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Preambolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie dei beni di consumo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002; Sulla proposta dei Ministri per le politiche
comunitarie e delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Articolo 1 Disciplina della vendita dei beni di consumo 1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile è inserito il seguente paragrafo: "1-bis. - Della vendita dei beni di consumo. 1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il
presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e
delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di
vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione
nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque
finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei
contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica; c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo; d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo; e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa. 1519-ter (Conformità al contratto) . - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente
beni dello stesso tipo; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal
consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore
al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia
accettato anche per fatti concludenti. b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta
entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere
conoscibile al consumatore; In caso di difetto di conformità, il consumatore ha
diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e
sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del
contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse
difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il
venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile,
con i seguenti effetti: b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. 1519-quinquies (Diritto di regresso) . - Il venditore
finale, quando é responsabile nei confronti del consumatore a causa di un
difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del
produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale
distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso,
salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei
soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il consumatore decade dai diritti previsti
dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il
difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha
scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha
riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. 1519-septies (Garanzia convenzionale) . - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore è titolare dei
diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti; La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione. 1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni) . - È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della
protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto
presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea. Articolo 2 Norme transitorie 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si
applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la
consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. http://www.NelParmense.it/cittadini
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