, in quanto estesa a tutte le questioni che avevano formato oggetto di valutazione del precedente giudice e che ne costituivano antecedente logico e giuridico). Cassazione Sez. 2 Sent. 02213 del 04/02/2005
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - Sistemazione e manutenzione delle strade - Inosservanza, da parte della P.A., delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza - Domanda del privato di condanna della P.A. ad un "facere" od al risarcimento del danno patrimoniale - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento (Corte cost., sent. n. 204 del 2004, applicabile anche ai giudizi in corso). GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Sistemazione e manutenzione delle strade - Inosservanza, da parte della P.A., delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza - Domanda del privato di condanna della P.A. ad un "facere" od al risarcimento del danno patrimoniale - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento (Corte cost., sent. n. 204 del 2004, applicabile anche ai giudizi in corso).
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) - con la quale e' stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell'amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività, soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Cassazione Sez. U Ord. 00599 del 14/01/2005
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - Edilizia ed urbanistica - Corte cost., sentenza n. 281 del 2004 - Portata ed effetti - Domanda risarcitoria contro la P.A. per danni consequenziali alla denunciata illegittimità, dinanzi al giudice amministrativo, di un atto amministrativo (imponente, nella specie, il vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939) - Introduzione in epoca successiva al 30 giugno 1998 ma prima del 10 agosto 2000 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Edilizia ed urbanistica - Corte cost., sentenza n. 281 del 2004 - Portata ed effetti - Domanda risarcitoria contro la P.A. per danni consequenziali alla denunciata illegittimità, dinanzi al giudice amministrativo, di un atto amministrativo (imponente, nella specie, il vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939) - Introduzione in epoca successiva al 30 giugno 1998 ma prima del 10 agosto 2000 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione. Il testo originario dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, innova in tema di giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo alla materia dell'edilizia e dell'urbanistica, nel periodo intercorrente fino all'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente all'estensione ai diritti patrimoniali consequenziali della giurisdizione di legittimità od esclusiva già spettante al medesimo giudice. Spetta pertanto alla cognizione del giudice amministrativo la domanda risarcitoria - introdotta in epoca successiva al 30 giugno 1998 ma precedente il 10 agosto 2000 - proposta in via consequenziale alla denunciata illegittimità, dinanzi al medesimo giudice, di un atto amministrativo (nella specie, D.M. di imposizione di vincolo su un immobile ai sensi della legge n. 1089 del 1939, per effetto del quale al privato era stata ritirata la concessione edilizia, precedentemente rilasciata in relazione al medesimo immobile). Cassazione Sez. U Sent. 00597 del 14/01/2005
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINIO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINIO - Obbligazioni contratte verso l'appaltatore - Solidarietà passiva dei condomini - Patto di divisione della spesa - Efficacia interna - Conseguenze - Inopponibilità nei confronti dell'appaltatore ancorché condomino. Il patto di divisione della spesa per l'esecuzione di lavori in appalto concluso tra più condomini, attendendo al rapporto interno tra gli stessi, non e' opponibile all'appaltatore, ancorché condomino, atteso che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo di lavori conferiti in appalto da più committenti ha natura di obbligazione solidale, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. Cassazione Sez. 2 Sent. 17563 del 31/08/2005
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Locazione di immobile - Danni cagionati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati dell'immobile locato - Responsabilità del proprietario - Sussistenza - Fattispecie. In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. e' sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Pertanto, con riferimento alla locazione di immobile, che comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, pur configurandosi ordinariamente l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore, dal quale deriva altresì la responsabilità a suo carico - salva quella solidale con altri soggetti ai quali la custodia faccia capo in quanto aventi pari titolo o titoli diversi che importino la coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene - ai sensi del suddetto art. 2051 cod. civ. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, tuttavia rimane in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto conforme al principio enunciato la sentenza impugnata con la quale era stata riconosciuta la responsabilità del proprietario dell'immobile locato che, conservando, per l'appunto, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, era tenuto a consentire l'accesso al condominio attore negli immobili stessi, in considerazione della necessità ed urgenza di eseguire i lavori di consolidamento dell'intero stabile). Cassazione Sez. 3 Sent. 16231 del 03/08/2005
