Il Portale del Cittadino NelParmense


Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (in Suppl. ordinario n. 3, alla Gazz. Uff. n. 5, 8 gennaio). - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

Il Presidente della Repubblica:

 

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Finalità e definizioni.

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro

ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) Per <<banca di dati>>, qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per <<trattamento>>, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per <<dato personale>>, qualunque informazione realtiva a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per <<titolare>>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per <<responsabile>>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per <<interessato>>, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per <<comunicazione>>, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per <<diffusione>>, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per <<dato anonimo>>, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per <<blocco>>, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per <<Garante>>, l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30.

 

Art. 2. Ambito di applicazione.

 

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

 

Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali.

 

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, semprechè i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'art. 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.

 

Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico.


1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonchè in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778 e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonchè, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.

 

Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici.

 

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.

 

Art. 6. Trattamento di dati detenuti all'estero.

 

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 28.

 

Art. 7. Notificazione.

 

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è

tenuto a darne notificazione al Garante.

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta,

a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a

certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni

da svolgere, nonchè dalla durata del trattamento e può riguardare uno

o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è

richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e

deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal

responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,

la residenza o la sede del titolare;

b) le finalità e modalità del trattamento;

c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie

di interessati cui i dati si riferiscono;

d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti

all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli

articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;

f) una descrizione generale che permetta di valutare

l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la

sicurezza dei dati;

g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui

si riferisce il trattamento, nonchè l'eventuale connessione con altri

trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;

h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,

la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale

indicazione si considera responsabile il notificante;

i) la qualità e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel

registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, nonchè

coloro che devono fornire le informazioni di cui all'art. 8, comma 8,

lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n, 580, alle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare

la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità

stabilite con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3. I piccoli

imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione

anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria;

gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei

rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la

disposizione di cui al comma 3.

 

Articolo 8

Art. 8.

Responsabile.

 

1. Il responsabile, se designato, deve essere nomin ato tra

soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano

idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in

materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla

sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle

istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche

periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di

cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere

designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di

compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente

specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali

ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del

responsabile.

 

Articolo 9

Art. 9.

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

 

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e

legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in

termini non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità

per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione

dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o

successivamente trattati.

 

Articolo 10

Art. 10.

Informazioni rese al momento della raccolta.

 

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati

personali devono essere previamente informati per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i

dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei

dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono

essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,

la residenza o la sede del titolare e, se designato, del

responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi

già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può

ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di

controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli

articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,

l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato

all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro

comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando

l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il

Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto

tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile,

ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo

previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa

comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando

i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni

di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o,

comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,

sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e

per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

 

Articolo 11

Art. 11.

Consenso.

 

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti

pubblici economici è ammeso solo con il consenso espresso

dall'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più

operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso

liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono

state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 10.

 

Articolo 12

Art. 12.

Casi di esclusione del consenso.

 

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo

previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa

comunitaria;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un

contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di

informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,

ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti

o documenti conoscibili da chiunque;

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di

statistica e si tratta di dati anonimi;

e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e

per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto

del codice di deontologia di cui all'art. 25;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche

raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1, lettera e),

nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale

e industriale;

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità

fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato

non può prestar il proprio consenso per impossibilità fisica, per

incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di

cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o

comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,

sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e

per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

 

Articolo 13

Art. 13.

Diritti dell'interessato.

 

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha

diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui

all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati

che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4,

lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza

ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo

riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in

forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè

della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la

richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati

motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia

interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o

comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto

al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti

allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati

personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione

commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita

diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di

comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal

titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o

diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), n. 1), può

essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata

l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non

superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed

entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali

concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi

abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può

conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad

associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti

la professione di giornalista, limittamente alla fonte della notizia.

 

Articolo 14

Art. 14.

Limiti all'esercizio dei diritti.

 

1. I diritti di cui all'art. 13, comma 1, lettere c) e d), non

possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati

personali raccolti:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.

143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197

e successive modificazioni;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,

n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,

n. 172 e successive modificazioni;

c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi

dell'art. 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici

economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive

finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei

pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e

finanziari nonchè la tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h), limitatamente al

periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo

svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui

alla medesima lettera h).

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione

dell'interessato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera d), esegue i

necessari accertamenti nei modi di cui all'art. 32, commi 6 e 7, e

indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone

l'attuazione.

 

Articolo 15

Art. 15.

Sicurezza dei dati.

