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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Sesta Sezione)
12 marzo 2002
SENTENZA
"Direttiva 90/314/CEE - Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso"
nel procedimento C-168/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landgericht Linz (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

il Sig.**************

e

TUI Deutschland GmbH & Co. KG,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (GU L 158, pag. 59),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.na Leitner, dall'avv. W. Graziani-Weiss, Rechtsanwalt;
- per la TUI Deutschland GmbH & Co. KG, dall'avv. P. Lechenauer, Rechtsanwalt;
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
- per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente;
- per il governo francese, dal sig. R. Abraham e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
- per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Sack, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della TUI Deutschland GmbH & Co. KG, del governo finlandese e della Commissione, all'udienza del 14 giugno 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 settembre 2001,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1.
Con ordinanza 6 aprile 2000, pervenuta in cancelleria l'8 maggio successivo, il Landgericht Linz ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (GU L 158, pag. 59; in prosieguo: la "direttiva").

2.
Tale questione è stata sollevata nell'ambito della controversia che oppone la sig.na Leitner alla TUI Deutschland GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "TUI") riguardo al risarcimento del danno morale subito nel corso di un viaggio "tutto compreso".
Normativa comunitaria
3.
La direttiva enuncia al suo secondo 'considerando "che in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in seguito definiti servizi tutto compreso, esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi corrente, il che comporta ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto compreso e distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri". Essa dichiara al terzo 'considerando "che l'adozione di norme comuni in materia di servizi tutto compreso contribuirà all'eliminazione di tali ostacoli ed alla realizzazione di un mercato comune dei servizi, consentendo agli operatori di uno Stato membro di offrire i propri servizi in altri Stati membri ed ai consumatori della Comunità di beneficiare di condizioni paragonabili all'acquisto di un servizio tutto compreso in qualsiasi Stato membro".
4.
Ai sensi dell'ottavo e nono 'considerando della direttiva, "le norme che tutelano il consumatore presentano disparità nei vari Stati membri le quali dissuadono i consumatori di un determinato Stato membro dall'acquisto di servizi tutto compreso in un altro Stato membro" e "tale fattore dissuasivo scoraggia particolarmente i consumatori dall'acquisto di servizi tutto compreso al di fuori del proprio Stato membro".
5.
L'art. 1 della direttiva prevede che essa "ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici tutto compreso venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità".
6.
L'art. 5, nn. 1-3, della direttiva dispone:

"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.
2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi (...).
(...)
Per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.
Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale".

Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale
7.
La famiglia della sig.na Leitner (nata il 7 luglio 1987) acquistava presso la TUI un viaggio (con soggiorno) "tutto compreso" presso il club Robinson "Pamfiliya" a Side, in Turchia (in prosieguo: il "club"), per il periodo compreso tra il 4 luglio e il 18 luglio 1997.
8.
La sig.na Leitner raggiungeva la destinazione con i suoi genitori il 4 luglio 1997. La famiglia trascorreva l'intero soggiorno presso il club e vi consumava tutti i pasti. Circa otto giorni dopo l'inizio del soggiorno la sig.na Leitner accusava sintomi di un'intossicazione da salmonella. Tale intossicazione era imputabile alle vivande servite nel club. La malattia, che continuava dopo la fine del soggiorno, si manifestava con accessi di febbre per più giorni, problemi circolatori, diarrea e vomito assieme a stati di ansietà. I genitori dovevano assistere la sig.na Leitner fino al termine del soggiorno. Molti altri clienti del club si erano ammalati, presentando gli stessi sintomi.
9.
Circa due o tre settimane dopo la fine del soggiorno la sig.na Leitner inviava alla TUI una lettera di rimostranze relativa alla malattia in tal modo contratta. Dato che tale lettera rimaneva senza riscontro, il 20 luglio 1998 la sig.na Leitner, rappresentata dai genitori, intentava un'azione di risarcimento danni per l'importo di ATS 25 000.
10.
Il giudice di primo grado riconosceva alla sig.na Leitner solo un importo di ATS 13 000 per le sofferenze fisiche ("Schmerzensgeld") causate dall'intossicazione alimentare e respingeva la domanda eccedente tale importo fondata sul risarcimento del danno morale per il mancato godimento della vacanza ("entgangene Urlaubsfreude").Tale giudice dichiarava su questo punto che, anche se le sensazioni spiacevoli e le impressioni negative provocate dalla delusione sono da qualificare come danni morali in base al diritto austriaco, esse non possono formare oggetto di indennizzo, poiché nessuna legge austriaca prevede espressamente il risarcimento di un danno morale di tale natura.
11.
Il Landgericht Linz, adito in appello, condivide il punto di vista del giudice di primo grado per quanto riguarda il diritto austriaco, ma ritiene che l'applicazione dell'art. 5 della direttiva potrebbe condurre ad una diversa soluzione. In tale contesto, il Landgericht cita la sentenza 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhoutte International Schmied (Racc. pag. I-4799, punto 36), in cui la Corte ha dichiarato che, anche se una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, un giudice nazionale nell'applicare il diritto nazionale è tenuto ad interpretare le disposizioni di diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato da questa perseguito.
12.
Il giudice di rinvio osserva inoltre che il legislatore tedesco ha adottato una disciplina espressa relativa all'indennizzo del danno morale in caso di viaggio fallito o gravemente pregiudicato e che i tribunali tedeschi riconoscono effettivamente tale indennizzo.
13.
Ritenendo che la formulazione dell'art. 5 della direttiva non fosse sufficientemente precisa per consentire di trarne una conclusione certa per quanto riguarda il danno morale, il Landgericht Linz decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, debba essere interpretato nel senso che è in linea di principio dovuto l'indennizzo a fronte di domande di risarcimento di danni morali".
Sulla questione pregiudiziale
14.
Con la sua questione il giudice di rinvio chiede se l'art. 5 della direttiva debba essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso".
Argomenti delle parti
15.
La sig.na Leitner rileva che dal terzo 'considerando della direttiva risulta che gli operatori devono avere la possibilità di proporre in tutti gli Stati membri viaggi a condizioni identiche. L'art. 5, n. 2, quarto comma, della direttiva consentirebbe di limitare contrattualmente la responsabilità che sorge in caso di danno morale derivantedall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso". Tale disposizione comporterebbe che in linea di principio, ai sensi della direttiva, il danno morale debba essere risarcito.
16.
La TUI nonché i governi austriaco, francese e finlandese sono d'accordo, sostanzialmente, nell'affermare che l'armonizzazione delle normative nazionali effettuata dalla direttiva consiste nel definire un semplice livello minimo di tutela per i consumatori che acquistano viaggi "tutto compreso". Di conseguenza tutto quel che non è espressamente regolato dalla direttiva in tale materia, ed in particolare il tipo di danno coperto, resterebbe di competenza dei legislatori nazionali. La direttiva si limiterebbe a stabilire un complesso di regole comuni essenziali riguardanti il contenuto, la conclusione e l'esecuzione del contratto di viaggio "tutto compreso" senza disciplinarne tutti gli aspetti, in particolare in materia di responsabilità civile. In tal modo l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno morale non potrebbe essere desunta dalla mancanza nella direttiva di un'espressa indicazione a tal riguardo.
17.
Il governo belga sostiene che l'impiego generalizzato e senza limitazioni del termine "danni" all'art. 5, n. 2, primo comma, della direttiva comporta che ne sia data l'interpretazione più ampia, in modo tale che ogni tipo di danno dovrebbe in linea di principio venir coperto in forza della normativa che traspone la direttiva. Negli Stati membri che riconoscono la responsabilità per danno morale in forza del diritto comune la direttiva attribuirebbe la facoltà di porvi un limite secondo determinati criteri. Negli Stati membri in cui la responsabilità per danno morale è subordinata all'esistenza di un'espressa disposizione in tal senso, la mancanza di una siffatta disposizione andrebbe considerata tale da impedire del tutto il risarcimento del danno morale, il che sarebbe contrario alle disposizioni della direttiva.
18.
La Commissione rileva, innanzitutto, che il termine "danni" è usato dalla direttiva senza la minima limitazione mentre, precisamente nel settore dei viaggi turistici si devono spesso segnalare danni diversi da quelli corporali. Essa osserva poi che una responsabilità per danno morale è riconosciuta nella maggior parte degli Stati membri, al di là dell'indennizzo delle sofferenze fisiche, tradizionalmente previsto da tutti gli ordinamenti giuridici, ancorché varino i particolari relativi all'ampiezza e alle condizioni di esistenza di tale responsabilità. Tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscerebbero infine un'importanza sempre maggiore alle vacanze annuali. Ciò posto, essa sostiene che non è possibile dare un'interpretazione restrittiva della nozione generale di danno usata dalla direttiva ed escluderne per principio il danno morale.
Giudizio della Corte
19.
Si deve ricordare che l'art. 5, n. 2, primo comma, della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché l'organizzatore di viaggi risarcisca "i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto".
20.
A tale riguardo va rilevato che dal secondo e terzo 'considerando della direttiva risulta che essa ha per scopo, in particolare, l'eliminazione delle divergenze accertate tra le normative e le prassi nei diversi Stati membri in materia di viaggi "tutto compreso" e atte a generare distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri.
21.
Orbene, è pacifico che, nel settore dei viaggi "tutto compreso" l'esistenza di un obbligo di risarcire i danni morali in taluni Stati membri e la sua mancanza in altri avrebbe come conseguenza delle distorsioni di concorrenza notevoli, tenuto conto del fatto che, come osservato dalla Commissione, si rilevano frequentemente danni morali in tale settore.
22.
Si deve inoltre rilevare che la direttiva, e più particolarmente il suo art. 5, mira a offrire una tutela ai consumatori e che, nell'ambito dei viaggi turistici, il risarcimento del danno per il mancato godimento della vacanza ha per gli stessi un'importanza particolare.
23.
E' alla luce di tali considerazioni che si deve interpretare l'art. 5 della direttiva. Se quest'articolo si limita, nel suo n. 2, primo comma, a rinviare in modo generale alla nozione di danni, si deve rilevare che, prevedendo, al suo n. 2, quarto comma, la facoltà per gli Stati membri di ammettere che, per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali, l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto, a condizione che tale limitazione non sia irragionevole, la direttiva riconosce implicitamente l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale.
24.
Si deve perciò risolvere la questione sollevata dichiarando che l'art. 5 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso".
Sulle spese
25.
Le spese sostenute dai governi austriaco, belga, francese e finlandese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landgericht Linz con ordinanza 6 aprile 2000 dichiara:

L'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", dev'essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso".

Colneric
Gulmann
Puissochet
Skouris
Cunha Rodrigues
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 marzo 2002.
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione facente funzioni
R. Grass
F. Macken

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