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - Utilizzazione della cosa comune al servizio della proprietà esclusiva - Legittimità - Condizioni - Fattispecie in tema di chiusura di pianerottolo. In tema di condominio, l'art. 1102 cod. civ. consente al condomino l'utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva, purché ne sia consentito il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la destinazione, sicché entro tali limiti e' legittima anche l'imposizione di un vero e proprio peso sui beni condominiali a vantaggio del singolo appartamento o piano. (Sulla base di tali principi la S.C. ha, peraltro, cassato per insufficienza di motivazione la sentenza che, nel ritenere legittima la chiusura da parte di alcuni condomini, mediante una porta ancorché non chiusa, del pianerottolo in corrispondenza degli appartamenti di loro proprietà esclusiva, si era limitata a definire di scarsa rilevanza la menomazione al godimento della cosa comune, senza specificare - in relazione all'ubicazione, alle dimensioni e alla struttura del manufatto - la natura e l'entità della concreta diminuzione delle facoltà spettanti agli altri condomini secondo la destinazione naturale del bene comune, avuto riguardo anche al decoro dell'edificio). Cassazione Sez. 2 Sent. 15379 del 22/07/2005
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - Complesso residenziale composto da più edifici costituiti in distinti condomini - Parti comuni - Regime applicabile - Norme sul condominio - Esclusione - Disciplina relativa alla comunione - Applicabilità - Conseguenze - Innovazioni - Condizioni - Fattispecie. Qualora un complesso residenziale composto da più palazzine, ciascuna con un proprio distinto condominio, abbia spazi e manufatti di godimento comune, questi debbono ritenersi soggetti al regime della comunione e non a quello del condominio, con la conseguenza che, applicandosi le regole generali della prima e non del secondo, per le innovazioni si richiede la manifestazione di volontà di tutti i partecipanti; ne', d'altra parte, e' configurabile la violazione dell'art. 1117 cod. civ. nell'ipotesi in cui più edifici siano dotati di opere comuni strutturalmente distaccate. (Nella specie,e' stata ritenuta illegittima l'esecuzione da parte di un condominio di opere relative ai viali di accesso comuni a più edifici facenti parte di un complesso residenziale, sul rilievo che il medesimo non avrebbe potuto operare su parti di uso comune di edifici limitrofi ed autonomi appartenenti a diversi proprietari, fisicamente distaccate ma destinate al servizio comune dei proprietari medesimi). Cassazione Sez. 2 Sent. 15357 del 22/07/2005
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - Delibera assembleare di approvazione delle spese - Obbligo del condomino di pagamento - Sussistenza - Presupposti - Successiva delibera di ripartizione delle spese - Necessità - Esclusione - Condizioni. L'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione, volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente, e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini sia il frutto di una semplice operazione matematica. Cassazione Sez. 2 Sent. 15288 del 21/07/2005
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE - Esecuzione di delibera assembleare non sospesa - Spossessamento in danno di condomino - Configurabilità - Fondamento. Lo spoglio del possesso di un bene (nella specie, cortile condominiale) ben può rimanere integrato dalla messa in esecuzione da parte dell'amministratore di condominio, con la consapevolezza di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, di opere deliberate dall'assemblea (nel caso, chiusura dell'accesso mediante recinzione ed apposizione di cancello elettrico), non assumendo rilievo la circostanza che la domanda di sospensione delle delibere in questione risulti essere stata in precedenza giudizialmente rigettata, stante l'ontologica diversità tra il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere e quello possessorio. Cassazione Sez. 2 Sent. 14067 del 01/07/2005
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE - Edificio facente parte di compendio di eredità non ancora accettata - Assemblea condominiale - Chiamato all'eredità - Partecipazione - Legittimatà - Curatore dell'eredità giacente - Onere dell'amministratore di richiederne la nomina - Configurabilità - Esclusione - Nomina del curatore - Convocazione del medesimo - Necessità - Condizioni. Ove un immobile in condominio faccia parte di un'eredità non ancora accettata, il chiamato e' legittimato ad intervenire alle assemblee condominiali, mentre nessuna incombenza volta a provocare la nomina di un curatore dell'eredità giacente e' configurabile in capo all'amministratore del condominio, che ha invece l'obbligo di convocare all'assemblea tale curatore ove il medesimo sia stato nominato, e di tale nomina egli abbia avuto notizia. Cassazione Sez. 2 Sent. 14065 del 01/07/2005
