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Titolo I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
DEL TESTO UNICO 1. Il
presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di
privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per
l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L) 2. Si
considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione
degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività
di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la
materiale modificazione o trasformazione. (L) 3. (abrogato
dal d.lgs. n. 302 del 2002) 4. Le
norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a
singole disposizioni. (L) Art. 2. Principio di legalità dell'azione
amministrativa (L) 1.
L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di
cui all'articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi
e dai regolamenti. (L) 2. I
procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di
economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di
semplificazione dell'azione amministrativa. (L) Art. 3. Definizioni (L) 1. Ai
fini del presente testo unico: a) per
"espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato,
titolare del diritto espropriato; 2.
Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni
ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che
risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità
espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso
proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza
della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità
provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri
catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi,
concordare l'indennità ai sensi dell'articolo
45, comma 2.
(L) 3.
Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la
notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove
non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione
procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì,
ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia
degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.
(L) Art. 4. Beni non espropriabili o
espropriabili in casi particolari (L) 1. I
beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino
a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L) 2. I
beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri
enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico
di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.
(L) 3. I
beni descritti dagli articoli 1, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929,
n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con
la Santa Sede. (L) 4. Gli
edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi
ragioni previo accordo: a) con
la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico; 5. Si
applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale
generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia
aderisce. (L) Art. 5 . Ambito di applicazione nei confronti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (L) 1. Le
Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa
concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di
propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento
giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L) 2. Le
Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di
espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti
in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già
attribuite. (L) 3. Le
disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle
Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa
in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La
Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano
adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello
statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
(L) 4.
Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle
Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle
leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di
espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale
acquisizione delle aree. (L) Art. 6. Regole generali sulla competenza (L) 1.
L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di
pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del
procedimento espropriativo che si renda necessario. (L) 2. Le
amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri
enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni,
ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L) 3. Le
Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di
Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi
strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di
delega di funzioni statali. (L) 4. Gli
enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e
possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista
dalla legge. (L) 5.
All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua
mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (L) 6. Per
ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e
cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi
dell'ausilio di tecnici. (L) 7. Il
dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento
conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non
predisposto dal responsabile del procedimento. (L) 8. Se
l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario
o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo
può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri
espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella
concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in
ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi,
possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono
altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività
preparatorie. (L) 9. Per
le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private,
l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale
deriva la dichiarazione di pubblica utilità. (L) Art. 7. Competenze particolari dei Comuni (L) 1. Il
Comune può espropriare: a) le
aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la
destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito
dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne
l'ordinata attuazione nelle zone di espansione; Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI Capo I - Identificazione delle fasi che
precedono il decreto d'esproprio Art. 8. Le fasi del procedimento
espropriativo (L) 1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora: a)
l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o
in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare
sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio; Capo II - La fase della sottoposizione del
bene al vincolo preordinato all'esproprio Art. 9. Vincoli derivanti da piani
urbanistici (L) 1. Un
bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa
efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una
sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di
pubblica utilità. (L) 2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L) 3. Se
non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il
vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la
disciplina dettata dall'articolo
9 del testo unico in materia edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (L) 4. Il
vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere
motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al
comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.
(L) 5. Nel
corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il
consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano
realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità
diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale.
In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione
del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il
termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del
Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende
approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva
sedutane dispone l'efficacia. (L) 6.
Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla
normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli
strumenti urbanistici. (L) Art. 10. Vincoli derivanti da atti diversi
dai piani urbanistici generali (L) 1. Se
la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è
prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato
all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su
richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo
14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente
all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un
accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante
al piano urbanistico. (L) 2. Il
vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con
il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare,
anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le
procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L) 3. Per
le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa
vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di
entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto,
anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L) Art. 11. La partecipazione degli interessati
(L) 1. Al
proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato
all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel
caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione
di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera
del consiglio comunale; b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1,
almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti
compatibile con le esigenze di celerità del procedimento. (L) 2.
