TITOLO III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI
CONSUMO
Capo I
DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO
Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei
contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A
tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di
permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e
tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni
di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a)
beni di consumo: qualsiasi bene mobile,
anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita
forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità
giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non
confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità
determinata;
3) l'energia elettrica;
b)
venditore: qualsiasi persona fisica o
giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria
attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui
al comma 1;
c)
garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi
impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del
consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato,
sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo,
qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
d)
riparazione: nel caso di difetto di
conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme
al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano
alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del
pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso
normale della cosa.
Art. 129.
Conformità al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al
consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi
al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a)
sono idonei all'uso al quale servono
abitualmente beni dello stesso tipo;
b)
sono conformi alla descrizione fatta dal
venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha
presentato al consumatore come campione o modello;
c)
presentano la qualità e le prestazioni
abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se
del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche
specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o
dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o
sull'etichettatura;
d)
sono altresì idonei all'uso particolare
voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza
del venditore al momento della conclusione del contratto e che il
venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi e' difetto di conformità se, al momento
della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del
difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto
di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal
consumatore.
4. Il venditore non e' vincolato dalle
dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c),
quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a)
non era a conoscenza della dichiarazione e
non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b)
la dichiarazione e' stata adeguatamente
corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da
essere conoscibile al consumatore;
c)
la decisione di acquistare il bene di
consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva
dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al
difetto di conformità del bene quando l'installazione e' compresa nel
contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la
sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in
cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia
da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione.
Art. 130.
Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del
consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento
della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il
consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità
del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4,
5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione
del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al
venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in
entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare
eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese
irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a)
del valore che il bene avrebbe se non vi
fosse difetto di conformità;
b)
dell'entità del difetto di conformità;
c)
dell'eventualità che il rimedio
alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il
consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere
effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono
arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della
natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha
acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai
costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo
con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano
d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta,
una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove
ricorra una delle seguenti situazioni:
a)
la riparazione e la sostituzione sono
impossibili o eccessivamente onerose;
b)
il venditore non ha provveduto alla
riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di
cui al comma 6;
c)
la sostituzione o la riparazione
precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al
consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la
somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il
venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio
disponibile, con i seguenti effetti:
a)
qualora il consumatore abbia già richiesto
uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con
le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine
congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore
del rimedio alternativo proposto;
b)
qualora il consumatore non abbia già
richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la
proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del
presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per
il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i
rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla
risoluzione del contratto.
Art. 131.
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei
confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità
imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un
precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o
di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai
rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno
dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di
quanto prestato.
Art. 132.
Termini
1. Il venditore e' responsabile, a norma
dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro
il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti
dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di
conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto
il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha
riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti
di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del
bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia
incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di
conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non
dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel
termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che
sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere
sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto
di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e
prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Art. 133.
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre
secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima
o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno
indicare:
a)
la specificazione che il consumatore e'
titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia
medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b)
in modo chiaro e comprensibile l'oggetto
della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere,
compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche'
il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve
essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui
accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua
italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre
lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui
ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può
continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
Art. 134.
Carattere imperativo delle disposizioni
1. E' nullo ogni patto, anteriore alla
comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad
escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti
dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal
consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono
limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies,
comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non
inferiore ad un anno.
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che,
prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un
Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il
contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea.
Art. 135.
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono
ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre
norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si
applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di
vendita.