 

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi

e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base

al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche

caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,

mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i

rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,

di accesso, non autorizzato o di trattamento non consentito o non

conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono

individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della

Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge

23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di

grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella

pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro

due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e

successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi

regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in

relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza

maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi

di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle

norme che regolano la materia.

 

Articolo 16

Art. 16.

Cessazione del trattamento dei dati.

 

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei

dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro

destinazione.

2. I dati possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento

per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati

ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla

lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di

trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'art.

39, comma 1.

 

Articolo 17

Art. 17.

Limiti all'utilizzabilità di dati personali.

 

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che

implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato

unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a

definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione

adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente

articolo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), salvo che la

decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o

dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta

dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla

legge.

 

Articolo 18

Art. 18.

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

 

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di

dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del

codice civile.

 

Articolo 19

Art. 19.

Incaricati del trattamento.

 

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali

da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le

operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che

operano sotto la loro diretta autorità.

 

Articolo 20

Art. 20.

Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati.

 

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di

privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

a) con il consenso espresso dell'interessato;

b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o

documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le

modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro

conoscibilità e pubblicità;

c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un

regolamento o dalla normativa comunitaria;

d) nell'esercizio della professione di giornalista e per

l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del

diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in

particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di

interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui

all'art. 25;

e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività

economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di

segreto aziendale e industriale;

f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o

dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in

cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per

impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di

intendere o di volere;

g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia

necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui

all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o, comunque, per far

valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della

normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i

dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo

strettamente necessario al loro perseguimento;

h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata

nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto

legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonchè tra società controllate

e società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, i cui

trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi

dell'art. 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità

per le quali i dati sono stati raccolti.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte

di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si

applicano le disposizioni dell'art. 27.

 

Articolo 21

Art. 21.

Divieto di comunicazione e diffusione.

 

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali

per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui

all'art. 7.

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati

personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero

quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'art. 9, comma 1,

lettera e).

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi

a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione

si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'art.

29, commi 6 e 7.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque

permesse:

a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o

di statistica e si tratti di dati anonimi;

b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma

1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello

Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con

l'osservanza delle norme che regolano la materia.

 

Articolo 22

Art. 22.

Dati sensibili.

 

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,

le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o

sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di

salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo

con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del

Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di

autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata

pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,

ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il

Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia

dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad

adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti

pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se

autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano

specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni

eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita

sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione

del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello

svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e

successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in

sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato,

sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e

per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il

Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e

promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di

buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1,

lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.

 

Articolo 23

Art. 23.

Dati inerenti alla salute.

 

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari

pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare

i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente

ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di

finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute

dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la

collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il

trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono

essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico

designato dall'interessato o dal titolare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di

particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. é

vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con

l'autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è

vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di

prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza

delle norme che regolano la materia.

 

Articolo 24

Art. 24.

Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686

del codice di procedura penale.

 

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti

di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di

procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa

disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le

rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di

dati trattati e le precise operazioni autorizzate.

 

Articolo 25

Art. 25.

Trattamento di dati particolari nell'esercizio

della professione di giornalista.

 

1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la

vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il

trattamento dei dati di cui all'art. 22 è effettuato nell'esercizio

della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento

delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in

particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di

interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite

previsto per i dati di cui all'art. 24. Nei casi previsti dal

presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui

ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del

Garante.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'art. 31, comma 1,

lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine

dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al

trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,

effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che

preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati

rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice,

ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e

accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto

a recepire.

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di

deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio

nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via

sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un

diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di

violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il

Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'art. 31, comma 1,

lettera l).

4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,

prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati

negli articoli 22 e 24.

 

Articolo 26

Art. 26.

Dati concernenti persone giuridiche.

 

1. Il trattamento nonchè la cessazione del trattamento di dati

concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti

a notificazione.

2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non

si applicano le disposizioni dell'art. 28.

 

Articolo 27

Art. 27.

Trattamento da parte di soggetti pubblici.

 

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati

personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici

economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni

istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi

gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando

siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino

comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi

di cui all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con

provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano

violate le disposizioni della presente legge.

3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di

soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse

solo se previste da norme di legge o di regolamento.

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di

cui al'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono

attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

 

Articolo 28

Art. 28.

Trasferimento di dati personali all'estero.

 

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio

nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di

trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora

sia diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea o

riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni

dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora

il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e

24.

3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di

destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela

delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli

articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento

italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei

trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le

misure di sicurezza.

