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> EMILIA ROMAGNA: 

poteri espropriativi ai Consorzi di Bonifica e funzioni sostitutive alle Regioni in caso di dissenso dei Comuni 

La  Regione Emilia Romagna ha modificato la propria legge 37 del 19 dicembre 2002 in materia di espropriazione con la legge regionale 10/2003 pubblicata in G.U. n. 42 del 18 ottobre 2003. Una delle modifiche più rilevanti, (ma anche forse delle più prevedibili attesa l’alzata di scudi dei Comuni dei mesi scorsi), riguarda il conferimento ai Consorzi di Bonifica delle funzioni espropriative in materia di opere idrauliche e di bonifica, che con la legge di dicembre erano state assegnate (o affibbiate a seconda dei punti di vista) ai Comuni. Interessante è il nuovo articolo 16 bis, il quale precisa affronta il nodo delicatissimo dell’interferenza dei Comuni nelle opere pubbliche di enti terzi, i quali debbono sottoporsi alle forche caudine dell’apposizione del vincolo urbanistico, che avviene ad opera del Comune. Viene opportunamente regolamentato il caso del dissenso (motivato) del Comune all’adeguamento urbanistico dell’opera qualora debba essere modificata nell’ambito della propria fascia di rispetto, ovvero, trattandosi di opera di difesa del suolo, nell’ambito delle aree a rischio idrogeologico  molto  elevato  perimetrate ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, prevedendo la possibilità per l’ente terzo di sollecitare un provvedimento sostitutivo del Consiglio regionale.

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n.10

Modifiche  alle  leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n.  24,  25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative.(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.80 del 4 giugno 2003)

 

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

(.. omissis ..)

 

Art. 15.
Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 37 del 2002

 

    1. Al comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2002, n.  37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) le parole: «al Capo II   del   presente  titolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «all'Art. 6».

   2.  Al  comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale n. 37 del 2002, le  parole:  «gli  enti  pubblici»  sono  sostituite dalle parole: «i comuni».

 

Art. 16.
Modifica all'Art. 4 della legge regionale n. 37 del 2002

 

    1.  Il  comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale n. 37 del 2002, è sostituito dal seguente:
    «3.  La  Regione  cura  la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con  cui  è  disposta  l'espropriazione,  distinti in relazione alle amministrazioni   che   li  hanno  adottati,  ricevendo  altresì  le comunicazioni, relative alle procedure espropriative, di cui all'Art. 14,   comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 327/2001.».

     

 

Art. 17.
Modifica all'Art. 5 della legge regionale n. 37 del 2002

 

    1.  Al  comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 37 del 2002, le  parole: «conferite ai sensi del Capo II del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «espropriative esercitate dai comuni e dai soggetti  attuatori  ai sensi degli articoli 6 e 6-bis della presente legge.».

 

Art. 18.
Modifica  al  Capo  II  del titolo II della legge regionale n. 37 del 2002

 

    1  .  L'intestazione  del  Capo  II  del  titolo  II  della legge regionale  n.  37  del 2002, è sostituita dalla seguente: «Procedure espropriative  per le opere di competenza regionale e per le opere di difesa del suolo e di bonifica».

 

Art. 19.
Sostituzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 37 del 2002

 

    1.  L'Art.  6 della legge regionale n. 37 del 2002, è sostituito dal seguente:
    «Art.  6  (Attività conferite). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art.  6-bis, le funzioni amministrative relative ai procedimenti di  espropriazione  per la realizzazione di opere pubbliche regionali sono  conferite  ai  comuni,  che  le  esercitano in conformità alle disposizioni della presente legge.».

 

Art. 20.
Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002

 

    1.  Dopo  l'Art.  6  della  legge  regionale  n.  37 del 2002, è inserito il seguente:
      «Art.  6-bis (Opere di difesa del suolo e di bonifica). - 1. La Regione  è competente allo svolgimento delle procedure espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa realizzate.

    2.  I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle procedure  espropriative  per  tutte  le  opere  di  bonifica da loro realizzate,  dando  applicazione  alle  disposizioni  della  presente legge.

   3.  Per  le opere e i lavori di competenza regionale, affidati ai soggetti  attuatori di cui all'Art. 9, comma 2, lettere a) e b) della legge   regionale   24 marzo  2000,  n.  22  (Norme  in  materia  del territorio,  ambiente  e  infrastrutture  - Disposizioni attuative e modificative   della  legge regionale  21 aprile  1999,  n.  3),  le procedure   espropriative   sono   attuate   dai   medesimi  soggetti attuatori.».

 

Art. 21.
Modifica all'Art. 7 della legge regionale n. 37 del 2002

 

    1.  Al  comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale n. 37 del 2002, le  parole  da:  «in  caso»  a: «funzioni conferite», sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  le  opere  pubbliche  regionali,  in  caso di persistente   inerzia   del Comune  o  del  soggetto  attuatore  nel compimento   degli   atti  del  procedimento espropriativo  ad  esso spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6-bis,».

