avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landgericht Linz (Austria) nella
causa dinanzi ad esso pendente tra
il Sig.**************
e
TUI Deutschland GmbH & Co. KG,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva del
Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed
i circuiti "tutto compreso" (GU L 158, pag. 59),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione,
facente funzione di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C. Gulmann
(relatore), J.-P. Puissochet, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.na Leitner, dall'avv. W. Graziani-Weiss, Rechtsanwalt;
- per la TUI Deutschland GmbH & Co. KG, dall'avv. P. Lechenauer,
Rechtsanwalt;
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di
agente;
- per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente;
- per il governo francese, dal sig. R. Abraham e dalla sig.ra R.
Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
- per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di
agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Sack, in
qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della TUI Deutschland GmbH & Co. KG, del
governo finlandese e della Commissione, all'udienza del 14 giugno 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del
20 settembre 2001,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.
Con ordinanza 6 aprile 2000, pervenuta in cancelleria l'8 maggio
successivo, il Landgericht Linz ha sottoposto alla Corte, in forza
dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente
sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno
1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso" (GU L 158, pag. 59; in prosieguo: la
"direttiva").
2.
Tale questione è stata sollevata nell'ambito della controversia che
oppone la sig.na Leitner alla TUI Deutschland GmbH & Co. KG (in
prosieguo: la "TUI") riguardo al risarcimento del danno morale
subito nel corso di un viaggio "tutto compreso".
Normativa comunitaria
3.
La direttiva enuncia al suo secondo 'considerando "che in materia di
viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in seguito definiti servizi
tutto compreso, esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri sia sul
piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi corrente, il che
comporta ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto compreso e
distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati
membri". Essa dichiara al terzo 'considerando "che l'adozione di
norme comuni in materia di servizi tutto compreso contribuirà
all'eliminazione di tali ostacoli ed alla realizzazione di un mercato
comune dei servizi, consentendo agli operatori di uno Stato membro di
offrire i propri servizi in altri Stati membri ed ai consumatori della
Comunità di beneficiare di condizioni paragonabili all'acquisto di un
servizio tutto compreso in qualsiasi Stato membro".
4.
Ai sensi dell'ottavo e nono 'considerando della direttiva, "le norme
che tutelano il consumatore presentano disparità nei vari Stati membri le
quali dissuadono i consumatori di un determinato Stato membro
dall'acquisto di servizi tutto compreso in un altro Stato membro" e
"tale fattore dissuasivo scoraggia particolarmente i consumatori
dall'acquisto di servizi tutto compreso al di fuori del proprio Stato
membro".
5.
L'art. 1 della direttiva prevede che essa "ha lo scopo di ravvicinare
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici tutto compreso
venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità".
6.
L'art. 5, nn. 1-3, della direttiva dispone:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire
che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano
responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli
obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere
eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori
di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di
rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.
2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento
o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le
misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano
considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva
esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro
prestatore di servizi (...).
(...)
Per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto
compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato
conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette
prestazioni.
Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti
dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono
ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa
limitazione non deve essere irragionevole.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale".
Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale
7.
La famiglia della sig.na Leitner (nata il 7 luglio 1987) acquistava presso
la TUI un viaggio (con soggiorno) "tutto compreso" presso il
club Robinson "Pamfiliya" a Side, in Turchia (in prosieguo: il
"club"), per il periodo compreso tra il 4 luglio e il 18 luglio
1997.
8.
La sig.na Leitner raggiungeva la destinazione con i suoi genitori il 4
luglio 1997. La famiglia trascorreva l'intero soggiorno presso il club e
vi consumava tutti i pasti. Circa otto giorni dopo l'inizio del soggiorno
la sig.na Leitner accusava sintomi di un'intossicazione da salmonella.
Tale intossicazione era imputabile alle vivande servite nel club. La
malattia, che continuava dopo la fine del soggiorno, si manifestava con
accessi di febbre per più giorni, problemi circolatori, diarrea e vomito
assieme a stati di ansietà. I genitori dovevano assistere la sig.na
Leitner fino al termine del soggiorno. Molti altri clienti del club si
erano ammalati, presentando gli stessi sintomi.