4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:

a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso

ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli

articoli 22 e 24, in forma scritta;

b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un

contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di

informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,

ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto

stipulato a favore dell'interessato;

c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico

rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato

ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento

riguarda taluno dei dati ivi previsti;

d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni

di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o,

comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,

sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e

per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

e) sia necessario per la salvaguardia della vita o

dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in

cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per

impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di

intendere o di volere;

f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai

documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni

estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento

conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la

materia;

g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie

per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può

essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al

trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della

professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle

relative finalità.

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è

effettuata ai sensi dell'art. 7 ed è annotata in apposita sezione del

registro previsto dall'art. 31, comma 1, lettera a). La notificazione

può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista

dall'art. 7.

 

Articolo 29

Art. 29.

Tutela.

 

1. I diritti di cui all'art. 13, comma 1, possono essere fatti

valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il

ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo

oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità

giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a

pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può

essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla

richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La

presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda

dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il

medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile

e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a

mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie

o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento

di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene

fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con

decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,

indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato

e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è

comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio

del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni

dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può

disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno

dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del

trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i

successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma

4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al

comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al

tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di

trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla

data del rigetto tacito, L'opposizione non sospende l'esecuzione del

provvedimento.

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e

seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto

di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, e

può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso

il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per

cassazione.

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio

dell'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1, o che riguardano,

comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza

dell'autorità giudiziaria ordinaria.

9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di

violazione dell'art. 9.

 

Articolo 30

Art. 30.

Istituzione del Garante.

 

1. é istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di

giudizio e di valutazione.

3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri,

eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della

Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un

presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono

scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di

riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica,

garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non

possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata

dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena

di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè

essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè

ricoprire cariche elettive.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri

sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni

o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di

ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art.

13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in

aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,

nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della

Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non

eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al

presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con

il regolamento di cui all'art. 33, comma 3, in misura tale da poter

essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

 

Articolo 31

Art. 31.

Compiti del Garante.

 

1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla

base delle notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti fono effettuati nel rispetto

delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla

notificazione;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni

opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle

disposizioni vigenti;

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o

delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di

legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi

dell'art. 29;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai

regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un

trattamento;

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili

d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa

delle sue funzioni;

h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,

nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione

di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori,

verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche

attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e

contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano

la materia e delle relative finalità, nonchè delle misure di

sicurezza dei dati di cui all'art. 15;

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o

disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o,

comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può

determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un

pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi

richiesti dall'evoluzione del settore;

n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e

sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al

Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a

quello cui si riferisce;

o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della

Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al

trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a

Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio

1989, n. 98, quale autorità destinata ai fini della cooperazione tra

Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima;

p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'art. 4 e

verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai

requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro

consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme

regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere

sulle materie disciplinate dalla presente legge.

3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente

articolo, è tenuto nei modi di cui all'art. 33, comma 5. Entro il

termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante

promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre

pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del

registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale,

preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il

pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29 e successive modificazioni.

4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente

articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29,

commi 6 e 7.

5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica

amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi

compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro

dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla

discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del

giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale

specializzato addetto all'altro organo.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra

il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore

creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e

l'editoria.

 

Articolo 32

Art. 32.

Accertamenti e controlli.

 

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere

al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di

fornire informazioni e di esibire documenti.

2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del

controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento

dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre

ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei

quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo

controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri

organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa

autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio

in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza

ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le

relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento

di cui all'art. 33, comma 3.

4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli

eseguire.

5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 220 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli

accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato

dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni

di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al

responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne

verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto

dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro

circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'art.

10, comma 4, della legge 1º aprile 1981, n. 121, come sostituito

dall'art. 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di

sicurezza dello Stato.

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora

risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il

membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è

tenuto al segreto ai sensi dell'art. 33, comma 6. Gli atti e i

documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da

assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai

membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni

dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio,

individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal

regolamento di cui all'art. 33, comma 3. Per gli accertamenti

relativi agli organismi e ai dati di cui all'art. 4, comma 1, lettera

b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti

rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

 

Articolo 33

Art. 33.

Ufficio del Garante.

