Garante per la protezione dei dati personali |
Provvedimento 01/02/2007
Garante Privacy: utilizzo dati biometrici ricavati dall'impronta
della mano e
dall'immagine del volto |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da Oromare
S.p.c.a. ai sensi dell'art. 17 del Codice in materia di protezione dei
dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
1. Trattamento di dati personali biometrici per l'accesso a un complesso
polifunzionale
1.1. Oromare S.p.c.a. –società consortile proprietaria di un complesso
polifunzionale sito in una zona periferica di Marcenise (Caserta)
destinato ad ospitare duecentotrentacinque esercizi artigianali e
commerciali dedicati alla lavorazione e commercializzazione di materiali
preziosi nel settore dell'oreficeria– ha presentato a questa Autorità
una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice,
relativa al trattamento di dati biometrici (ricavati dalla lettura della
conformazione della mano) delle persone che hanno accesso alla propria
sede.
Al fine di incrementare le misure di sicurezza per entrare nel complesso
situato "in un contesto socio-economico ad elevato rischio di
criminalità organizzata" (e considerate le caratteristiche delle
attività ivi svolte, legate al commercio di materiali preziosi), la
società intende "utilizzare criteri sicuri di identificazione di
coloro che saranno autorizzati all'accesso" (cfr. comunicazione del 3
agosto 2006); per tali ragioni la società intenderebbe avvalersi di un
sistema di riconoscimento biometrico.
La società ha dichiarato che al complesso potranno accedere solo i
"responsabili dello stesso, i membri della società consortile […]
e i visitatori esterni previamente autorizzati e registrati dai singoli
membri del consorzio" (comunicazione cit.); ciò, avverrebbe
attraverso "bussole automatiche con porte interbloccate con accesso
consentito ad una persona per volta, all'interno delle quali è installato
un riconoscitore biometrico".
Secondo la società, il passaggio attraverso i varchi dotati del sistema
di riconoscimento biometrico (posto a presidio di sedici accessi al
complesso) garantirebbe un accertamento più rigoroso dell'identità del
personale e dei visitatori autorizzati e ne snellirebbe il flusso, non
dovendo essere predisposti ulteriori processi di identificazione.
Il sistema, destinato a prevenire condotte criminose, non troverebbe
applicazione per ulteriori finalità rispetto a quella sopra
rappresentata, essendo mirato esclusivamente ad "elevare il grado di
sicurezza di beni e persone"; in particolare, non sarebbe utilizzato
per rilevare la presenza dei dipendenti operanti presso gli esercizi
commerciali presenti nel complesso.
1.2. Il sistema di verifica biometrica che si intende installare è
costituito da dispositivi di lettura della geometria della mano non
centralizzati e integralmente autonomi nello svolgimento della procedura
di identificazione biometria.
I dispositivi sarebbero dotati di un microprocessore e di una memoria di
lavoro, nonché di un software per trasformare in un codice numerico i
punti predeterminati dell'immagine della mano rilevati in occasione di
ciascun ingresso al complesso polifunzionale; il codice verrebbe poi
confrontato con il modello (template) precedentemente ricavato dalla
lettura dell'immagine della mano.
Il modello sarebbe conservato "soltanto su una smart card consegnata
agli interessati al trattamento e [posta] nella loro esclusiva
disponibilità". L'associazione tra i due codici, preceduta dalla
lettura della tessera, consentirebbe la verifica dell'identità
dell'interessato e il suo accesso al complesso.
I dati trattati, oltre a quelli biometrici estratti dall'analisi della
conformazione della mano, consisterebbero nel nome e cognome
dell'interessato, nel codice assegnato al badge utilizzato quale supporto
del template, nell'immagine dell'interessato e nel profilo di
autorizzazione individuale (fascia oraria e giorni consentiti per
l'accesso).
1.3. Qualora l'interessato non intenda prestare il consenso al trattamento
dei dati biometrici la società procederebbe in via alternativa ad
acquisire l'immagine del volto, associandola ad un codice personale
permanente (pin).
L'accesso avverrebbe esclusivamente attraverso una delle bussole
automatiche con porte interbloccate equipaggiate con telecamera e
dispositivo a codice, sita nella reception della struttura.
Digitata l'esatta sequenza numerica sarebbero visualizzate
automaticamente, su apposito terminale dedicato, l'immagine video
dell'utente che richiede l'accesso, ripresa dalla menzionata telecamera e
quella, relativa al volto, acquisita precedentemente assieme ai dati
anagrafici e memorizzata su una banca-dati remota. Un operatore
appositamente incaricato provvederebbe a confermare l'identità e ad
autorizzare (ovvero negare) l'accesso.
