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Atto di autonoma disposizione da parte di un solo coniuge di bene della comunione legale ai sensi dell'art. 184 cod. civ. - Configurabilita' - Presupposti - Fattispecie. In regime patrimoniale di comunione legale, il disposto di cui all'art. 184 cod. civ. (secondo cui <<gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683>>) presuppone l'effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi, pertanto non si applica nel caso in cui, come nella specie, tutti i contraenti siano a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi e questi ultimi figurino entrambi nel contratto come venditori, atteso che in tal caso il mancato consenso di uno dei due impedisce il sorgere di una valida obbligazione neanche a carico dell'altro. Cassazione civile sez.III, 24 febbraio 2004, n.03647 http://www.NelParmense.it/cittadini
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