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Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 febbraio, n. 36). - Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (1).

(1) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ex art. 4, comma 4, l. 15 marzo 1997, n. 59.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Campo di applicazione.

1. È vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.
2. Tali prodotti sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente.

Articolo 2

Vigilanza.

1. I controlli sull'applicazione del presente decreto vengono effettuati secondo le attribuzioni stabilite dalla vigente legislazione.

Articolo 3

Informazione.

1. Qualora si renda necessario ritirare o far ritirare dal mercato prodotti oggetto del presente decreto le autorità competenti di cui all'art. 2 ne informano il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornendo una descrizione del prodotto ed indicando il motivo della decisione adottata o proposta.

Il Ministero della sanità, previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornisce le suddette informazioni alla Commissione CEE.

 

Articolo 4

Decorrenza degli effetti.

1. Le prescrizioni contenute nell'art. 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Articolo 5

Sanzioni.

1. Chiunque fabbrica, immette sul mercato, commercializza, importa od esporta prodotti che, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da farli apparire come prodotti alimentari così da determinare il rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute dei consumatori, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena dell'arresto sino a sei mesi o dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.

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