Sono una casalinga di
54 anni e circa sei mesi fa ho avuto un incidente stradale per una
disattenzione nella guida da parte del conducente dell’altra vettura
coinvolta nel sinistro. A seguito delle contusioni riportate nell’incidente
sono stata costretta ad un lungo periodo di inattività. Vorrei sapere se
è nelle mie facoltà chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali
derivanti dall’impossibilità di svolgere la mia attività.
Sulla situazione da lei
prospettata è ormai concorde la giurisprudenza di legittimità nel
ritenere ammisibile la risarcibilità del danno patrimoniale della
casalinga pur in assenza di prova del suo ammontare, dovendosi in tale
materia far ricorso a presunzioni ed assumere come parametro di
riferimento il reddito percepito da una collaboratrice familiare, con le
opportune maggiorazioni in considerazione delle più ampie e complesse
mansioni in cui si estrinseca il governo della casa. Si sostiene infatti
che la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge attività
valutabile economicamente; costituisce pertanto danno patrimoniale
risarcibile autonomamente dal danno biologico quello che la stessa subisca
come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa (Cfr. Cass.
15.11.1996, n.10015; Cass. 23.5.1975, n. 2063). E’ ormai pacifico
infatti che il lavoro della casalinga non si esaurisce nelle faccende
domestiche ma si estende alla direzione ed al coordinamento della vita
familiare; per questa ragione il diritto al risarcimento sussiste anche
nel caso in cui affidi la parte materiale del proprio lavoro a persone
estranee.
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