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Decreto
Legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 "Modifiche
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti
gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto
il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; Vista
la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190; Visto
l'articolo 5, comma 4, della legge 10 agosto 2002, n. 166; Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2002; Acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 dicembre 2002; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; E
m a n a
Art.
1. 1.
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il
comma 3 e' soppresso; b) l'articolo 3 e'
sostituito dal seguente: "Art.
3 (L) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico: a) per
"espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato,
titolare del diritto espropriato; c) per
"beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto,
pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio; d) per "promotore
dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che
chiede l'espropriazione. (L) 2. Tutti
gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il
decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti
proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorita'
espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso
proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza
della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennita'
provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri
catastali, il proprietario effettivo puo', nei trenta giorni successivi,
concordare l'indennita' ai sensi dell'articolo 45, comma 2. (L) c) all'articolo 4: 1)
al comma 3, dopo le parole: "27 maggio 1929, n. 810," e'
inserita la seguente: "non"; dopo le parole: "essere
espropriati se" e' inserita la seguente: "non"; 2)
al comma 4, dopo le parole: "aperti al culto" e' inserita la
seguente: "non" dopo le parole: "essere espropriati"
sono inserite le seguenti: "se non"; d) l'articolo 5 e'
sostituito dal seguente: Art.
5 (L) (Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano). 1. Le Regioni a statuto
ordinario esercitano la potesta' legislativa concorrente, in ordine alle
espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel
rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonche' dei
principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni
contenute nel testo unico. (L) 2. Le Regioni a statuto
speciale, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
la propria potesta' legislativa in materia di espropriazione per pubblica
utilita' nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte
seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di
autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. (L) 3. Le disposizioni del
testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano fino a quando esse non esercitano la
propria potesta' legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province
autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi
degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L) 4. Nell'ambito delle
funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano
anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica
utilita' e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree.
(L)"; e) l'articolo 6 e'
sostituito dal seguente: "Art.
6 (L) (Regole generali sulla competenza). - 1. L'autorita'
competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita'
e' anche competente all'emanazione degli atti del procedimento
espropriativo che si renda necessario. (L) 2. Le amministrazioni
statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici
individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero
attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia' esistente. (L) 3. Le Regioni a statuto
speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di
Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali
alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di
funzioni statali. (L) 4. Gli enti locali
possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono
costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla
legge. (L) 5. All'ufficio per le
espropriazioni e' preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente
con la qualifica piu' elevata. (L) 6. Per ciascun
procedimento, e' designato un responsabile che dirige, coordina e cura
tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi
dell'ausilio di tecnici. (L) 7. Il dirigente
dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del
procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal
responsabile del procedimento. (L) 8. Se l'opera pubblica o
di pubblica utilita' va realizzata da un concessionario o contraente
generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo puo'
delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri
espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella
concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in
ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi,
possono avvalersi di societa' controllata. I soggetti privati possono
altresi' avvalersi di societa' di servizi ai fini delle attivita'
preparatorie. (L)
f) all'articolo 9:
2)
al comma 5 dopo la parola: "disporre" sono inserite le seguenti:
"o autorizzare"; 3)
al comma 6 le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 5"; g) l'articolo 10 e'
sostituito dal seguente: "Art.
10 (L) (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici
generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di
pubblica utilita' non e' prevista dal piano urbanistico generale, il
vincolo preordinato all'esproprio puo' essere disposto, ove espressamente
se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa
dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante
una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un
altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione
vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L) 2. Il vincolo puo'
essere altresi' disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso
alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su
richiesta dell'interessato, con le modalita' e secondo le procedure di cui
all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L) 3. Per le opere per le
quali sia gia' intervenuto, in conformita' alla normativa vigente, uno dei
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore
del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non
ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)"; h) l'articolo 11 e'
sostituito dal seguente: "Art.
