Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza
(G. U. serie generale n. 143 del 21 giugno 1999)
Art.
1 - Definizioni
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Informazioni per il consumatore
Art. 4 - Conferma scritta delle informazioni
Art. 5 - Esercizio del diritto di recesso
Art. 6 - Esecuzione del contratto
Art. 7 - Esclusioni
Art. 8 - Pagamento mediante carta
Art. 9 - Fornitura non richiesta
Art. 10 - Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a
distanza
Art. 11 - Irrinunciabilità dei diritti
Art. 12 - Sanzioni
Art. 13 - Azioni collettive
Art. 14 - Foro competente
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997,
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza;
Vista la legge 24 aprile
1998, n. 128;
Visto il decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21
maggio 1999;
Sulla proposta dei
Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) contratto a distanza:
il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un
fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di
prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per
tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona
fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce
per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente
svolta;
c) fornitore: la persona
fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro
della sua attività professionale;
d) tecnica di
comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un
elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è
riportato nell'allegato 1;
e) operatore di tecnica di
comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la
cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei
fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2 - Campo di
applicazione
1. Il presente decreto si
applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi al servizi
finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato
nell'allegato II;
b) conclusi tramite
distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
e) conclusi con gli
operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla
costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni
immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione
di una vendita all'asta.
Art. 3. Informazioni per
il consumatore
1. In tempo utile, prima
della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore
deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore
e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato,
l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche
essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del
servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del
pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio
e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto
di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5,
comma 3;
g) modalità e tempi di
restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto
di recesso;
h) costo dell'utilizzo
della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su
una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità
dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del
contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui
al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile,
devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo
adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in
materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle
esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In caso di
comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo
commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a
pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di
utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il
consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono
fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori
informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4 - Conferma scritta
delle informazioni
1. Il consumatore deve
ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto
duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le
informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento
della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse
forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le
seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle
condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai
sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma
2;
b) l'indirizzo geografico
della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare
reclami;
c) le informazioni sui
servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di
recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad
un anno.
2. Le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione
è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza,
qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano
fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in
tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo
geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5 - Esercizio del
diritto di recesso
1. Il consumatore ha
diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna
penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci
giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno
del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati
soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui
questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la
conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal
giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano
stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il
fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4,
il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e
decorre:
a) per i beni, dal giorno
del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal
giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo
tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di
recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi
la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima
della scadenza del termine di sette giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o
servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato
finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni
confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro
natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o
alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di
prodotti, audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti
dal consumatore;
e) di fornitura di
giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di.scommesse
e lotterie.
4. Il diritto di recesso
si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una
comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del
fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia
confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la
consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a
metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi
designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto.
Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere
inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del
ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute
dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del
presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al
mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di
recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle
disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al
rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve
avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso
entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore.
8. Qualora il prezzo di un
bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia
interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra
questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di
diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore
eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di
cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare
al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal
terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio
fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo
dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione
degli interessi legali maturati.
Art. 6 - Esecuzione del
contratto
1. Salvo diverso accordo
tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il
consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata
esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla
indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa
il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1,
e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte
per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da
esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il
fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da
quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o
superiori.
Art. 7 - Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e
il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) al contratti di
fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso
domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore,
al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori
che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di
fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla
ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del
contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una
data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8 - Pagamento
mediante carta
1. Il consumatore può
effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le
modalità di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo.
2. L'istituto di emissione
della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei
quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di
addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9 - Fornitura non
richiesta
1. È vietata la fornitura
di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa
ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di
pagamento.
2. Il consumatore non è
tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non
richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.
Art. 10 - Limiti
all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di
un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di
fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di
comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere
impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
Art. 11 - Irrinunciabilità
dei diritti
1. 1 diritti attribuiti al
consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E'
nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente
decreto.
2. Ove le parti abbiano
scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella
italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le
condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12 - Sanzioni
1. Fatta salva
l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli
3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al
consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
dieci milioni.
2. Nei casi di particolare
gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione
indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento
delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di
polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della
provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
Art. 13 - Azioni
collettive
1. In relazione alle
disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei
consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14 - Foro competente
1. Per le controversie
civili inerenti all'applicazione del presente decreto legislativo la
competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato.
Art. 15 - Disposizioni
transitorie e finali
1. Il contratto a distanza
deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di
un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita
previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli per il
consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto
legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22
maggio 1999.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA, Ministro per le politiche comunitarie
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
DINI, Ministro degli affari esteri
DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
ALLEGATO 1
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di
chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore)
con tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
ALLEGATO II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della
Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa
non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 97/7/CE è
pubblicata in G.U.C.E.
- La legge 24 aprile 1998,
n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
(Legge comunitaria 1995-1997)".
- Il decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, reca: "Attuazione della direttiva
85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali".
La legge 23 agosto 1988, n.
400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo
dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei
titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio":
"Art. 12 (Carte di
credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di
denaro contante). - 1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé
o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte
di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo
che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o
alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o
per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro
contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi,
ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di
provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché
ordini di pagamento prodotti con essi".
Nota all'art. 12:
Si riporta il testo degli
articoli 13 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
"Modifiche al sistema penale":
"Art. 13 (Atti di
accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza
delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi
dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro
alla polizia giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono
procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i
quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi,
possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli
elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le
disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo
comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti".
"Art. 17 (Obbligo del
rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare
rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione
stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato
all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto
è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta
provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è
stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole
il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,
saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri,
previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art.
13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla
custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse;
sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le
regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge
nel termine previsto dal comma precedente".
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo
dell'art. 3 delle legge 30 luglio 1998, n. 281 recante:
"Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti":
"Art. 3
(Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni dei consumatori e
degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate
ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice
competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del
ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio a norma dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita
entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e
dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria
della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di
conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo
verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di
conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo
dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le
associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi
dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla
connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di
cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni
individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni".
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo
dell'art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante
"Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali":
"Art. 9 (Altre forme speciali di vendita). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la
fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei
locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico
tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate
ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai
contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e
telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1, l'informazione sul diritto di
cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del
prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con
le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento
impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti
negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo
televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso
della trasmissione nella quale sono contenute le offerte.
L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per
iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale articolo,
non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della
merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel
precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento della
merce".
- Si riporta il testo degli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59":
"Art. 18 (Vendita per
corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). - 1.
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o
altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al
comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o
la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di
specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o
di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, deve essere dichiarata la
sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il
settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite
televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di
metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei
requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della
vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere
indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede
del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed
il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito
il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della
televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve
essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le
disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali".
"Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio
dei consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è
soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha
la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per
l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco
all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la
residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili
dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena
esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere
numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e
la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e
dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome
del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e
deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di
vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel
caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate
dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è
obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le
operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la
disposizione dell'art. 18, comma 7".
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