In occasione delle
feste natalizie dello scorso anno ho mandato a tutti i clienti della mia
ditta un pacco regalo come omaggio per la loro fedeltà e anche a fini di
marketing. Purtroppo ho saputo dai clienti con cui sono più in confidenza
che i pacchi natalizi non sono mai arrivati.
Cosa posso fare nei confronti
del trasportatore ?
Nel caso che Lei descrive ci si trova di fronte a un contratto di
trasporto a favore di terzo, in cui i clienti destinatari dei pacchi non
sanno o possono non sapere che un vettore si è obbligato a consegnare
loro un regalo entro il giorno di Natale. Per chiedere al vettore il
risarcimento dei danni a titolo di inadempimento contrattuale, quindi, è
necessario superare due ostacoli : a) in primo luogo occorre verificare se
l’azione di inadempimento spetti solo al destinatario del trasporto o
anche al mittente. La Corte di Cassazione, ha stabilito che in tema di
contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del
mittente (anziché del destinatario), di risarcimento dei danni per
inesatto adempimento, legittima il vettore stesso nei con fronti
dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui
personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa
dell'inadempimento. Quindi Lei può agire contro il trasportatore che non
ha provveduto alla consegna o lo ha fatto in ritardo, dal momento che i
suoi clienti beneficia no gratuitamente del trasporto senza subire alcun
danno dall’inadempimento. b) la difficoltà di riuscire a dimostrare che
i pacchi non sono arrivati o sono arrivati dopo Natale, quindi fuori tempo
utile. È da escludere, per motivi di praticità ma anche di immagine
commerciale, che Lei possa contattare tutti i clienti per chiedere se
hanno ricevuto il regalo. Bisogna quindi verificare su chi incombe l’onere
della prova dell’inadempimento del vettore. Su tale punto la Cassazione
ha affermato che "in base ai principi sulla ripartizione dell’onere
della prova ricavabili dall’art. 2697 c.c., per l’azione di
risoluzione e per quella risarcitoria previste dall’art. 1453 c.c., che
hanno in comune con quella di adempimento l’elemento costitutivo
fondamentale, chi le propone è tenuto a provare soltanto l’esistenza
del contratto, ma non anche l’inadempienza dell’obbligato, dovendo
essere quest’ultimo a provare di avere adempiuto". Nel suo caso,
quindi è sufficiente dimostrare l’esistenza del contratto di trasporto,
mentre sarà il vettore a dover dimostrare di aver consegnato i pacchi in
tempo. Le faccio inoltre presente che per evitare che in caso di
smarrimento l’entità dei risarcimenti sia legata unicamente la peso
dell’oggetto inviato e non al suo valore sarà bene che nelle prossime
occasioni Lei provveda ad assicurare presso il vettore la merce per il
valore effettivo dei beni trasportati. E’ chiaro che in occasione di
eventi analoghi che mettano a repentaglio l’immagine della società a
fronte di precise assicurazioni da parte del vettore circa i tempi di
consegna poi non rispettati non escluderei un’azione di risarcimento
danni nei confronti della società vettore.
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