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Art. 1 Campo di applicazione 1.
L'etichettatura dei prodotti alimentari, nonché
la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal
presente decreto. 2.
Si intende per: a. etichettatura
l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di
commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto
alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta
appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette
legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto
stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del
prodotto alimentare; b. prodotto
alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere
presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da
un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di
essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale
imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; c. presentazione
dei prodotti alimentari: 1.
la forma o l'aspetto conferito ai prodotti
alimentari o alla loro confezione; 2.
il materiale utilizzato per il loro
confezionamento; 3.
il modo in cui sono disposti sui banchi di
vendita; 4.
l'ambiente nel quale sono esposti; d. prodotto
alimentare preincartato l'unità di vendita costituita da un prodotto
alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli
esercizi di vendita; e. consumatore
il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed
altre collettività analoghe, denominate in seguito "collettività".
3.
Non sono considerati preconfezionati i prodotti
alimentari non avvolti da alcun involucro nonché quelli di grossa
pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti
previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non
sono considerate involucro o imballaggio. Art. 2 Pubblicità 1.
L'etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore
l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla
natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità,
sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di
ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso. 2.
L'etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni
applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una
alimentazione particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire
al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane,
né accennare a proprietà che esso non possiede; fatto salvo quanto
previsto dalle norme in materia di etichettatura nutrizionale, esse non
devono inoltre evidenziare caratteristiche particolari quando i prodotti
analoghi possiedono le stesse caratteristiche. Art. 3.Elenco delle indicazioni dei prodotti
preconfezionati 1.
Salvo quanto disposto dagli articoli
successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore
devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità
unitarie costanti, la quantità nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto
deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del
fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità
economica europea; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un
contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del
prodotto; i)le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria
l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del
prodotto; l) le istruzioni per l'uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa
indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del
prodotto; m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come
previsto dall'articolo 8. 2.
Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere
riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più
lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini
italiani, è consentito riportare le menzioni originarie. 3.
Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le
indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle
etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in
vendita al consumatore. 4.
Il presente decreto non pregiudica
l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che
impongono ulteriori obblighi di etichettatura. 5.
Per sede si intende la località ove è ubicata
l'azienda o lo stabilimento. Art. 4 Denominazione di vendita 1.
La denominazione di vendita di un prodotto
alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle
disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili. In mancanza di
dette disposizioni la denominazione di vendita è la denominazione
prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso. 1 bis) In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione
di vendita è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da
una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni
sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere
l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe
essere confuso. 1 ter) ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la
quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato
membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al
consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo
dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di
vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive
sulla sua natura e utilizzazione. 1 quater) La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non
può essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista
della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera
sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale
denominazione. 1 quinquies) Nella ipotesi di cui al comma 1-quater, il produttore, il suo
mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del
prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione
all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i
Ministeri della sanità e delle politiche agricole, entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento possono
essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni
di utilizzazione. 2.
La denominazione di vendita non può essere
sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di
fantasia. 3.
La denominazione di vendita comporta una
indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto
alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in
polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione
di tale indicazione può creare confusione nell'acquirente. 4.
La menzione del trattamento mediante radiazioni
ionizzanti è in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la
dicitura "irradiato" ovvero "trattato con radiazioni
ionizzanti". 5.
La conservazione dei prodotti dolciari alle
basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
conservazione degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del
comma 3. Art. 5 Ingredienti 1.
Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza,
compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione
di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se
in forma modificata. 2.
Gli ingredienti devono essere designati con il
loro nome specifico; tuttavia: a. gli
ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate
nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto
alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria; b. gli
ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate
nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria
seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un
ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la categoria
corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto
finito; b bis) la designazione "amido" che
figura nell'allegato 1, ovvero quella "amidi modificati" di cui
all'allegato 2, deve essere completata dall'indicazione della sua origine
vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine. 3.
L'elenco degli ingredienti è costituito dalla
enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine
di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere
preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola
"ingrediente". 4.
L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti
volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto
finito. L'acqua aggiunta può non essere menzionata ove non superi, in
peso, il 5 per cento del prodotto finito. 5.
La quantità di acqua aggiunta come ingrediente
in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale
del prodotto finito la quantità degli altri ingredienti adoperati al
momento della loro utilizzazione. 6.
Nel caso di ingredienti utilizzati in forma
concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione,
l'indicazione può avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della
concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria. 7.
Nel caso di prodotti concentrati o disidratati,
da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono
essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto
ricostituito, purché la loro elencazione sia accompagnata da una
indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito"
ovvero "ingredienti del prodotto pronto per il consumo". 8.
Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in
cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso
rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in altro ordine, purché
la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in
proporzione variabile". 9.
