Il Portale del Cittadino NelParmense


FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI – COMUNIONE LEGALE (amministrazione, atti compiuti, senza il necessario consenso, annullabilità)

Atto di autonoma disposizione da parte di un solo coniuge di bene della comunione legale ai sensi dell'art. 184 cod. civ. - Configurabilita' - Presupposti - Fattispecie.

In regime patrimoniale di comunione legale, il disposto di cui all'art. 184 cod. civ. (secondo cui <<gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683>>) presuppone l'effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi, pertanto non si applica nel caso in cui, come nella specie, tutti i contraenti siano a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi e questi ultimi figurino entrambi nel contratto come venditori, atteso che in tal caso il mancato consenso di uno dei due impedisce il sorgere di una valida obbligazione neanche a carico dell'altro.

Cassazione civile sez.III, 24 febbraio 2004, n.03647

http://www.NelParmense.it/cittadini