Qualche mese fa ho
stipulato con una società di leasing un contratto di locazione
finanziaria per conseguire la disponibilità di un’autovettura. Se
dovessi cessare di pagare i canoni, finora sempre pagati, la società di
leasing, oltre a riprendersi l’autovettura, può trattenere tutti i
soldi finora versati?
La giurisprudenza ha
individuato due possibili varianti nell’ambito dello schema generale del
contratto di leasing. Appartengono alla prima variante i contratti di
leasing strettamente inerenti alle finalità di impresa, nei quali le
parti, sollecitate anche da particolari agevolazioni fiscali, prevedono
che il bene acquistato dalla società finanziaria, in nome e per conto
dell’utilizzatore, esaurisca l’utilità economica che è capace di
offrire in un tempo determinato, che coincide di regola con la durata del
rapporto, rispetto al quale si deve escludere qualsiasi collegamento con
la vendita, la locazione e il mutuo. In un secondo gruppo si collocano
invece i contratti di leasing con i quali le parti intendono viceversa
realizzare un preminente e coessenziale effetto traslativo, senza che
abbia più rilevanza la figura soggettiva dell’imprenditore o la
conformazione del bene oggetto del contratto, destinato a conservare alla
scadenza del rapporto un valore economico residuo particolarmente
apprezzabile per l’utilizzatore perché notevolmente superiore al prezzo
di opzione: in questo caso il trasferimento del bene all’utilizzatore
non costituisce un’eventualità del tutto marginale, come nel primo
caso, ma rientra nella funzione che le parti assegnano al contratto. Il
suo caso sembra rientrare in questa seconda fattispecie. La distinzione
fra leasing di godimento e traslativo è costituito dal rapporto fra
valore residuo del bene e prezzo di opzione: la notevole eccedenza del
primo sul secondo è stata considerata rivelatrice di una volontà
originaria volta al trasferimento; la previsione opposta conduce alla
configurazione del leasing tradizionale o di godimento. In quest’ultima
ipotesi trova applicazione la regola di cui all’art. 1458 c.c., con la
conseguenza che il concedente conserva il diritto a trattenere tutti i
canoni percepiti, mentre in caso di leasing traslativo si applicherà in
via analogica la normativa in materia di vendita con riserva di proprietà
e, in particolare, l’art. 1526 c.c. che dispone la restituzione delle
rate riscosse salvo un equo compenso per l’uso della cosa.
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