9.
Circa due o tre settimane dopo la fine del soggiorno la sig.na Leitner
inviava alla TUI una lettera di rimostranze relativa alla malattia in tal
modo contratta. Dato che tale lettera rimaneva senza riscontro, il 20
luglio 1998 la sig.na Leitner, rappresentata dai genitori, intentava
un'azione di risarcimento danni per l'importo di ATS 25 000.
10.
Il giudice di primo grado riconosceva alla sig.na Leitner solo un importo
di ATS 13 000 per le sofferenze fisiche ("Schmerzensgeld")
causate dall'intossicazione alimentare e respingeva la domanda eccedente
tale importo fondata sul risarcimento del danno morale per il mancato
godimento della vacanza ("entgangene Urlaubsfreude").Tale
giudice dichiarava su questo punto che, anche se le sensazioni spiacevoli
e le impressioni negative provocate dalla delusione sono da qualificare
come danni morali in base al diritto austriaco, esse non possono formare
oggetto di indennizzo, poiché nessuna legge austriaca prevede
espressamente il risarcimento di un danno morale di tale natura.
11.
Il Landgericht Linz, adito in appello, condivide il punto di vista del
giudice di primo grado per quanto riguarda il diritto austriaco, ma
ritiene che l'applicazione dell'art. 5 della direttiva potrebbe condurre
ad una diversa soluzione. In tale contesto, il Landgericht cita la
sentenza 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhoutte International Schmied (Racc.
pag. I-4799, punto 36), in cui la Corte ha dichiarato che, anche se una
direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non
può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, un
giudice nazionale nell'applicare il diritto nazionale è tenuto ad
interpretare le disposizioni di diritto interno alla luce della lettera e
dello scopo della direttiva per conseguire il risultato da questa
perseguito.
12.
Il giudice di rinvio osserva inoltre che il legislatore tedesco ha
adottato una disciplina espressa relativa all'indennizzo del danno morale
in caso di viaggio fallito o gravemente pregiudicato e che i tribunali
tedeschi riconoscono effettivamente tale indennizzo.
13.
Ritenendo che la formulazione dell'art. 5 della direttiva non fosse
sufficientemente precisa per consentire di trarne una conclusione certa
per quanto riguarda il danno morale, il Landgericht Linz decideva di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
"Se l'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990,
90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso,
debba essere interpretato nel senso che è in linea di principio dovuto
l'indennizzo a fronte di domande di risarcimento di danni morali".
Sulla questione pregiudiziale
14.
Con la sua questione il giudice di rinvio chiede se l'art. 5 della
direttiva debba essere interpretato nel senso che in linea di principio il
consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante
dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in
occasione di un viaggio "tutto compreso".
Argomenti delle parti
15.
La sig.na Leitner rileva che dal terzo 'considerando della direttiva
risulta che gli operatori devono avere la possibilità di proporre in
tutti gli Stati membri viaggi a condizioni identiche. L'art. 5, n. 2,
quarto comma, della direttiva consentirebbe di limitare contrattualmente
la responsabilità che sorge in caso di danno morale derivantedall'inadempimento
o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un
viaggio "tutto compreso". Tale disposizione comporterebbe che in
linea di principio, ai sensi della direttiva, il danno morale debba essere
risarcito.
16.
La TUI nonché i governi austriaco, francese e finlandese sono d'accordo,
sostanzialmente, nell'affermare che l'armonizzazione delle normative
nazionali effettuata dalla direttiva consiste nel definire un semplice
livello minimo di tutela per i consumatori che acquistano viaggi
"tutto compreso". Di conseguenza tutto quel che non è
espressamente regolato dalla direttiva in tale materia, ed in particolare
il tipo di danno coperto, resterebbe di competenza dei legislatori
nazionali. La direttiva si limiterebbe a stabilire un complesso di regole
comuni essenziali riguardanti il contenuto, la conclusione e l'esecuzione
del contratto di viaggio "tutto compreso" senza disciplinarne
tutti gli aspetti, in particolare in materia di responsabilità civile. In
tal modo l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno morale non
potrebbe essere desunta dalla mancanza nella direttiva di un'espressa
indicazione a tal riguardo.