 

Art. 22.
Modifica all'Art. 12 della legge regionale n. 37 del 2002

    1.  Al  commi  2, 4, lettera a), 5, e 6, dell'Art. 12 della legge regionale  n.  37 del 2002, le parole: «all'approvazione del progetto preliminare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla realizzazione dell'opera».

 

Art. 23.
Modifica all'Art. 16 della legge regionale n. 37 del 2002

 

    1.  Al comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole:   «dell'autorità   cui   compete  l'approvazione»  sono sostituite  dalle seguenti:  «competente  ai  sensi  della  presente legge».

 

Art. 24.
Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002

 

    1.  Dopo  l'Art.  16  della  legge  regionale  n. 37 del 2002, è inserito il seguente:
    «Art.  16-bis  (Interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio  idrogeologico).  -  1.  L'approvazione, secondo le modalità procedurali     previste     dall'Art.    16    e    previa    intesa dell'amministrazione comunale, del progetto definitivo o esecutivo di interventi,  di  manutenzione  o di adeguamento tecnico funzionale di opere  pubbliche,  localizzati  nell'ambito  della fascia di rispetto prevista  dalla  legge  per  l'opera  pubblica alla quale ineriscono, comporta   variante  al  POC,  apposizione  del  vincolo  preordinato all'esproprio  e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.

    2.   L'amministrazione  procedente  provvede  all'inclusione  del lavoro  nell'elenco  annuale,  sulla  base  del progetto approvato ai sensi del comma 1.
    3.  In  caso  di motivato dissenso dell'amministrazione comunale, l'ammini-strazione   procedente  può  richiedere  l'approvazione  del progetto  al  consiglio  regionale,  che provvede entro il termine di quarantacinque  giorni.  Tale approvazione produce i medesimi effetti previsti dal comma 1.

    4.  Le  previsioni  dei commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per  le  opere  pubbliche  di  difesa  del  suolo  e  di  bonifica da realizzarsi entro i limiti previsti dall'Art. 96, comma 1, lettera f) del   regio  decreto  25 luglio  1904,  n.  523  (Testo  unico  delle disposizioni  di  legge  intorno  alle opere idrauliche delle diverse categorie)  e  dall'Art.  133,  comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio  1904,  n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del Testo unico della  legge  22 marzo  1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nonché per  le opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio
idrogeologico  molto  elevato  perimetrate ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico  ed  a  favore  delle  zone colpite da disastri franosi nella  Regione  Campania),  convertito  con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.».

     

Art. 25.
Modifiche all'Art. 24 della legge regionale n. 37 del 2002

    1.  La  lettera c) del comma 2 dell'Art. 24 della legge regionale n. 37 del 2002, è soppressa.
    2. Alla lettera e) del comma 2 dell'Art. 24 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole: «, nominati dalla Regione» sono soppresse.

    3. Alla lettera f) del comma 2 dell'Art. 24 della legge regionale n.  37  del 2002, le parole: «nominati dalla Regione» sono sostituite con: «scelti».

    4.  Dopo  il comma 3 dell'Art. 24 della legge regionale n. 37 del 2002, è aggiunto il seguente comma:

   «3-bis.  Fino  all'approvazione  del  regolamento provinciale, le funzioni  di  cui  all'Art.  25  sono svolte dalle commissioni per la determinazione del valore agricolo medio nell'attuale composizione.».

 

Art. 26.
Modifica all'Art. 25 della legge regionale n. 37 del 2002

 

    1. Alla lettera a) del comma 2 dell'Art. 25 della legge regionale n.  37 del 2002, dopo la parola: «esprime» sono aggiunte le seguenti: «, ove richiesto,».

 

Art. 27.
Modifiche all'Art. 27 della legge regionale n. 37 del 2002

 

    1.  I commi 2, 3 e 4 dell'Art. 27 della legge regionale n. 37 del 2002, sono soppressi.

 

Art. 28.
Disposizioni   transitorie   in  merito  ai  pareri  sugli  strumenti urbanistici nelle zone sismiche

 

    1.  I  pareri  sugli  strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni  dichiarati  sismici  richiesti  anteriormente  alla  data  di entrata  in  vigore  della presente legge, sono rilasciati secondo le competenze e le modalità previste dalla legislazione previgente.

 

Art. 29.
Disposizioni  transitorie  in merito alle procedure espropriative per opere di difesa del suolo e di bonifica

 

    1.  I procedimenti espropriativi relativi alle opere regionali di difesa  del  suolo  e  di  bonifica  in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le competenze e le modalità previste dalla legislazione previgente.
                              

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