11 (L) (La partecipazione degli interessati). - 1. Al
proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato
all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: 3. La disposizione di
cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto
preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443. (L) 4. Ai fini dell'avviso
dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di
lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L) 5. Salvo quanto previsto
dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le
modalita' di partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti
urbanistici. (L); i) l'articolo 12 e'
sostituito dal seguente:
a) quando l'autorita'
espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera
pubblica o di pubblica utilita', ovvero quando sono approvati il piano
particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il
piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti
produttivi, ovvero quando e' approvato il piano di zona; 2. Le varianti derivanti
dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma
o di altro atto di cui all'articolo 10, nonche' le successive varianti in
corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di
tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonche' ai sensi
del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorita'
espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' e non
richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L) 3. Qualora non sia stato
apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica
utilita' diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli
articoli 9 e 10. (L)"; l) all'articolo 13:
m) l'articolo 14 e'
sostituito dal seguente:
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della
Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale,
sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli
atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e'
disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse
amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto puo'
prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni
operative alle autorita' esproprianti per la corretta applicazione del
presente testo unico. (L) 3. L'autorita'
espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2: a) quale sia lo stato
del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima
della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica
utilita'; c) se siano stati
impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico
generale, l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto
di esproprio. (L)"; n) l'articolo 15 e'
sostituito dal seguente:
2. Chiunque chieda il
rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato
con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonche' al suo
possessore, se risulti conosciuto. L'autorita' espropriante tiene conto
delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore
entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo'
accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci
giorni dalla data in cui e' stata notificata o comunicata la richiesta di
introdursi nella altrui proprieta'. (L) 3. L'autorizzazione
indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprieta'
ed e' notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L) 4. Il proprietario e il
possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante
persone di loro fiducia. (L) 5. L'autorizzazione di
cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da
ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche
archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed
il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio
delle opere (L)"; o) l'articolo 16 e'
sostituito dal seguente: "Art.16
(L) (Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo).
- 1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del
potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica
utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica
utilita' dell'opera. A tale fine, egli deposita pressa l'ufficio per le
espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti
rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo
scopo delle opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle
autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa
vigente. (L) 2. In ogni caso, lo
schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli
elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui e'
prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei
confini, nonche', possibilmente, dei dati identificativi catastali e con
il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L) 3. L'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle
operazioni previste dal comma 2. (L) 4. Al proprietario
dell'area ove e' prevista la realizzazione dell'opera e' inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1,
con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (L) 5. Allorche' il numero
dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui
all'articolo 11, comma 2. (L) 6. Ai fini
dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di
dichiarazione di pubblica utilita' e' comunicato con le modalita' di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
(L) 7. Se la comunicazione
prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilita' o assenza del
proprietario risultante dai registri catastali, il progetto puo' essere
ugualmente approvato. (L) 9. L'autorita'
espropriante non e' tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti
proprietario del bene. (L) 10. Il proprietario e
ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del
procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione
o dalla pubblicazione dell'avviso. (L) 11. Nei casi previsti
dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le
proprie osservazioni, puo' chiedere che l'espropriazione riguardi anche le
frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in
considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione
ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole
utilizzazione. (L) 12. L'autorita'
espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se
l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica
dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non
abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le
comunicazioni previste dal comma 4. (L) 13. Se le osservazioni
riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorita'
espropriante puo' approvare per la restante parte il progetto, in attesa
delle determinazioni sulle osservazioni. (L) 14. Qualora nel corso
dei lavori si manifesti la necessita' o l'opportunita' di espropriare
altri terreni o altri edifici, attigui a quelli gia' espropriati, con atto
motivato autorita' espropriante integra il provvedimento con cui e' stato
approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'. Si
applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)"; p) l'articolo 17 e'
sostituito dal seguente: "Art.
17 (L) (L'approvazione del progetto definitivo). - 1. Il
provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita', indica gli estremi degli atti da cui
e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L) 2. Mediante raccomandata
con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al
proprietario e' data notizia della data in cui e' diventato efficace
l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facolta' di
prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario e'
contestualmente comunicato che puo' fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione
della indennita' di esproprio. (L)"; q) l'articolo 19 e'
sostituito dal seguente: "Art.