L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli
interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché
il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei
Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al
vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale
e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma
nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo.
L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato
il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità
espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L) 3. La
disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione
del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L) 4. Ai
fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi
in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554. (L) 5.
Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni
vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario
dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione
degli strumenti urbanistici. (L) Capo III - La fase della dichiarazione di
pubblica utilità Sezione I - Disposizioni sul procedimento Art. 12. Gli atti che comportano la
dichiarazione di pubblica utilità (L) 1. La
dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a)
quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo
dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati
il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di
recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a
insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona; 2. Le
varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi,
dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché
le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non
comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto
previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del
decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità
espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non
richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L) 3.
Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la
dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale
apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L) Art. 13. Contenuto ed effetti dell'atto che
comporta la dichiarazione di pubblica utilità (L) 1. Il
provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere
emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato
all'esproprio. (L) 2. Gli
effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non
sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L) 3. Nel
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di
esproprio va emanato. (L) 4. Se
manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto
di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni,
decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la
pubblica utilità dell'opera. (L) 5.
L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può
disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza
maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere
disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un
periodo di tempo che non supera i due anni. (L) 6. La
scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di
esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
(L) 7.
Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle
previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o
attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L) 8.
Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non
sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità
ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso
pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità
dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione,
nonché i relativi costi previsti. (L) Art. 14. Istituzione degli elenchi degli atti
che dichiarano la pubblica utilità (L) 1.
L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1,
ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza
statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza
regionale. (L) 2. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del
presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza
statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento
degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità
ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle
diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può
prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni
operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del
presente testo unico. (L) 3.
L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2: a)
quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non
oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della
dichiarazione di pubblica utilità; Sezione II - Disposizioni particolari sulla
approvazione del progetto definitivo dell'opera Art. 15. Disposizioni sulla redazione del
progetto (L) 1. Per
le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie
per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante
o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle
previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di
pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere
autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L) 2.
Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia,
mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene,
nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante
tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal
possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e
può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori
dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la
richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L) 3.
L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi
nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima
dell'inizio delle operazioni. (L) 4. Il
proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni,
anche mediante persone di loro fiducia. (L) 5.
L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche,
alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le
ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed
il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio
delle opere (L) Art. 16. Le modalità che precedono
l'approvazione del progetto definitivo (L - R) 1. Il
soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di
approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può
promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità
dell'opera. A tale fine, egli deposita pressa l'ufficio per le
espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti
rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo
scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle
autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa
vigente. (L) 2. In
ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve
richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli
edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione
dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati
identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari
iscritti nei registri catastali. (L) 3.
L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche
l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L) 4. Al
proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è
inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di
cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del
procedimento. (L) 5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a
50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L) 6. Ai
fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di
dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
(L) 7. Se
la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o
assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può
essere ugualmente approvato. (L) 8. Se
risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non
risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è
sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo
pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L) 9.
L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi
non risulti proprietario del bene. (L) 10. Il
proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al
responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L) 11.
Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area,
nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione
riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese
in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione
ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole
utilizzazione. (L) 12.
L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto
motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni
comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro
proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi
confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L) 13. Se
le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile
dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte
il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L) 14.
Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità
di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già
espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il
provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei
precedenti commi. (L) Art. 17. L'approvazione del progetto
definitivo (L - R) 1. Il
provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui
è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L) 2.
Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di
comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in
cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e
della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al
proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile
elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della
liquidazione della indennità di esproprio. (L) Sezione III - Disposizioni sull'approvazione
di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche. Art. 18. Disposizioni applicabili per le
operazioni preliminari alla progettazione (L) 1. Le
disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un
soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica
o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche. (L) Art. 19. L'approvazione del progetto (L) 1.
Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni
urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le
forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai
commi seguenti. (L) 2.