PROPRIETA' - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO - Condizioni - Condominio - Recinzione di terrazza a livello in parte di proprietà esclusiva e in parte condominiale - Atto emulativo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Poiché per configurarsi l'atto emulativo previsto dall'art. 833 cod. civ. e' necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie ed abbia lo scopo di nuocere o recare molestia ad altri, non e' riconducibile a tale categoria la delibera del condominio che, nel disporre il ripristino della recinzione della terrazza a livello attraverso l'installazione di una rete divisoria fra la parte di proprietà esclusiva del condomino e quella di proprietà comune, abbia la finalità di impedirne l'usucapione e di delimitare il confine, garantendo a tutti i condomini l'accesso alla parte comune. Cassazione Sez. 2 Sent. 13732 del 27/06/2005
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Nullità della delibera - Rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 cod. civ. - Applicabilità - Limiti - Potere del giudice di rilevare una nullità diversa da quella dedotta in giudizio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Poiché alle delibere condominiali si applica il principio dettato in materia di contratti, secondo cui il potere attribuito al giudice dall'art. 1421 cod. civ. di rilevarne d'ufficio la nullità deve necessariamente coordinarsi con il principio della domanda ex art. 112 cod. proc. civ., il giudice non può dichiarare d'ufficio la nullità della delibera sulla base di ragioni diverse da quelle originariamente poste dalla parte a fondamento della relativa impugnazione, cosicché e' inammissibile in appello, perchè nuova, la domanda con cui si chiede di dichiarare la nullità di una delibera assembleare per un motivo diverso da quello fatto valere in primo grado. Cassazione Sez. 2 Sent. 13732 del 27/06/2005
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI - Contributi condominiali - Riscossione - Domanda proposta dall'amministratore nei confronti dei condomini - Competenza per territorio - Foro di cui all'art. 23 cod. proc. civ. - Applicabilità. Poiché l'amministratore di condominio nell'attività di riscossione dei contributi dovuti per l'utilizzazione delle cose comuni agisce in rappresentanza degli altri condomini, le controversie relative a tale riscossione, costituendo una lite fra condomini, sono devolute alla cognizione del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale (art. 23 cod. proc. civ.). Cassazione Sez. 2 Sent. 13640 del 24/06/2005
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE - Condomini cosiddetti minimi - Nozione - Norme sul condominio - Applicabilità - Limiti - Fattispecie in tema di ripartizione delle spese necessarie alla conservazione della cosa comune. In base all'art. 1139 cod. civ., la disciplina del capo II del Titolo VII del terzo libro del cod. civ. (artt. 1117 - 1138) e' applicabile ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, ai cosiddetti "condomini minimi", e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106cod. civ.. (Nella specie e' stata confermata la sentenza che, con riferimento alla ripartizione delle spese necessarie alla conservazione dell'edificio condominiale, aveva ritenuto applicabile la disciplina dettata in materia di condominio, anche se lo stesso era composto da due soli partecipanti). Cassazione Sez. 2 Sent. 13371 del 22/06/2005
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Appalto di servizi - Diritti ed obblighi scaturenti da un contratto stipulato, a seguito di aggiudicazione, tra il privato e la P.A. - Emanazione di atto di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore - Controversia relativa - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In materia di appalti pubblici, gli artt. 6 e 7 della legge n. 205 del 2000 hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, dato che concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto; pertanto, la controversia avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto da parte della P.A. per l'inadempimento da parte dell'appaltatore delle obbligazioni contrattuali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché attiene alla fase della esecuzione del contratto e la giurisdizione va, inoltre, determinata in ragione dell'intrinseca consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che spetta al giudice ordinario accertare, verificando in via incidentale la legittimità dell'atto rescissorio e l'eventuale violazione da parte della committente delle clausole contrattuali, nonché il diritto soggettivo dell'appaltatore a proseguire il rapporto e ciò anche nel caso in cui l'atto rescissorio sia rivestito della forma dell'atto amministrativo, in quanto lo stesso non ha natura provvedimentale e non cessa di operare nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali (Fattispecie concernente un contratto di appalto del servizio di vigilanza di aree comunali destinate a parcheggio pubblico). Cassazione Sez. U Ord. 20116 del 18/10/2005