 

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da

dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,

collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi

ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato

ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive

amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è

determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su

proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per

la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del

Garante.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a

carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e

iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero

del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al

controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento

dell'ufficio del Garante, nonchè quelle dirette a disciplinare la

riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese,

anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello

Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del

Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente

del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di

grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante

stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme

concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'art. 29,

commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza

del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contradditorio tra

le parti interessate, nonchè le norme volte a precisare le modalità

per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13, nonchè della

notificazione di cui all'art. 7, per via telematica o mediante

supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o

altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema

di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della

richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere

emanato.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi

lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i

quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può

avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di

strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie

previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per

l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di

indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.

6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti

sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza,

nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e

ad operazioni di trattamento.

 

Articolo 34

Art. 34.

Omessa o infedele notificazione.

 

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni

prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie

incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da

tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista

dall'art. 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.

 

Articolo 35

Art. 35.

Trattamento illecito di dati personali.

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al

fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un

danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di

quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la

reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella

comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al

fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un

danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto

disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui

all'art. 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due

anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la

reclusione è da uno a tre anni.

 

Articolo 36

Art. 36.

Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati.

 

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure

necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione

delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art.

15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva

nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la

reclusione fino ad un anno.

 

Articolo 37

Art. 37.

Inosservanza dei provvedimenti del Garante.

 

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento

adottato dal Garante ai sensi dell'art. 22, comma 2, o dell'art. 29,

commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

 

Articolo 38

Art. 38.

Pena accessoria.

 

1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge

importa la pubblicazione della sentenza.

 

Articolo 39

Art. 39.

Sanzioni amministrative.

 

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i

documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4,

e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23,

comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le

sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in

quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.

689 e successive modificazioni.

 

Articolo 40

Art. 40.

Comunicazioni al Garante.

 

1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in

relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23

dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al

Garante.

 

Articolo 41

Art. 41.

Disposizioni transitorie.

 

1. Fermo restando l'esercizio dei diri tti di cui agli articoli

13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il

consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati

personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore

della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale

data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla

comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente

legge.

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di

entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni

successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7

e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art.

33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti

dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31

gennaio 1998.

3. Le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15, comma 2,

devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di

entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di

tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera

tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1.

4. Le misure di cui all'art. 15, comma 3, devono essere adottate

entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei

regolamenti ivi previsti.

5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della

presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'art. 22, comma 3,

ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e

all'art. 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle

disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla

elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le funzioni del Garante

sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella

pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di

cui all'art. 29.

7. Le disposizioni della presente legge che prevedono

un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla

medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo

alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Articolo 42

Art. 42.

Modifiche a disposizioni vigenti.

 

1. L'art. 10 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è so stituito

dal seguente:

<<Art. 10 (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro

elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela delle

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro

possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi

soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate

nel primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito

dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un

procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata

l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o

l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà

notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere

all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 5 la

conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro

comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati

in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la

loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al

richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le

determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla

richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione

della criminalità, dandone informazione al Garante per la tutela

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che

lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in

violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al

tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di

compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,

l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima

dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli

articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile>>.

2. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,

n. 39, è sostituito dal seguente:

<<1. é istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica

amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del presente decreto;

tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio

e di valutazione>>.

3. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,

n. 39, è sostituito dal seguente:

<<1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento

dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo

trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere,

nonchè la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente

decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale

dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente

del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e

su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di

Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla

ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può

comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto

per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione

ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni,

fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità.

Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma

2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di

incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998>>.

4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30

settembre 1993, n. 388, le parole: <<Garante per la protezione dei

dati>> sono sostituite dalle seguenti: <<Garante per la tutela delle

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali>>.

 

Articolo 43

Art. 43.

Abrogazioni.

 

1. So no abrogate le disposizioni di legge o di regolamento

incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto

comma dell'art. 8 ed il quarto comma dell'art. 9 della legge 1º

aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del

decreto di cui all'art. 33, comma 1, della presente legge, il

Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il

materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato

art. 8 della legge n. 121 del 1981.

2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300

e successive modificazioni, nonchè, in quanto compatibili, le

disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135 e successive

modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,

nonchè le vigenti norme in materia di accesso ai documenti

amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le

disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più

restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

3. Per i trattamenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), della

presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed

informazioni di cui all'art. 6, primo comma, lettera a), della legge

1º aprile 1981, n. 121.

 

Articolo 44

Art. 44.

Copertura finanziaria.

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,

valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni

a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto

a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli

affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento

riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per gli anni

1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli

stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari

esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi

anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei

Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 45

Art. 45.

Entrata in vigore.

 

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti

senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non

riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le

disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º

gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2,

della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in

vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati

in esecuzione dell'accordo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e

alla nomina del Garante.

 

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