L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del
consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento
urbanistico. (L) 3. Se
l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto
preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso
al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente
variante allo strumento urbanistico. (L) 4. Nei
casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato
all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio
dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione
della delibera del consiglio comunale e della relativa completa
documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio
comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) Capo IV - La fase di emanazione del decreto
di esproprio Sezione I - Del modo di determinare
l'indennità di espropriazione Art. 20. La determinazione provvisoria
dell'indennità di espropriazione (L - R) 1.
Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i
successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco
dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi
proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni.
L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo
riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei
successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e
depositare documenti. (L) 2. Ove
lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile
con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante
invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione
a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed
eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il
valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità
di esproprio. (L) 3.
Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante,
anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico
erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che
intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il
valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità
di espropriazione. (L) 4.
L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di
espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti
processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso
dall'autorità procedente. (L) 5. Nei
trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può
comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione
della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è
irrevocabile. (L) 6.
Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di
espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità
espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal
caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento
dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera
proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il
proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso
legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale
acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso
l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due
testimoni. (L) 7. Il
proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al
fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L) 8.
Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di
espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene
il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni,
decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione
comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera
proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di
quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il
termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al
proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale
anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L) 9. Il
beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di
cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della
indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione
attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il
proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di
cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di
esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione
in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto
di addivenire alla stipula. 10.
L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro
quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a
spese dell'acquirente. (L) 11.
Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in
alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta
del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del
decreto di esproprio. (L) 12.
L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore
dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di
esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso
la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la
indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero
qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8
nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma
spettante. (L) 13. Al
proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di
cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità
espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi
11 e 12. (L) 14.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4,
si intende non concordata la determinazione dell'indennità di
espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta
giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma ridotta del
quaranta per cento se l'area è edificabile, ovvero senza le maggiorazioni
di cui all'articolo
45
se l'area non è edificabile. Effettuato il deposito, l'autorità
espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L) 15.
Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di
piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma
1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili
da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L) Art. 21. Procedimento di determinazione
definitiva dell'indennità di espropriazione (R) 1.
L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno
concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (L) 2. Se
manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione,
l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i
successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione
dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso
affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L) 3. Nel
caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante
nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal
proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione
da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a
novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui
al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. (L) 4. Il
presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene
da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse.
(L) 5. Il
presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori
universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano
inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale
civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L) 6. Le
spese per la nomina dei tecnici: a)
sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe
professionali; 7. I
tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle
operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L) 8. Gli
interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di
loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e
documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L) 9.
L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le
operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la
nomina e le operazioni peritali. (L) 10. La
relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che
ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne
copia entro i successivi trenta giorni. (L) 11. In
caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a
maggioranza. (L) 12.
Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla
relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito
della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario
incassa la indennità depositata a norma dell'articolo
26.
Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante
ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale
maggior importo della indennità. (L) 13. Il
proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da
depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L) 14.
Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di
procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative
relazioni. (L) 15.
Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui
al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione
dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo
41
che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L) 16. La
relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le
previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L) Art. 22. Determinazione urgente dell'indennità
provvisoria (L) 1.
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non
consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto
di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o
formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente
dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L) 2. Il
decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla
determinazione urgente della indennità di espropriazione senza
particolari indagini o formalità, nei seguenti casi: a) per
gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; 3.
Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la
documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene,
l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di
espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la
riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo
37, comma 1.
Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella
misura del tasso legale. (L) 4. Se
non condivide la determinazione della misura della indennità di
espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può
chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non
condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (L) 5. In
assenza della istanza dei proprietario, l'autorità espropriante chiede la
determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo
41,
che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della
medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le
forme degli atti processuali civili. (L) Art. 22-bis. Occupazione d'urgenza
preordinata all'espropriazione (L) 1.
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale
da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere,
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 20,
può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto
motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione,
e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari.
Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi
proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire
in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al
comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario,
nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso
non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e
depositare documenti. (L) 2. Il
decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in
base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza
particolari indagini o formalità, nei seguenti casi: a) per
gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; 3. Al
proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è
riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6,
dell'articolo 20. (L) 4.