Nel caso di miscuglio di spezie o di piante
aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso
rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine,
purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo
"in proporzione variabile". 10. Le
carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne, devono
essere indicate con il nome della specie animale. 11. Un
ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti con la
propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso
in funzione del peso globale, purché sia immediatamente seguito dalla
enumerazione dei propri componenti. 12. La
enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria: a. se
l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito; b. se
l'ingrediente composto è un prodotto per il quale l'elenco degli
ingredienti non è prescritto; c. quando
si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione,
siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi
immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale. 13. La
menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non è obbligatoria,
salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche;
l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere
sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento. Art. 6 Designazione degli aromi Gli aromi sono designati con il termine di "aromi" oppure con
una indicazione più specifica oppure con una descrizione dell'aroma. 1.
Il termine "naturale" o qualsiasi
altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente può
essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante
contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati
aromatizzanti. 2.
Se la indicazione dell'aroma contiene un
riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze
utilizzate, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione
avente un significato equivalente può essere utilizzato soltanto se la
parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi fisici o
enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di
preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoché unicamente a
partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata. Art. 7 Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti 1.
Non sono considerati ingredienti: a. i
costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione,
siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in
quantità non superiore al tenore iniziale; b. gli
additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al
fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto,
purché essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito,
secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli
articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; c. i
coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una
sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che
è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime,
prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato
obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può
dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di
residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a
condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e
non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; d. le
sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o
supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è
prescritto come rivelatore. 2.
L'indicazione degli ingredienti non è
richiesta: a. nei
prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme
specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al
nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura
dell'ingrediente; b. negli
ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati,
tagliati, o che non abbiano subito trattamenti; c. nel
latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purché
non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del
latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla
loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i
formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro; d. nelle
acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella
denominazione di vendita; e. nelle
acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei
vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico
superiore a 1,2% in volume; f. negli
aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di
base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti. 3.
L'indicazione dell'acqua non è richiesta: a. se
l'acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per
consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente
utilizzato in forma concentrata o disidratata; b. nel
caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato; c. per
l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le
bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico. 4.
Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere
b) e c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 5 non si
applica agli additivi. Art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato 1.
L'indicazione della quantità di un ingrediente
o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella
preparazione di un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno
uno dei seguenti casi: a. qualora
l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella
denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla
denominazione di vendita; b. qualora
l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo
nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica; c. qualora
l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per
caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i
quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto. 2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano: a. a
un ingrediente o a una categoria di ingredienti: 1.
la cui quantità netta sgocciolata è indicata
ai sensi dell'articolo 9, comma 7; 2.
la cui quantità deve già figurare
nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie; 3.
che è utilizzato in piccole dosi come
aromatizzante; 4.
che, pur figurando nella denominazione di
vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto
che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il
prodotto alimentare, ne è tale da distinguerlo da altri prodotti simili; b. quando
disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantità
dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo
dell'indicazione in etichetta; c. nei
casi di cui all'articolo 5, commi 8 e 9; c bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i" o
"con zucchero/i ed edulcorante" accompagnano la denominazione di
vendita, ai sensi dell'allegato 2, sezione II; c ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali
minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura
nutrizionale, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77. 3.
La quantità indicata, espressa in percentuale,
corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento
della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto. 4.
L'indicazione di cui al comma 1 deve essere
apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in
prossimità di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto
all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione. 5.
Per i prodotti alimentari il cui tenore di
acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità
indicata corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti
al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto,
rispetto al prodotto finito. Tale quantità è espressa in percentuale. 5 bis) L'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione del
peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100
grammi di prodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente o la
quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura
superi il 100 per cento. 5 ter) La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del
loro peso nel prodotto finito. 5 quater) La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o
disidradata e ricostituiti al momento della fabbricazione può essere
indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della
disidratazione. 5 quinquies) Nel caso di alimenti concentrati o disidradati cui va
aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può essere espressa in
funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito. 5 sexies) Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di
cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. Art. 9 Quantità 1.
La quantità netta di un preimballaggio è la
quantità che esso contiene al netto della tara. 2.
La quantità nominale di un preimballaggio è
quella definita all'art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 e all'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391. 3.
La quantità dei prodotti alimentari
preconfezionati deve essere espressa in unità di volume per i prodotti
liquidi ed in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i
primi il litro (I o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli
altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da
norme specifiche. 4.
Nel caso di imballaggio, costituito da due o più
preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso
prodotto, l'indicazione della quantità è fornita menzionando il numero
totale dei preimballaggi individuali e la quantità nominale di ciascuno
di essi. 5.
Le indicazioni di cui al comma 4 non sono
obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali può
essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e la quantità
contenuta in ciascun preimballaggio individuale può essere chiaramente
vista dall'esterno almeno su uno di essi. 6.
