Legge
10 aprile 1991, n. 126 (in Gazz. Uff., 16 aprile, n. 89). - Norme per
l'informazione del consumatore (1) (2) (3).
(1) Per il regolamento, vedi il d.m. 8 febbraio 1997, n. 101.
(2) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, ex art. 4, comma 4, l. 15
marzo 1997, n. 59.
(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi
Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis).
Articolo
1 Informazione del consumatore.
1.
I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore
commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua
italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un
importatore stabilito nella Comunità economica europea;
c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare
danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano
determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del
prodotto;
e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso
ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sono emanate le
norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i
prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con
i princìpi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o
le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare
le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni
di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sarà consentito
riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni
di cui al comma 1 (1).
3.
Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente
normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente
visibili e leggibili una o più indicazioni di cui al comma 1 e le norme
di attuazione di cui al comma 2 o non prevede per le medesime indicazioni
l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di
cui al comma 1 (2).
5.
Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle
etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al
consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono
essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei
prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in
accompagnamento dei prodotti stessi (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 22, l. 22 febbraio 1994, n. 146.
(2) Comma così modificato dall'art. 22, l. 22 febbraio 1994, n. 146.
Articolo 1 Bis Deroga.
1.
Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti
soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle
relative norme nazionali di recepimento (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 22, l. 22 febbraio 1994, n. 146.
Articolo
2 Sanzioni.
1.
È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o
confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e
leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalità
stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo
articolo 1 (1).
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilità del
produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente
articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a
lire cinquanta milioni. La misura della sanzione è determinata, in ogni
singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto
ed al numero delle unità poste in vendita.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 22, l. 22 febbraio 1994, n. 146.
Articolo 3 Disposizione transitoria.
1.
In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di
prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1 (1).
(1) Termine prorogato al 30 giugno 1996 dall'art. 1, l. 5 gennaio 1996, n.
25.
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