L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in
possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e
deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di
emanazione del decreto medesimo. (L) 5. Per
il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data
di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo,
stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di
occupazione, da computare ai sensi dell'articolo
50, comma 1.
(L) 6. Il
decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia
qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo
13.
(L) Sezione II - Del decreto di esproprio Art. 23. Contenuto ed effetti del decreto di
esproprio (L - R) 1. Il
decreto di esproprio: a) è
emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di
pubblica utilità; 2. Il
decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei
registri immobiliari. (L) 3. La
notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla
sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del
possessore del bene, nel verbale si da' atto dell'opposizione e le
operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci
giorni. (L) 4. Le
operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari
hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario
dell'esproprio. (R) 5. Un
estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di
impugnazioni, anche per il terzo l'indennità' resta fissata nella somma
depositata. (L) Art. 24. Esecuzione del decreto di esproprio
(L - R) 1.
L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità
espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in
possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L) 2. Lo
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente
alla redazione del verbale di immissione in possesso,senza ritardo e prima
che sia mutato lo stato dei luoghi. (L) 3. Lo
stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in
contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con
la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del
beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i
titolari di diritti reali o personali sul bene. (L) 4. Si
intende effettuata l'immissione in possesso anche quando,malgrado la
redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per
qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità. (L) 5.
L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio,indica la data
in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo
verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa
annotazione. (R) 6.
L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione
all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo
14, comma 1.
(R) 7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. (L) Art. 25. Effetti dell'espropriazione per i terzi (L) 1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. (L) 2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L) 3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità. (L) 4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L) Capo V - Il pagamento dell'indennità di esproprio Sezione I - Disposizioni generali Art. 26. Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria (R) 1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. (R) 1-bis.
L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al
proprietario nei casi di cui all'articolo 20, comma 8. (R) 2.
L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto
dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni
responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre
che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito.
(R) 3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R) 4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R) 5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R) 6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R) 7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R) 8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. (R) 9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R) 10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità. (R) 11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R) Art. 27. Pagamento o deposito definitivo
dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della
Commissione provinciale (R) 1. La
relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione
provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità
espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con
avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed
estrarne copia. (R) 2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R) 3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli arti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R) Art. 28. Pagamento definitivo della indennità (R) 1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità. (R) 2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R) 3. Unitamente all'istanza, vanno depositati: a) un
certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono
trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi; Art. 29. Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale (L) 1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto e' disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L) Sezione II - Pagamento dell'indennità a incapaci a enti e associazioni 1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R) Art. 31. Disposizioni sulla indennità (R) 1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennità offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di cessione. (R) 2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R) 3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili. (R) 4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità determinata dai tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico. (R) Capo VI - Dell'entità dell'indennità di espropriazione Sezione I - Disposizioni generali 1.
Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di
espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al
momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto
di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non
aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo
preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione
dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un
diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.
(L) 2. Il
valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle
piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in
cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate
allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano
realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le
costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui
fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del
procedimento. (L) 3. Il
proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò
che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L) Art. 33. Espropriazione parziale di un bene
unitario (L) 1. Nel
caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte
espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di
valore. (L) 2. Se
dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla
parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte
espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio.
(L) 3. Non
si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore
ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero
bene. L'espropriante può non accettare l'abbandono, qualora corrisponda
una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In ogni caso
l'indennità dovuta dall'espropriante non può essere inferiore alla metà
di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L) Art. 34. Soggetti aventi titolo all'indennità
(L) 1.
L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare
ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L) 2.
Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione,
tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità. (L) 3.
L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il
proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del
riparto tra di loro dell'indennità. (L) 4.
Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o
personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far
valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre
l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal
proprietario. (L) 1. Si
applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato col d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una
somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di
cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva,
di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di
edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno
delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti
urbanistici. (L) 2. Il
soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti
per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il
contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della
ritenuta a titolo di acconto. (L). 3. Le
disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a
seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di
assegnazione. (L) 4. Le
modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono
disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.
