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Preambolo
(Omissis). Articolo
1 Responsabilità del produttore.
1.
Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo
prodotto. Articolo
2 Prodotto.
1.
Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene mobile, anche
se incorporato in altro bene mobile o immobile. 2.
Si considera prodotto anche l'elettricità. 3.
(Omissis) (1). (1)
Comma abrogato dall'art. 1, d.lg. 2 febbraio 2001, n. 25. Articolo
3 Produttore.
1.
Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente,
il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del
suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia,
rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore e il cacciatore
(1). 2.
(Omissis) (2). 3.
Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il
proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua
confezione.
Articolo
4 Responsabilità del fornitore.
1.
Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa
responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia omesso di comunicare
al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità
e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il
prodotto. 2.
La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto
che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, il
tempo dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del
prodotto, se ancora esistente. 4.
In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del
giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può
fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione
prevista dal comma 1. 5.
Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere
chiamato nel processo a norma dell'art. 106 del codice di procedura civile
e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata
comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma
3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle
spese cagionategli dalla chiamata in giudizio. 6.
Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato
nella Comunità europea, quando non sia individuato l'importatore, anche
se sia noto il produttore. Articolo
5 Prodotto difettoso.
1.
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può
legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a)
il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua
presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le
avvertenze fornite; b)
l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente
prevedere; c)
il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 2.
Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un
prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in
commercio. 3.
Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente
dagli altri esemplari della medesima serie. Articolo
6 Esclusione della
responsabilità.
1.
La responsabilità è esclusa: a)
se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b)
se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il
produttore ha messo il prodotto in circolazione; c)
se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per
qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha
fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; d)
se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma
giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; e)
se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in
cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva
ancora di considerare il prodotto come difettoso; f)
nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di
una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del
prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla
conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha
utilizzata. Articolo
7 Messa in circolazione del prodotto.
1.
Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente,
all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in
prova. 3.
La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da
vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il
difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del
pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato
presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni
dal pignoramento stesso. Articolo
8 Prova.
1.
Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione
causale tra difetto e danno. 2.
Il produttore deve
provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le
disposizioni dell'art. 6. Ai fini dell'esclusione da responsabilità
prevista nell'art. 6, lettera b) , è sufficiente dimostrare che, tenuto
conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora
nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 3.
Se appare verosimile
che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può
ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal
produttore. Articolo
9 Pluralità di responsabili.
1.
Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate
in solido al risarcimento. 2.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura
determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla
gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne
sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali. Articolo
10 Colpa del danneggiato.
1.
Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il
risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227 del codice
civile. 3.
Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è
parificata alla colpa del danneggiato. Articolo
11 Danno risarcibile.
1.
È risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto: a)
il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b)
la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto
difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato
e così principalmente utilizzata dal danneggiato. 2.
Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di
lire settecentocinquantamila. Articolo
12 Clausole di esonero da
responsabilità.
1.
È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei
confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente
decreto. Articolo
13 Prescrizione.
1.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in
cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno,
del difetto e dell'identità del responsabile. 2.
Nel caso di
aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del
giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di
un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione
giudiziaria. Articolo
14 Decadenza.
1.
Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni
dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha
messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno. 2.
La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che
il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una
procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del
responsabile. Articolo
15 Responsabilità secondo
altre disposizioni di legge.
1.
Le disposizioni del presente decreto non escludono né limitano i
diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi. 2.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai danni
cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, e successive modificazioni. Articolo
16 Disposizione transitoria.
1.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti messi in
circolazione prima della data della sua entrata in vigore e comunque prima
del 30 luglio 1988. http://www.NelParmense.it/cittadini
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