17.
Il governo belga sostiene che l'impiego generalizzato e senza limitazioni
del termine "danni" all'art. 5, n. 2, primo comma, della
direttiva comporta che ne sia data l'interpretazione più ampia, in modo
tale che ogni tipo di danno dovrebbe in linea di principio venir coperto
in forza della normativa che traspone la direttiva. Negli Stati membri che
riconoscono la responsabilità per danno morale in forza del diritto
comune la direttiva attribuirebbe la facoltà di porvi un limite secondo
determinati criteri. Negli Stati membri in cui la responsabilità per
danno morale è subordinata all'esistenza di un'espressa disposizione in
tal senso, la mancanza di una siffatta disposizione andrebbe considerata
tale da impedire del tutto il risarcimento del danno morale, il che
sarebbe contrario alle disposizioni della direttiva.
18.
La Commissione rileva, innanzitutto, che il termine "danni" è
usato dalla direttiva senza la minima limitazione mentre, precisamente nel
settore dei viaggi turistici si devono spesso segnalare danni diversi da
quelli corporali. Essa osserva poi che una responsabilità per danno
morale è riconosciuta nella maggior parte degli Stati membri, al di là
dell'indennizzo delle sofferenze fisiche, tradizionalmente previsto da
tutti gli ordinamenti giuridici, ancorché varino i particolari relativi
all'ampiezza e alle condizioni di esistenza di tale responsabilità. Tutti
gli ordinamenti giuridici moderni riconoscerebbero infine un'importanza
sempre maggiore alle vacanze annuali. Ciò posto, essa sostiene che non è
possibile dare un'interpretazione restrittiva della nozione generale di
danno usata dalla direttiva ed escluderne per principio il danno morale.
Giudizio della Corte
19.
Si deve ricordare che l'art. 5, n. 2, primo comma, della direttiva impone
agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché
l'organizzatore di viaggi risarcisca "i danni arrecati al consumatore
dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto".
20.
A tale riguardo va rilevato che dal secondo e terzo 'considerando della
direttiva risulta che essa ha per scopo, in particolare, l'eliminazione
delle divergenze accertate tra le normative e le prassi nei diversi Stati
membri in materia di viaggi "tutto compreso" e atte a generare
distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati
membri.
21.
Orbene, è pacifico che, nel settore dei viaggi "tutto compreso"
l'esistenza di un obbligo di risarcire i danni morali in taluni Stati
membri e la sua mancanza in altri avrebbe come conseguenza delle
distorsioni di concorrenza notevoli, tenuto conto del fatto che, come
osservato dalla Commissione, si rilevano frequentemente danni morali in
tale settore.
22.
Si deve inoltre rilevare che la direttiva, e più particolarmente il suo
art. 5, mira a offrire una tutela ai consumatori e che, nell'ambito dei
viaggi turistici, il risarcimento del danno per il mancato godimento della
vacanza ha per gli stessi un'importanza particolare.
23.
E' alla luce di tali considerazioni che si deve interpretare l'art. 5
della direttiva. Se quest'articolo si limita, nel suo n. 2, primo comma, a
rinviare in modo generale alla nozione di danni, si deve rilevare che,
prevedendo, al suo n. 2, quarto comma, la facoltà per gli Stati membri di
ammettere che, per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali,
l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto, a condizione che tale
limitazione non sia irragionevole, la direttiva riconosce implicitamente
l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli
corporali, tra cui il danno morale.
24.
Si deve perciò risolvere la questione sollevata dichiarando che l'art. 5
della direttiva dev'essere interpretato nel senso che in linea di
principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale
derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni
fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso".
Sulle spese
25.
Le spese sostenute dai governi austriaco, belga, francese e finlandese
nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte,
non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landgericht Linz con
ordinanza 6 aprile 2000 dichiara:
L'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE,
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso",
dev'essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al
risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva
esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio
"tutto compreso".
Colneric
Gulmann
Puissochet
Skouris
Cunha Rodrigues
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 marzo 2002.
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione facente funzioni
R. Grass
F. Macken