Il Portale del Cittadino NelParmense


RESPONSABILITA' CIVILE – professionisti, attività medico chirurgica

Responsabilita' del medico sportivo - Parametri di valutazione - Fattispecie relativa a medico di societa' calcistica.

La condotta del medico sportivo, (nella specie, medico di una societa' calcistica a livello professionistico)in ragione della sua peculiare specializzazione e della necessita' di adeguare i suoi interventi alla natura e al livello di pericolosita' dell'attivita' sportiva stessa, deve essere valutata con maggiore rigore rispetto a quella del medico generico, ai fini della configurabilita' di una eventuale responsabilita' professionale: in particolare, il suddetto medico ha l'obbligo di valutare le condizioni di salute del giocatore con continuita', anche in sede di allenamenti o di ritiro precampionato, dovendo anche valutare criticamente le informazioni fornite dagli stessi atleti o dai loro allenatori, al fine di poter individuare pure l'eventuale dissimulazione da parte dell'atleta dell'esistenza di condizioni di rischio per la propria salute.

Casssazione civile sez. I,08 gennaio2003, n.0085

http://www.NelParmense.it/cittadini