Nel caso di imballaggi preconfezionati,
costituiti da due o più preimballaggi individuali che non sono
considerati unità di vendita, l'indicazione della quantità è fornita
menzionando la quantità totale ed il numero totale dei preimballaggi
individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate,
crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di
zucchero è sufficiente l'indicazione della quantità totale. 7.
Se un prodotto alimentare solido è presentato
immerso in un liquido di governo, deve essere indicata anche la quantità
di prodotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono i seguenti
prodotti, eventualmente mescolati anche quando si presentano congelati o
surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli
elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia, pertanto,
decisivo per l'acquisto: a. acqua,
soluzioni acquose di sale, salamoia; b. soluzioni
acquose di acidi alimentari, aceto; c. soluzioni
acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie
edulcoranti; d. succhi
di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi. 8.
L'indicazione della quantità non è
obbligatoria: a. per
i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un
imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto
dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso;
b. per i
prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g; c. per
i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le
spezie e le piante aromatiche. 9.
I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o
di volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente ovvero
riportare l'indicazione della quantità netta al momento in cui sono
esposti per la vendita al consumatore. 10. La
quantità di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di
quantità a volume, può essere espressa utilizzando il solo volume. Art. 10 Termine minimo di conservazione e data di
scadenza 1.
Il termine minimo di conservazione è la data
fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà
specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con
la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data
contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi
preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data
oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. 2.
La data di scadenza è la data entro la quale
il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura
"da consumarsi entro" seguita dalla data oppure dalla
indicazione del punto della confezione in cui essa figura. 3.
La data si compone dell'indicazione, in chiaro
e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno. 4.
La data può essere espressa: a. con
l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili
per meno di tre mesi; b. con
l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili
per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi; c. con
la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per
almeno diciotto mesi. 5.
Qualora sia necessario adottare, in funzione
della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la
conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2
ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da
norme specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate
dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare
riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di validità
è stato determinato. 6.
L'indicazione del termine minimo di
conservazione e di qualsiasi altra data non è richiesta per: a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le
patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito
trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti
analoghi quali i germogli di leguminose; b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i
vini frizzanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti
diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00
93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva; c) le bevande con contenuto di alcole pari o
superiore al 10% in volume; d) le bevande analcoliche, i succhi ed i
nettari di frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti
individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;
e) i prodotti della panetteria e della
pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24
ore successive alla fabbricazione; f) gli aceti; g) il sale da cucina; h) gli zuccheri allo stato solido; i) i
prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e
coloranti quali caramelle e pastigliaggi; l) le
gomme da masticare e prodotti analoghi; m) i gelati monodose. 7.
Vietata la vendita dei prodotti che riportano
la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato
sulla confezione. Art. 11 Sede dello stabilimento 1.
L'indicazione della sede dello stabilimento di
fabbricazione e di confezionamento o di solo confezionamento può essere
omessa nel caso di: a. impresa
produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento
ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale; b. prodotti
provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia; c. prodotti
destinati ad altri Paesi. 2.
Nel caso in cui l'impresa disponga di più
stabilimenti, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti
purché quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro
segno. 3.
Nel caso di impresa che provveda alla
distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia
indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede
del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve
essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione
che ne agevoli la localizzazione. Art. 12 Titolo alcolometrico 1.
Il titolo alcolometrico volumico effettivo è
il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20ºC
contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella
temperatura. 2.
Il titolo alcolometrico volumico è espresso
dal simbolo "% vol", preceduto dal numero corrispondente che può
comprendere solo un decimale; può essere preceduto dal termine
"alcool" o dalla sua abbreviazione "alc.". 3.
Al titolo alcolometrico si applicano le
seguenti tolleranze in più o in meno, espresse in valori assoluti: a. 0,5%
vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a
5,5%, nonché per le bevande della NC 2206 00 93 e 2206 00 99 ricavate
dall'uva; b. 1%
vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5%,
per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta diversa
dall'uva nonché per le bevande della NC 2206 00 91 ricavate dall'uva e le
bevande a base di miele fermentato; c. 1,5%
vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione; d. 0,3%
vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c). 4.
Le tolleranze di cui al comma 3 si applicano
senza pregiudizio delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito
per la determinazione del titolo alcolometrico. 5.
Ai mosti, ai vini, ai vini liquorosi, ai vini
spumanti ed ai vini frizzanti si applicano le tolleranze stabilite nei
regolamenti comunitari. Art. 13 Lotto 1.
Per lotto si intende un insieme di unità di
vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in
circostanze praticamente identiche. 2.
I prodotti alimentari non possono essere posti
in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza. 3.
Il lotto è determinato dal produttore o dal
confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito
nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria
responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente
visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla
lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da
essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. 4.
