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(1) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ex art. 4, comma 4, l. 15 marzo 1997, n. 59. Preambolo (Omissis). Articolo 1 Campo di applicazione. 1. È vietata l'immissione sul mercato, la
commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di
prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà,
compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori. Articolo 2 Vigilanza. 1. I controlli sull'applicazione del presente decreto vengono effettuati secondo le attribuzioni stabilite dalla vigente legislazione. Articolo 3 Informazione. 1. Qualora si renda necessario ritirare o far ritirare dal mercato prodotti oggetto del presente decreto le autorità competenti di cui all'art. 2 ne informano il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornendo una descrizione del prodotto ed indicando il motivo della decisione adottata o proposta. Il Ministero della sanità, previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornisce le suddette informazioni alla Commissione CEE.
Articolo 4 Decorrenza degli effetti. 1. Le prescrizioni contenute nell'art. 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 5 Sanzioni. 1. Chiunque fabbrica, immette sul mercato, commercializza, importa od esporta prodotti che, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da farli apparire come prodotti alimentari così da determinare il rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute dei consumatori, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena dell'arresto sino a sei mesi o dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni. http://www.NelParmense.it/cittadini
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