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Appalto della P.A. - Vizi nella fase di evidenza pubblica - Annullamento in via di autotutela della aggiudicazione – Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Intervenuta stipula del contratto - Irrilevanza. L'autotutela dell'amministrazione appaltante, che - riscontrando a carico dell'aggiudicatario una causa di esclusione - annulli l'aggiudicazione e assegni l'appalto ad un altro concorrente, non incide sul contratto di diritto privato stipulato successivamente agli atti di evidenza pubblica, ma riguarda solo tali atti prodromici, di modo che riguardo all'esercizio dell'autotutela e' configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in base all'art. 6 della legge 205 del 1000. Cassazione Sez. U Sent. 13296 del 21/06/2005
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Concessione di lavori pubblici - Diritti ed obblighi scaturenti da una convenzione stipulata, a seguito di aggiudicazione, tra il privato e la P.A. - Emanazione di atto di risoluzione, per impossibilità sopravvenuta, da parte della P.A. - Controversia relativa (annullamento dell'atto amministrativo per illegittimità e risarcimento dei danni) - Giurisdizione dell'AGO - Fondamento - Consistenza di diritto soggettivo della posizione azionata - Criterio del "petitum" sostanziale - Rapporti tra art. 5 legge n. 1034 del 1971 e art. 31 bis legge n. 109 del 1994 - Art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Portata - Fattispecie. Posto che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda con cui la società concessionaria di lavori pubblici chieda l'annullamento per illegittimità (ed il risarcimento dei danni subiti per effetto) del decreto dell'assessore regionale, adottato senza rimettere in discussione la precedente aggiudicazione, recante la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta, della convenzione, relativa a lavori di sfangamento di un lago, in precedenza stipulata con essa società; ciò in quanto la posizione soggettiva incisa dal provvedimento impugnato ha la consistenza non già del mero interesse legittimo (cui si correla la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo), sibbene quella, piena (e conoscibile dal giudice ordinario), del diritto soggettivo. Ne' l'esclusione della giurisdizione del giudice ordinario può fondarsi sull'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, prevedente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni amministrative: ciò in quanto l'art. 31- bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (avente portata derogatoria rispetto alla "lex generalis" costituita dal citato art. 5) assoggetta le concessioni in materia, come nella specie, di lavori pubblici agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale operanti in materia di appalti di opere pubbliche. Ne', in relazione al concorrente "petitum" risarcitorio della domanda, può venire in rilievo, al fine di incardinare la giurisdizione del giudice amministrativo, la disposizione di cui all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205: essa infatti - nel prevedere, con la sostituzione dell'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e con la modifica dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, rispettivamente che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno ingiusto, e che il TAR, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno - e' norma che non attiene alla giurisdizione, ma all'estensione dei poteri del giudice amministrativo, nel senso che, per un principio di concentrazione, essa configura ora come "piena" la giurisdizione, sia esclusiva che generale di legittimità, del giudice amministrativo, autorizzando quel giudice a conoscere, quindi, anche delle domande risarcitorie, connesse all'impugnazione dell'atto, ma ove appunto sussista, in relazione a questo, la sua giurisdizione, e non già in relazione a qualsiasi istanza risarcitoria formulata nei confronti della P.A. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno altresì escluso che il diniego implicito alla stipula di una convenzione integrativa, ravvisabile nel decreto impugnato, fosse nel caso riferibile al "momento genetico" di tale seconda convenzione, atteso che la stipula d'appositi successivi accordi, che si fossero resi necessari per l'esecuzione di lavori ulteriori eccedenti il finanziamento iniziale, era espressamente prevista come clausola della convenzione iniziale, sicché, anche sotto questo profilo, il decreto impugnato doveva ritenersi pur sempre incidente su posizioni di diritto perfetto negozialmente acquisite dalla società concessionaria). Cassazione Sez. U Sent. 06743 del 31/03/2005
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Fornitura di pasti ad un Comune - Appalto - Risoluzione – Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento. In tema di riparto di giursdizione, nel nuovo quadro conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale del testo novellato dell'art. 33 del. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Corte cost., sentenza n. 204 del 2004), la controversia sulla risoluzione di un contratto di appalto di somministrazione di pasti ad un Comune da parte di un privato spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché in tale controversia non sono in contestazione atti autoritativi della P.A., ne' posizioni giuridiche inerenti ad un rapporto di concessione di pubblico servizio, per cui fa difetto sia la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, sia quella esclusiva stabilita dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Cassazione Sez. U Sent. 02202 del 04/02/2005
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