Per i prodotti alimentari preconfezionati
l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su
un'etichetta appostavi. 5.
Per i prodotti alimentari non preconfezionati
l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in
mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita. 6.
L'indicazione del lotto non è richiesta: a. quando
il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la
menzione almeno del giorno e del mese; b. per i
gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri
sull'imballaggio globale; c. per
i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono: 1.
venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di
imballaggio, 2.
avviati verso organizzazioni di produttori o 3.
raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di
preparazione o trasformazione; d. per i
prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti
nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non
preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero
preconfezionati ai fini della loro vendita immediata; e. per
le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie
inferiore a 10 cm. 7.
Sono considerate indicazioni del lotto
eventuali altre date qualora espresse con la menzione del giorno, del mese
e dell'anno nonché la menzione di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al
disposto del comma 1. 8.
Ai fini dei controlli sull'applicazione delle
norme comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può con proprio decreto stabilire le modalità di
indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di
prodotti alimentari. Art. 14 Modalità di indicazione delle menzioni
obbligatorie dei prodotti preconfezionati 1.
La denominazione di vendita, la quantità, il
termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonché il titolo
alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo
visivo. 2.
L'obbligo di cui al comma 1 non si applica fino
al 30 giugno 1999 per le bottiglie di vetro destinate ad essere
riutilizzate e sulle quali è impressa in modo indelebile una delle
indicazioni riportate al comma 1. 3.
Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad
essere riutilizzate e sulle quali è riportata in modo indelebile una
dicitura e, pertanto, non recano né etichetta né anello né fascetta
nonché nel caso degli imballaggi o dei recipienti la cui superficie piana
più grande è inferiore a 10 cm sono obbligatorie solo le seguenti
indicazioni: la denominazione di vendita, la quantità e la data; in tale
caso non si applica la disposizione di cui al comma 1. 4.
Le indicazioni di cui all'art. 3 devono
figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi o
legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono
essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente
visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun
modo essere dissimulate o deformate. 5.
Per i prodotti alimentari preconfezionati
destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla
vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui all'art. 3 possono
figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti,
se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce
al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o
contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto previsto al comma 7. 6.
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
anche ai prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettività
per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati. 7.
Nel caso in cui le indicazioni di cui all'art.
3 figurino, ai sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le
indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono
figurare anche sull'imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono
posti per la commercializzazione. Art. 15 Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura 1.
I prodotti alimentari preconfezionati posti in
vendita attraverso i distributori automatici o semiautomatici devono
riportare le indicazioni di cui all'art. 3. 2.
Nel caso di distribuzione di sostanze
alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di
bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono
essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3, nonché il nome o
ragione sociale e la sede dell'impresa responsabile della gestione
dell'impianto. 3.
Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono
essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e
leggibili. Art. 16 Vendita dei prodotti sfusi 1.
I prodotti alimentari non preconfezionati o
generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente
preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai
recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono
esposti. 2.
Sul cartello devono essere riportate: a. le
indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e b); b. le
modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, ove
necessario; c. la
data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di
cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580; d. il
titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto
alcolico superiore a 1,2% vol. 3.
Per i prodotti della pasticceria e della
panetteria l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e
apposito cartello tenuto ben in vista. 4.
La disposizione di cui al comma 3 si applica
anche ai prodotti di gelateria. 5.
Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese
le preparazioni alimentari pronte per cuocere, l'elenco degli ingredienti
può essere riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da
tenersi bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei
banchi di esposizione dei prodotti alimentari. 6.
Per i prodotti preincartati le indicazioni di
cui al comma 2 possono figurare sul solo cartello applicato al comparto. 7.
Per le bevande vendute mediante spillatura il
cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente
sull'impianto o a fianco dello stesso. 8.
Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi
precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni
di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni
possono figurare anche solo sui documenti commerciali. Art. 17 Prodotti non destinati al consumatore 1.
I prodotti alimentari destinati all'industria,
agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi
professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché
i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni
di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h). 2.
Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere
riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una
etichetta appostavi o sui documenti commerciali. 2 bis) Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 2. Art. 18 Sanzioni 1.
La violazione delle disposizioni dell'articolo
2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni
a lire trentasei milioni. 2.
La violazione delle disposizioni degli articoli
3, 10, comma 7, e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire tre milioni a lire diciotto milioni. 3.
La violazione delle disposizioni degli articoli
4, 5, 6, 8, 9, 10, commi 1, 2, 3 e 5, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni. 4.
L'importo relativo alle sanzioni di cui al
presente articolo dev'essere versato all'ufficio del registro o, laddove
istituito, all'ufficio delle entrate, competenti per territorio. (Omissis)
http://www.NelParmense.it/cittadini
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