19 (L) (L'approvazione del progetto). 1. Quando l'opera da
realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante
al piano regolatore puo' essere disposta con le forme di cui all'articolo
10, comma 1, ovvero con le modalita' di cui ai commi seguenti. (L) 2. L'approvazione del
progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale,
costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L) 3. Se l'opera non e' di
competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o
definitivo da parte della autorita' competente e' trasmesso al consiglio
comunale, che puo' disporre l'adozione della corrispondente variante allo
strumento urbanistico. (L) 4. Nei casi previsti dai
commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione
del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il
termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del
consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende
approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva
seduta ne dispone l'efficacia. (L)"; r) l'articolo 20 e'
sostituito dal seguente:
1. Divenuto efficace
l'atto che dichiara la pubblica utilita', entro i successivi trenta giorni
il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare,
con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le
somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a
ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono
presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L) 2. Ove lo ritenga
opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le
esigenze di celerita' del procedimento, l'autorita' espropriante invita il
proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a
precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente
anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da
attribuire all'area ai fini della determinazione della indennita' di
esproprio. (L) 3. Valutate le
osservazioni degli interessati, l'autorita' espropriante, anche
avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale
o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda
consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore
dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennita' di
espropriazione. (L) 5. Nei trenta giorni
successivi alla notificazione, il proprietario puo' comunicare all'autorita'
espropriante che condivide la determinazione della indennita' di
espropriazione. La relativa dichiarazione e' irrevocabile. (L) 6. Qualora abbia
condiviso la determinazione dell'indennita' di espropriazione, il
proprietario e' tenuto a consentire all'autorita' espropriante che ne
faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario
ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennita', previa
autocertificazione, attestante la piena e libera proprieta' del bene.
Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresi' diritto
agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennita', sino al
momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di
opposizione all'immissione in possesso l'autorita' espropriante puo'
procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L) 8. Qualora abbia
condiviso la determinazione della indennita' di espropriazione e abbia
dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario e'
tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla
comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche
mediante attestazione notarile, la piena e libera proprieta' del bene. In
tal caso l'intera indennita', ovvero il saldo di quella gia' corrisposta a
titolo di acconto, e' corrisposta entro il termine dei successivi sessanta
giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi,
nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in
possesso. (L) 9. Il beneficiario
dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene
qualora sia stata condivisa la determinazione della indennita' di
espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la
piena e libera proprieta' del bene. Nel caso in cui il proprietario
percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene,
puo' essere emesso senza altre formalita' il decreto di esproprio, che da'
atto di tali circostanze, e puo' esservi l'immissione in possesso, salve
le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla
stipula. 10. L'atto di cessione
volontaria e' trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso
l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L) 11. Dopo aver
corrisposto l'importo concordato, l'autorita' espropriante, in alternativa
alla cessione volontaria, puo' procedere, anche su richiesta del promotore
dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di
esproprio. (L) 12. L'autorita'
espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, puo'
altresi' emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato
il deposito dell'indennita' condivisa presso la Cassa depositi e prestiti
qualora il proprietario abbia condiviso la indennita' senza dichiarare
l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il
deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto
ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L) 13. Al proprietario che
abbia condiviso l'indennita' offerta spetta l'importo di cui all'articolo
45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorita' espropriante abbia emesso
il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 10 e 11. (L) 14. Decorsi inutilmente
trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non
concordata la determinazione dell'indennita' di espropriazione. L'autorita'
espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa
depositi e prestiti, della somma ridotta del quaranta per cento se l'area
e' edificabile, ovvero senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45 se
l'area non e' edificabile. Effettuato il deposito, l'autorita'
espropriante puo' emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L) 15. Qualora l'efficacia
della pubblica utilita' derivi dall'approvazione di piani urbanistici
esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente
articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare
nel programma di attuazione dei piani stessi. (L)"; s) l'articolo 21 e'
sostituito dal seguente: "Art.
