Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali.
1. Campo di applicazione
1.
Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore
commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a)
durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore
o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei
locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per
motivi di lavoro, di studio o di cura;
b)
durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori
dei propri locali commerciali;
c)
in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una
nota d'ordine, comunque denominata;
d)
per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore
ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.
2.
Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte
contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore
in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non
sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale.
2.
DEFINIZIONI
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
Consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o
alle proposte contrattuali disciplinate dal presente decreto agisce per
scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività
professionale;
b) Operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in
relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinate dal
presente decreto, agisce nell'ambito della propria attività commerciale o
professionale, nonché la persona che agisce in nome o per conto di un
operatore commerciale.
3. ESCLUSIONI
1.
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a)
i contratti per la
costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi
ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti
relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni
immobili, nonché i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b)
i contratti relativi alla
fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso
domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d)
contratti relativi ai
valori mobiliari.
2.
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i
contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di
servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da
parte del consumatore non supera l'importo di lire cinquantamila,
comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che
risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o
altro documento illustrativo con indicazione della relativa causale. Si
applicano comunque le disposizioni del presente decreto nel caso di più
contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità
del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli
contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.
4. DIRITTO DI RECESSO
1.
Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle
disposizioni del presente decreto è attribuito al consumatore un diritto
di recesso nei termini ed alle condizioni indicati negli articoli
seguenti.
5. INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI RECESSO
1.
Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle
disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale deve informare
il consumatore del diritto di cui all'art. 4. L'informazione deve essere
fornita per iscritto e deve contenere:
a) l'inclicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali
condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
b)
l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di
recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona
giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione
del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già
consegnato, se diverso.
Qualora
il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia
soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque
contenere gli elementi indicati nella lettera b).
2.
Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 qualora
sia sottoposta al consumatore per la sottoscrizione di una quota d'ordine,
comunque denominata, l'informazione, di cui al comma 1 deve essere
riportata nella suddetta nota d'ordine separatamente dalle altre clausole
contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli
altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine,
recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione deve essere
consegnata al consumatore.
3.
Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione
deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto
ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista
dal comma 2 dell'art. 1, ed il relativo documento deve contenere, in
caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1,
l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al
consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto.
Di tale documento l'operatore commerciale può richiederne una copia
sottoscritta dal consumatore.
4.
Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione sul
diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella
relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a
quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto,
contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della
indicazione completa degli elementi di cui al comma 5, può essere
riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la
specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni
contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del
servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
5.
L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di
corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15
giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo
sconto prima di tale termine.
6. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
1.
Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all'art. 4
deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel
precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel
termine di 7 giorni che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente
l'informazione di cui al precedente art. 5, ovvero, nel caso in cui non
sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione
dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di
servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora
al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato
dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto;
b)
dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato
senza la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato o
illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Le
parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie nei confronti
dei consumatori rispetto a quanto previsto nel presente decreto.
2.
Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al
consumatore l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5,
oppure abbia fornito una informazione incompleta o errata che non abbia
consentito il corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato nel
comma 1 è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto,
per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data
di ricevimento della merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura
di beni.
3.
La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo
soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta
contrattuale, deve essere inviata mediante lettera raccomanda con avviso
di ricevimento, che si intende spedita in tempo utile se consegnata
all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente
decreto o dal contratto, ove diversi. La comunicazione può essere inviata
anche mediante telegramma, telex e fac-simile spediti entro i termini
indicati nel comma 1 o nel comma 2, a condizione che sia confermata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le medesime modalità,
entro le 48 ore successive. L’avviso di ricevimento non è comunque,
condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
4.
Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione
concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione,
è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della
merce ricevuta.
7. CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
1.
Per i contratti
riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della
merce, la sostanziale integrità della merce da restituire ai sensi del
successivo art. 8 è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di
recesso. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 6 è comunque
sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione,
in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con l'uso della
normale diligenza.
2.
Per i contratti
riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può
essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già
eseguite.
8. EFFETTI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
1.
Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della
comunicazione di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle
rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta
contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse
siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori
obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo .
2.
Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è
tenuto a restituire all'operatore commerciale o al soggetto da questi
designato la merce ricevuta entro sette giorni dalla data del suo
ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini
della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in
cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
Le spese di spedizione sono a carico del consumatore.
3.
L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della merce
restituita, deve rimborsare al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra.
Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, così
come individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale
esclusione sia stata espressamente prevista nella nota d'ordine o
nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero nel catalogo o altro documento
illustrativo. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano
effettivamente restituite spedite o riaccreditate con valuta non
posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato Nell'ipotesi
in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari,
qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve
procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda
limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate,
in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
9. ALTRE FORME SPECIALI DI VENDITA
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi,
negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e
finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai
contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici.
2.
Per i contratti di cui al comma 1 l’informazione sul diritto di
cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del
prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le
particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato
e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla
base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo
l’informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della
trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione di cui
all'art. 5 deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità
previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in cui viene
effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della
comunicazione, indicato nel precedente art. 6, decorre dalla data di
ricevimento della merce.
10. IRRINUNCIABILITÀ DEL DIRITTO DI RECESSO
1.
Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
2.
È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del
presente decreto.
11. SANZIONI
1.
Fatta salva l'azione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale non abbia
fornito l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia fornito una
informazione incompleta o errata o comunque non conforme a quanto
prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli
l'esercizio del diritto di recesso, o abbia presentato all'incasso o allo
sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui al
comma 1 dell'art. 5 o non abbia rimborsato al consumatore le somme da
questi eventualmente pagate o non abbia restituito gli effetti cambiari
secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 del presente
decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire dieci milioni.
2.
Nei casi di particolare gravità o di recidività i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle
violazioni provvedono , di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall’art. della legge 24 novembre
1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del
commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o
la sede legale dell'operatore commerciale.
12. FORO COMPETENTE
1.
Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto la competenza territoriale inderogabile e del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello
Stato.
13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1.
Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.
In via transitoria è consentito, per il periodo di centoottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i
cataloghi o altri documenti illustrativi della merce o del servizio
oggetto del contratto non contengano l'informazione di cui al comma 1
dell'art. 5 a condizione che tale informazione sia riportata nella nota
d'ordine o in altro documento consegnato al consumatore.
3.
È altresì consentito per il periodo di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto che la nota d'ordine
eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai sensi del
comma 2 dell'art. 5 non contenga l'informazione sul diritto di recesso,
purché tale informazione sia comunque fornita al consumatore per
iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 5, con
documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore ed
allegato alla nota d'ordine medesima. (1)
(1)
Il presente decreto è stato pubblicato nella G.U. del 3 febbraio 1992, n.
27.
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