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Per la perdita del terreno residuato all'espropriazione è dovuta un indennità commisurata alla differenza tra il valore dell'immobile prima dell'espropriazione ed il valore del residuo dopo l'espropriazione. L'indennità dovuta in caso di espropriazione parziale copre qualsiasi danno diretto o indiretto conseguente all'esproprio, quale ad esempio "quello derivante dall'interclusione e/o divisione del suolo dell'espropriato, ovvero dalla perdita di accesso alla zona rimasta interclusa a seguito della realizzazione dell'opera di pubblica utilità sulla parte di fondo occupata, ovvero, ancora derivante dallo smottamento conseguente all'afflusso delle acque pluviali dalla zona a monte sempre che tali danni derivino dalla divisione del terreno e dalla costruzione dell'opera pubblica (Cass. Civ. 1999 n. 1928). http://www.NelParmense.it/cittadini
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