21 (L) (Procedimento di determinazione definitiva dell'indennita' di
espropriazione). - 1. L'autorita' espropriante forma l'elenco
dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della
indennita' di espropriazione. (L) 2. Se manca l'accordo
sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione, l'autorita'
espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a
mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti
giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennita', del
procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare
un tecnico di propria fiducia. (L) 3. Nel caso di
comunicazione positiva del proprietario, l'autorita' espropriante nomina
due tecnici, tra cui quello eventualmente gia' designato dal proprietario,
e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si
evinca la stima del bene. Il termine non puo' essere superiore a novanta
giorni, decorrente dalla data in cui e' nominato il tecnico di cui al
comma 4, ma e' prorogabile per effettive e comprovate difficolta'. (L) 4. Il presidente del
tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare,
nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L)
6. Le spese per la
nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorita'
espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico
del proprietario se la stima e' inferiore alla somma determinata in via
provvisoria, sono divise per meta' tra il beneficiario dell'esproprio e
l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria
non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico
del beneficiario dell'esproprio. (L) 7. I tecnici comunicano
agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico,
almeno sette giorni prima della data stabilita. (L) 8. Gli interessati
possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia,
formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di
cui i tecnici tengono conto. (L) 9. L'opposizione contro
la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il
diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni
peritali. (L) 10. La relazione dei
tecnici e' depositata presso l'autorita' espropriante, che ne da' notizia
agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i
successivi trenta giorni. (L) 11. In caso di dissenso
di uno dei tecnici, la relazione e' adottata a maggioranza. (L) 12. Ove l'interessato
accetti in modo espresso l'indennita' risultante dalla relazione, l'autorita'
espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di
indennita' non depositata; il proprietario incassa la indennita'
depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata
accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 10, l'autorita' espropriante ordina il deposito presso la
Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennita'.
(L) 13. Il proprietario ha
il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia
impiegata in titoli del debito pubblico. (L) 14. Salve le
disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di
procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative
relazioni. (L) 15. Qualora il
proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2,
l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla
commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni
dalla richiesta. (L) 16. La relazione della
commissione e' depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10
e si procede a norma del comma 12. (L)"; t) l'articolo 22 e'
sostituito dal seguente: "Art.
22 (L) (Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria). - 1.
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non
consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto
di esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennita' di espropriazione, senza particolari indagini o
formalita'. Nel decreto si da' atto della determinazione urgente dell'indennita'
e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione
in possesso, a comunicare se la condivide. (L) 2. Il decreto di
esproprio puo' altresi' essere emanato ed eseguito in base alla
determinazione urgente della indennita' di espropriazione senza
particolari indagini o formalita', nei seguenti casi: a) per gli interventi di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) allorche' il numero
dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L) 3. Ricevuta
dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilita' del bene, l'autorita'
espropriante dispone il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel
termine di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per
cento di cui all'articolo 37, comma 1. Decorso tale termine al
proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L) 4. Se non condivide la
determinazione della misura della indennita' di espropriazione, entro il
termine previsto dal comma 1 l'espropriato puo' chiedere la nomina dei
tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione
finale, puo' proporre l'opposizione alla stima. (L) 5. In assenza della
istanza dei proprietario, l'autorita' espropriante chiede la
determinazione dell'indennita' alla commissione provinciale prevista
dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e da'
comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso
notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)"; u) dopo l'articolo 22 e'
inserito il seguente: "Art.
22-bis (L) (Occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione).
1. Qualora l'avvio dei
lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire,
in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, puo' essere emanato,
senza particolari indagini e formalita', decreto motivato che determina in
via provvisoria l'indennita' di espropriazione, e che dispone anche
l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene
l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni
da occupare e determina l'indennita' da offrire in via provvisoria. Il
decreto e' notificato con le modalita' di cui al comma 4 e seguenti
dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni
successivi alla immissione in possesso, puo', nel caso non condivida l'indennita'
offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L) 2. Il decreto di cui al
comma 1, puo' altresi' essere emanato ed eseguito in base alla
determinazione urgente della indennita' di espropriazione senza
particolari indagini o formalita', nei seguenti casi: a) per gli interventi di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) allorche' il numero
dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L) 3. Al proprietario che
abbia condiviso la determinazione dell'indennita' e' riconosciuto
l'acconto dell'80% con le modalita' di cui al comma 6, dell'articolo 20.
(L) 4. L'esecuzione del
decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, e'
effettuata con le medesime modalita' di cui all'articolo 24 e deve aver
luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del
decreto medesimo. (L) 5. Per il periodo
intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di
corresponsione dell'indennita' di espropriazione o del corrispettivo,
stabilito per l'atto di cessione volontaria e' dovuta l'indennita' di
occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L) 6. Il decreto che
dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non
venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13.
(L)"; v) all'articolo 23,
comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: z) all'articolo 26: 1)
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis.
