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G.U. 173 del 27 luglio 2003:
pubblicate nuove rettifiche al testo unico Arriva con il
caldo l'ennesima rettifica al testo unico. Si tratta di alcuni ritocchi
che vanno a correggere imperfezioni formali più o meno note agli
operatori. Temiamo tuttavia che questo avviso di rettifica sarà
sottoposto a sua volta ad un nuovo ... avviso di rettifica. Ad un certo
punto si fa infatti riferimento ad un fantomatico articolo 1 bis (in realtà
ci si intende riferire al comma 1 bis dell'articolo 26). Viene poi
precisato che al << comma 7 dell'articolo 37 dopo le parole:
"dell'art. 22, comma 1,", sono inserite
le seguenti: "e dell'art. 22-bis" >>: in realtà nel testo
di legge non si trova la locuzione avverbiale "dell'articolo" ma
"dall'articolo".
AVVISO
DI RETTIFICA G.U.
173 del 28.7.2003
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle pagine sotto elencate: alla pagina 6, seconda colonna, all'articolo 1, comma 1, alla lettera d), nella parte in cui viene riportato il comma 3 dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, le parole «... e delle Province autonome di Trento e Bolzano...» sono soppresse; alla pagina 11, prima colonna, all'articolo 1, comma 1, alla lettera r), nella parte in cui viene riportato il comma 13 dell'art. 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, alla fine, le parole: «... ai sensi dei commi 10 e 11.», leggasi: «... ai sensi dei commi 11 e 12.»; alla pagina 12, prima colonna, all'articolo 1, comma 1, alla lettera u), nella parte in cui viene riportato l'art. 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione»; alla stessa pagina 12, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, alla lettera z) numero 1), nella parte in cui viene inserito l'art. 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, dove è scritto: «... nei casi di cui all'art. 20, comma 7.», leggasi: «... nei casi di cui all'art. 20, comma 8.»; alla pagina 13, prima colonna, all'art. 1, comma 1, alla lettera ee), nella parte in cui vengono riportate le modifiche all'art. 37 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, dopo il numero 1), è inserito il seguente: «2) al comma 7 dopo le parole: "dell'art. 22, comma 1,", sono inserite le seguenti: "e dell'art. 22-bis"», conseguentemente il numero 2, diventa 3); alla stessa pagina 13, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera mm) nella parte in cui vengono riportate le modifiche all'art. 45 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, al numero 2), le parole: «comma 2-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».
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