(L) 5. Si
applica l'articolo 28, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della
dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L) 6. Gli
interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma
1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e
concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L) Sezione II - Opere private di pubblica utilità Art. 36. Determinazione dell'indennità nel
caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano
in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica. (L) 1. Se
l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di
pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia
residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata,
nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa
pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura
corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le
disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L) 1-bis.
È fatto salvo il disposto dell'articolo
27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Sezione III - Determinazione dell'indennità
nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata. Art. 37. Determinazione dell'indennità nel
caso di esproprio di un'area edificabile (L) 1.
L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella
misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del
quaranta per cento, pari alla somma del valore venale del bene e del
reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti
del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per
dieci. (L) 2. La
riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l'accordo
di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile
all'espropriato o perché a questi sia stata offerta una indennità
provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di
quella determinata in via definitiva. (L) 3. Ai
soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione,
si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione,
esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o
dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di
costruzioni realizzate abusivamente. (L) 4.
Salva la disposizione dell'articolo
32, comma 1,
non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è
sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla
normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di
programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano
paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore
generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa
pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale
per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi,
ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia
precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della
realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L) 5. I
criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area
sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti. (L) 6.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si
verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione,
valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L) 7.
L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima
dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità
nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1 e
dell’art. 22-bis, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con
la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come
determinata in base ai commi precedenti. (L) 8. Se
per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o
dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare
sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante
all'espropriato. (L) 9.
Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al
proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore
agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.
La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante
che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o
in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro
proprio e di quello dei familiari. (L) Art. 38. Determinazione dell'indennità nel
caso di esproprio di un'area legittimamente edificata (L) 1. Nel
caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata,
l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L) 2.
Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in
assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica,
ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola
area di sedime in base all'articolo 37 ovvero tenendo conto della sola
parte della costruzione realizzata legittimamente. (L) 2-bis.
Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della
costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la
sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L) Art. 39. Indennità dovuta in caso di
incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone
edificabili. (L - R) 1. In
attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di
reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo
sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità,
commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto. (L) 2.
Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che
determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la
reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il
termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata
domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni,
decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. (R) 3. Con
atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova
l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità.
L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L) 4.
Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può
chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennità. (L) 5.
Dell'indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto
se l'area è successivamente espropriata. (L) Sezione IV - Determinazione dell'indennità
nel caso di esproprio di un area non edificabile Art. 40. Disposizioni generali (L) 1. Nel
caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è
determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle
colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti
edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio
dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva
utilizzazione diversa da quella agricola. (L) 2. Se
l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al
valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella
zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L) 3. Per
l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo
20, comma 1,
e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il
criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4,
corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. (L) 4. Al
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo
principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al
valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente
praticata. (L) 5. Nei
casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme
pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo
trasferimento dell'immobile. (L) Art. 41. Commissione competente alla
determinazione dell'indennità definitiva (L - R) 1. In
ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta: a) dal
presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede; 2. La
Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di
sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione
prevista dal comma 1. (L) 3. La
commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente
dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della
segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario.
(R) 4.
Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima
pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31
gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio,
nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di
contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R) Art. 42. Indennità aggiuntive (L) 1.
Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della
cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte
l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi
è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L) 2.
L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo
40, comma 4,
ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un
riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L) Capo VII - Conseguenze della utilizzazione di
un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido
provvedimento ablatorio. Art. 43. Utilizzazione senza titolo di un
bene per scopi di interesse pubblico (L) 1.
Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene
immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido
ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica
utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio
indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L) 2.
L'atto di acquisizione: a) può
essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il
vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica
utilità di un'opera o il decreto di esproprio; 3.
Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2
ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene
utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha
interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice
amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda,
disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della
restituzione del bene senza limiti di tempo. (L) 4.
Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene
senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del
danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di
acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto
è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima
autorità. (L) 5. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di
edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando
sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il
bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un
altro diritto reale. (L) 6.
Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei
precedenti commi il risarcimento del danno è determinato: a)
nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di
pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile,
sulla base delle disposizioni dell'articolo
37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; 6-bis.
Ai sensi dell'articolo
3 della legge 1 agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi
precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti
beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al
patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni,
autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi
di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua,
energia. (L) Capo VIII - Indennità dovuta al titolare del
bene non espropriato Art. 44. Indennità per l'imposizione di
servitù (L) 1. E'
dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione
dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o
subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta
possibilità di esercizio del diritto di proprietà. (L) 2.
L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante
dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha
diritto. (L) 3.
L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia
avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti
dall'articolo 43. (L) 4. Le
disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù
disciplinate da leggi speciali. (L) 5. Non
è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o
trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente.
In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere,
rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L) 6.
L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o
durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di
contenimento del danno. (L) Capo IX - La cessione volontaria Art. 45. Disposizioni generali (L) 1. Fin
da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data
in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto
di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di
cessione del bene o della sua quota di proprietà. (L) 2. Il
corrispettivo dell'atto di cessione: a) se
riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo
37,
senza la riduzione del quaranta per cento; 3.
L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non
li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine
concordato. (L) 4. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L) Capo X - La retrocessione Art. 46. La retrocessione totale (L) 1. Se
l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o
cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è
stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca
anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può
chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica
utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il
pagamento di una somma a titolo di indennità. (L) 2. Dal
rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio
dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto
dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,
dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel
quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata
degli stessi. (L) Art. 47. La retrocessione parziale (L - R) 1.
Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità,
l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di
sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto
beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si
trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera
pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché
il relativo corrispettivo. (L) 2.
Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua
originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e
provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R) 3. Se
non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità
che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene
espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o
di pubblica utilità. (L) Art. 48. Disposizioni comuni per la
retrocessione totale e per quella parziale (L) 1. Il
corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è
determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale
prevista dall'articolo
41,
su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per
la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento
del ritrasferimento. (L) 2.
Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui
distretto si trova il bene espropriato. (L) 3. Per
le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le
opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può
esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta
giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle
parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il
corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente
dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così
acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L) Capo XI - L'occupazione temporanea Art. 49. L'occupazione temporanea di aree non
soggette ad esproprio (L - R) 1.
L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree
non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi
dell'articolo
12,
se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.
(L) 2. Al
proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali
civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone
l'occupazione temporanea. (L) 3. Al
momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di
consistenza dei luoghi. (L) 4. Il
verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di
assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non
siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle
operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul
bene da occupare. (R) 5. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni
altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di
pubblica utilità. (L) Art. 50. Indennità per l'occupazione (L - R) 1. Nel
caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità
per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di
esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità
pari ad un dodicesimo di quella annua. (L) 2. Se
manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione
provinciale prevista dall'articolo
41
determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto
notificato con le forme degli atti processuali civili. (R) 3.
Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione
alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo
54 in
quanto compatibili. (L) Titolo III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI Capo I –L’espropriazione per opere
militari e di beni culturali 1. Il
Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate
alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L) 2.
L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da
corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano.
(R) 3. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.
(L) 4.
Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L) Art. 52. L'espropriazione di beni culturali 1. Nei
casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico,
previsti dagli articoli
92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490,
si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo
unico. (L) ommissis Capo
II – Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche Titolo IV - DISPOSIZIONI SULLA TUTELA
GIURISDIZIONALE 1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse
equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo
unico. (L) 2. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000,
n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle
procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L) 3.
Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L) Art. 54. Opposizioni alla stima (L) 1.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo
27, comma 2,
il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo
che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d'appello, nel
cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di
nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai
tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione delle spese di
stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità.
(L) 2.
L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di
esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia
successiva al decreto di esproprio. (L) 3.
L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato
all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del
caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario
del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario
del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. (L) 4.
L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera
pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (L) 5.
Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima,
l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla
perizia. (L) Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE 1. Nel
caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità,
in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del
30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno
si applicano i criteri previsti dall'articolo
37, comma 1,
con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento
dell'importo nella misura del dieci per cento. (L) 2. Il
comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio
1997. (L) Art. 56. Disposizioni sulla determinazione
dell'indennità di espropriazione (L) 1. Il
soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8
agosto 1992, n. 359, può accettare l'indennità provvisoria con
esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'articolo
37,
se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione
dell'indennità di esproprio. (L) Art. 57. Ambito di applicazione della
normativa sui procedimenti in corso (L) 1. Le
disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i
quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia
intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a
tale data. (L) 2.
Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità
diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del
procedimento espropriativo. (L) omissis Art. 58. Abrogazione di norme (L) 1. Con
l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1 e dall’articolo
57-bis: 1) la
legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni; Art. 59. Entrata in vigore del testo unico 1. Le
disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30
giugno 2003.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di
pianificazione urbanistica 1.
Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel
rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: a) gli
interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma
dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; 2.
Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici
attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto
per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera
a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma
dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche
se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per
cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si
impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese
dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad
uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con
il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla
sezione II del capo II del presente titolo.
Art.
14 (Ricorso alla conferenza di servizi) 1.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione
procedente indìce di regola una conferenza di servizi. 2. La
conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro
quindici giorni dall’inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti. 3. La
conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la
conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente.
Per i lavori pubblici si continua ad applicare l’articolo
7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L’indizione della conferenza può
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4.
Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato,
dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento
finale. 5. In
caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di
servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo
quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA).
Legge 21 dicembre 2001, n. 443 Art. 1 (Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attività produttive) 1. Il
Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,
individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare
per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L’individuazione è
operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i Ministri competenti e le
regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE
e previa intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, con l’indicazione dei relativi
stanziamenti. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità
di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale,
nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento
dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese e per
l’adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle
infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa
dell’ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il
Governo, nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da
diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L’inserimento
nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano
generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso.
Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono
ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili,
senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le
regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di
prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono
automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli
accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini
della individuazione delle priorità e ai fini dell’armonizzazione con
le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le
indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e
ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle opere.
Art. 27. Programmi di riabilitazione urbana 1. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di
finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla
riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al
miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati «programmi
di riabilitazione urbana», nonché di programmi volti al riordino delle
reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità
attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane. 2. I
programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le
amministrazioni competenti sulle opere e sull’assetto del territorio. 3. Le
opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e
spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane
caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della
normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei
beni culturali. 4. Le
opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse
private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni
urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione
sull’attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti
di risanamento ambientale e civile ottenuti. 5. Il
concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore
degli immobili in base all’imponibile catastale, ricompresi nel piano
attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della
presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell’intervento
e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco,
assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non
abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni
del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la
piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l’avvio
della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle
costruzioni dei proprietari non aderenti. L’indennità espropriativa,
posta a carico del consorzio, in deroga all’articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli
oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L’indennità può
essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari
site nel comune.
Art. 3. Disposizioni in materia di servitù 1. Le
procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di
trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di
interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati
eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente
legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate
alle relative indennità. 2. Ai
fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi
titolo fino all’imposizione della servitù. 3. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l’autorità
espropriante può procedere, ai sensi dell’articolo
43 del medesimo testo unico,
disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari,
l’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di
soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o
licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse
pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento
di cui al d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai
fini di cui all’articolo
3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327.
Art. 92. Espropriazione per fini strumentali 1.
Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici
quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne
la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso. Art. 93. Espropriazione per interesse
archeologico 1. Il
Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di
eseguire interventi di interesse archeologico o per il ritrovamento di
beni culturali. Art. 94. Dichiarazione di pubblica utilità 1. La
dichiarazione di pubblica utilità è fatta con provvedimento del
Ministero o, nel caso dell’articolo 92, anche con atto della regione. 2. Nei
casi previsti dagli articoli 92 e 93 l’approvazione del progetto
equivale a dichiarazione di pubblica utilità. http://www.NelParmense.it/cittadini
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