L'autorita' espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennita' al
proprietario nei casi di cui all'articolo 20, comma 7. (R)"; 2)
al comma 2, la parola: "ordina" e' sostituita dalle seguenti:
"puo' ordinare altresi'"; aa) all'articolo 27: 1) alla
rubrica dopo le parole: "perizia di stima" sono aggiunte le
seguenti: "dei tecnici o della Commissione provinciale"; 2) al
comma 1, dopo le parole: "dai tecnici" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero della Commissione provinciale"; bb) all'articolo 34: 1)
al comma 2, la parola: "accordo" e' sostituita dalla seguente:
"atto"; cc) all'articolo 35: 1)
al comma 4, dopo la parola: "Ministro" sono inserite le
seguenti: "dell'economia e"; dd) all'articolo 36: 1) al
comma 1, dopo le parole: "comunque denominata" sono inserite le
seguenti: "nonche' nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi
di iniziativa pubblica,"; 2) dopo
il comma 1, e' aggiunto il seguente: 3) 1-bis.
E' fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della legge 1°
agosto 2002, n. 166"; ee) all'articolo 37: 1) al
comma 5, le parole: "dei lavori pubblici" sono sostituite dalle
seguenti: "delle infrastrutture e trasporti"; 2) al
comma 9, dopo le parole: "coltivatore diretto" e' inserita la
seguente: "anche"; ff) all'articolo 38: 1) al
comma 2, dopo le parole: "la costruzione" sono inserite le
seguenti: "ovvero parte di essa"; dopo le parole: "articolo
37" sono aggiunte le seguenti: "ovvero tenendo conto della sola
parte della costruzione realizzata legittimamente."; 2) dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente: gg) all'articolo 40: 1) al
comma 1, dopo la parola: "indennita'" e' inserita la seguente:
"definitiva"; 2) Per
l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la
determinazione dell'indennita' provvisoria, si applica il criterio del
valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al
tipo di coltura in atto nell'area da espropriare."; hh) all'articolo 41: 1) alla
rubrica sostituire le parole: "del valore agricolo" con le
seguenti: "dell'indennita' definitiva";ii) all'articolo
42: 2) al
comma 2, le parole: "pari a quella spettante al proprietario"
sono sostituite dalle seguenti: "determinata ai sensi dell'articolo
40, comma 4,"; ll) all'articolo 43: 1)
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis.
Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'autorita'
espropriante puo' procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo,
con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale
acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio di soggetti, privati o
pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che
svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei
settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L)"; mm) all'articolo 45: 1) al
comma 1, la parola: "concludere" e' sostituita dalla seguente:
"stipulare" e le parole: "un accordo" dalle seguenti:
"l'atto"; 2) al
comma 2 la parola: "accordo" e' sostituita dalla seguente:
"atto" e alla lettera b), dopo le parole: "venale
del bene" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo
38". Alla lettera c), dopo le parole: "articolo 40"
le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 2-bis". Alla lettera d), dopo le parole:
"articolo 40" le parole: "comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 2-bis. In tale caso non compete l'indennita'
aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4."; nn) l'articolo 46 e'
sostituito dal seguente: "Art.
46 (L) (La retrocessione totale). - 1. Se l'opera pubblica o
di pubblica utilita' non e' stata realizzata o cominciata entro il termine
di dieci anni, decorrente dalla data in cui e' stato eseguito il decreto
di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita'
della sua esecuzione, l'espropriato puo' chiedere che sia accertata la
decadenza della dichiarazione di pubblica utilita' e che siano disposti la
restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di
indennita'. (L) 2.
Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino
all'inizio dei lavori decorre il termine di validita' di cinque anni
previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,
dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel
quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata
degli stessi. (L)"; oo) all'articolo 54: 1)
al comma 1, dopo le parole: "fatta dai tecnici" sono inserite le
seguenti: "o dalla Commissione provinciale"; pp) all'articolo 55: 1)
al comma 1, sono soppresse le parole: "o dichiarativo della pubblica
utilita'"; dopo le parole: "dall'articolo" la parola:
"43" e' sostituita dalle seguenti: "37, comma 1,"; qq) all'articolo 57: 1) nella
rubrica, le parole: "sulle diverse fasi del procedimento" sono
sostituite dalle seguenti: "sui procedimenti in corso"; 2) comma
1 e' sostituito dal seguente: "1.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per
i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia
intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a
tale data. (L)"; rr)
all'articolo 58: 1)
al comma 1, dopo le parole: "restano abrogati" inserire le
seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma
1,"; al numero 61 sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",
limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione."; ss) all'articolo 59:
http://www.NelParmense.it/cittadini
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