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La Regione Emilia Romagna ha modificato la propria
legge 37 del 19 dicembre 2002 in materia di espropriazione con la legge
regionale 10/2003 pubblicata in G.U. n. 42 del 18 ottobre 2003. Una delle
modifiche più rilevanti, (ma anche forse delle più prevedibili attesa
l’alzata di scudi dei Comuni dei mesi scorsi), riguarda il conferimento
ai Consorzi di Bonifica delle funzioni espropriative in materia di opere
idrauliche e di bonifica, che con la legge di dicembre erano state
assegnate (o affibbiate a seconda dei punti di vista) ai Comuni.
Interessante è il nuovo articolo 16 bis, il quale precisa affronta il
nodo delicatissimo dell’interferenza dei Comuni nelle opere pubbliche di
enti terzi, i quali debbono sottoporsi alle forche caudine
dell’apposizione del vincolo urbanistico, che avviene ad opera del
Comune. Viene opportunamente regolamentato il caso del dissenso (motivato)
del Comune all’adeguamento urbanistico dell’opera qualora debba essere
modificata nell’ambito della propria fascia di rispetto, ovvero,
trattandosi di opera di difesa del suolo, nell’ambito delle aree a
rischio idrogeologico molto elevato perimetrate ai sensi
del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, prevedendo la possibilità per
l’ente terzo di sollecitare un provvedimento sostitutivo del Consiglio
regionale. REGIONE
EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n.10 Modifiche
alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n.
24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di
governo del territorio e politiche abitative.(Pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.80 del 4 giugno 2003) IL
CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge: (..
omissis ..) Art.
15.
1. Al comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2002, n.
37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) le parole: «al Capo II
del presente titolo» sono sostituite
dalle seguenti: «all'Art. 6».
2. Al comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale n. 37 del
2002, le parole: «gli enti pubblici» sono
sostituite dalle parole: «i comuni». Art.
16.
1. Il comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale n. 37 del
2002, è sostituito dal seguente:
Art.
17.
1. Al comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 37 del
2002, le parole: «conferite ai sensi del Capo II del presente
titolo» sono sostituite dalle seguenti: «espropriative esercitate dai
comuni e dai soggetti attuatori ai sensi degli articoli 6 e
6-bis della presente legge.». Art.
18.
1 . L'intestazione del Capo II del
titolo II della legge regionale n. 37 del
2002, è sostituita dalla seguente: «Procedure espropriative per le
opere di competenza regionale e per le opere di difesa del suolo e di
bonifica». Art.
19.
1. L'Art. 6 della legge regionale n. 37 del 2002, è
sostituito dal seguente: Art.
20.
1. Dopo l'Art. 6 della legge regionale
n. 37 del 2002, è inserito il seguente:
2. I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle
procedure espropriative per tutte le opere
di bonifica da loro realizzate, dando applicazione
alle disposizioni della presente legge.
3. Per le opere e i lavori di competenza regionale, affidati
ai soggetti attuatori di cui all'Art. 9, comma 2, lettere a) e b)
della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 22 (Norme in materia del territorio,
ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e
modificative della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3), le procedure espropriative
sono attuate dai medesimi
soggetti attuatori.». Art.
21.
1. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale n. 37 del
2002, le parole da: «in caso» a: «funzioni
conferite», sono sostituite dalle seguenti: «Per le
opere pubbliche regionali, in caso di persistente
inerzia del Comune o del soggetto
attuatore nel compimento degli atti
del procedimento espropriativo ad esso spettanti ai
sensi degli articoli 6 e 6-bis,». Art.
22.
1. Al commi 2, 4, lettera a), 5, e 6, dell'Art. 12 della
legge regionale n. 37 del 2002, le parole: «all'approvazione
del progetto preliminare» sono sostituite dalle
seguenti: «alla realizzazione dell'opera». Art.
23.
1. Al comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale n. 37 del 2002, le
parole: «dell'autorità cui compete
l'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «competente
ai sensi della presente legge». Art.
24.
1. Dopo l'Art. 16 della legge
regionale n. 37 del 2002, è inserito il seguente:
2. L'amministrazione procedente provvede
all'inclusione del lavoro nell'elenco annuale,
sulla base del progetto approvato ai sensi del comma 1.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 trovano applicazione
anche per le opere pubbliche di difesa
del suolo e di bonifica da realizzarsi entro i
limiti previsti dall'Art. 96, comma 1, lettera f) del regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo
unico delle disposizioni di legge intorno
alle opere idrauliche delle diverse categorie) e dall'Art.
133, comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio 1904,
n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del Testo unico della legge
22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nonché per le
opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio
Art.
25.
1. La lettera c) del comma 2 dell'Art. 24 della legge
regionale n. 37 del 2002, è soppressa.
3. Alla lettera f) del comma 2 dell'Art. 24 della legge regionale n.
37 del 2002, le parole: «nominati dalla Regione» sono sostituite
con: «scelti».
4. Dopo il comma 3 dell'Art. 24 della legge regionale n. 37
del 2002, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Fino all'approvazione del regolamento
provinciale, le funzioni di cui all'Art. 25
sono svolte dalle commissioni per la determinazione del valore agricolo
medio nell'attuale composizione.». Art.
26.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'Art. 25 della legge regionale n.
37 del 2002, dopo la parola: «esprime» sono aggiunte le seguenti: «,
ove richiesto,». Art.
27.
1. I commi 2, 3 e 4 dell'Art. 27 della legge regionale n. 37 del
2002, sono soppressi. Art.
28.
1. I pareri sugli strumenti di pianificazione
urbanistica dei comuni dichiarati sismici richiesti
anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono rilasciati secondo le competenze e le modalità
previste dalla legislazione previgente. Art.
29.
1. I procedimenti espropriativi relativi alle opere regionali di
difesa del suolo e di bonifica in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi
secondo le competenze e le modalità previste dalla legislazione
previgente. http://www.NelParmense.it/cittadini
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