2. I principi di necessità, liceità, finalità e pertinenza nel
trattamento di dati biometrici
2.1. La raccolta e la registrazione di caratteristiche fisiche, quali la
conformazione della mano, nonché dei dati biometrici da esse ricavati e
successivamente utilizzati per l'autenticazione o l'identificazione degli
interessati, sono operazioni di trattamento di dati personali, alle quali
trova applicazione la normativa contenuta nel Codice (art. 4, comma 1,
lett. b), del Codice: v. Provv. 19 novembre 1999, in Boll. n. 10, p. 68,
doc. web n. 42058; 21 luglio 2005, in Boll. n. 63, doc. web n. 1150679; 23
novembre 2005, in Boll. n. 66, doc. web n. 1202254; in merito, v. pure il
documento di lavoro sulla biometria del Gruppo art. 29, direttiva
95/46/Ce- Wp 80 -, punto 3.1.).
Deve essere quindi valutata la liceità del sistema, unitamente ai
principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3
e 11 del Codice).
2.2. Come già affermato da questa Autorità, l'utilizzo di dati
biometrici risulta giustificato solo in casi particolari, tenendo conto
delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati.
Dagli elementi acquisiti il trattamento in esame risulta lecito e
proporzionato, sempreché siano adottati gli accorgimenti e le misure di
seguito indicati. In relazione alle peculiarità della fattispecie in
esame (considerate, oltre alla natura dei beni da commercializzare in
un'unica area –quella del predetto complesso–, le caratteristiche
della relativa area geografica, ad alto tasso di criminalità), l'impiego
di dati biometrici tratti dalla geometria della mano risulta infatti
proporzionato (in tal senso v. Provv. 15 giugno 2006, in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1306098).
Ciò, tenendo conto dell'esclusiva finalità perseguita (limitare
l'accesso al complesso ai soli soggetti autorizzati) e del fatto che il
modello, memorizzato sulla smart card e protetto con una chiave
crittografica (cfr. punto 9, comunicazione del 30 ottobre 2006), è
destinato a restare nell'esclusiva disponibilità dell'interessato.
3. Qualità dei dati, sicurezza, informativa e notificazione
3.1. Risulta però necessario che il sistema basato sulla lettura della
geometria della mano (con memorizzazione dei dati personali solo sotto
forma di modello cifrato su un supporto posto nell'esclusiva
disponibilità dell'interessato, smart card o dispositivo analogo) sia
privo dell'immagine dell'interessato e di indicazioni nominative (essendo
sufficiente attribuire a ciascun interessato un codice individuale), sì
che, anche in caso di smarrimento, siano remote le possibilità di abuso
rispetto ai dati memorizzati.
La società dovrà fornire anche a chi non intenda consentire il
trattamento di dati biometrici, unitamente al codice individuale, un
supporto sprovvisto di immagine dell'interessato. L'identità di
quest'ultimo potrà essere comunque verificata agevolmente dal personale
di vigilanza, confrontando l'immagine digitalizzata (raccolta in
precedenza e memorizzata in una banca-dati della società) con quella
ricavata mediante la telecamera posta nella bussola.
3.2. Dagli atti, le misure di sicurezza che si intende predisporre a
protezione dei dati risultano conformi alle disposizioni fissate dal
Codice. Ciò, sulla base di quanto dichiarato dalla società riguardo al
fatto che: i modelli verrebbero cifrati; il software di gestione (protetto
da password) e il server che ospita la base di dati contenente
l'anagrafica degli utenti sarà ubicato in una struttura centrale
sorvegliata permanentemente per prevenire accessi non autorizzati al
sistema e trattamenti da parte di soggetti non autorizzati; l'attestato di
cui alla regola n. 25 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime
di sicurezza (Allegato "B" al Codice), nonché ogni altra idonea
certificazione od omologazione dei dispositivi impiegati, verranno
rilasciati dall'installatore del sistema e conservati dalla società
presso la propria struttura; la società designerà per iscritto gli
incaricati del trattamento, con particolare riferimento al personale
preposto alla raccolta dei dati biometrici e all'attivazione delle smart
card, impartendo loro idonee istruzioni alle quali attenersi (art. 30 del
Codice).
In aggiunta alle misure di sicurezza prescritte dal Codice, la società
dovrà comunque adottare ulteriori accorgimenti a protezione dei dati,
impartendo agli interessati apposite istruzioni scritte alle quali
attenersi, con particolare riguardo al caso di perdita o sottrazione delle
smart card (in conformità a quanto indicato a p. 6 della comunicazione
della società del 3 agosto 2006) e in relazione alle immagini raccolte.
3.2. Va dato atto di quanto dichiarato dalla società (cfr. allegati I e
II alla comunicazione del 3 agosto 2006) circa il fatto che tutti i
soggetti interessati all'utilizzo del sistema in esame riceveranno
un'informativa scritta completa degli elementi previsti dal Codice (art.
13) rispetto al trattamento di dati personali e biometrici che si intende
porre in essere. La medesima informativa dovrà tenere comunque conto
delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3.3. La società dovrà raccogliere il consenso degli interessati (per
l'utilizzo di dati biometrici); in relazione all'eventualità che taluno
non possa o non intenda aderire alla rilevazione biometrica effettuata nei
termini di cui in motivazione, deve essere predisposto un sistema
alternativo di identificazione (anche nei termini indicati dalla società
al punto 1.3.). L'esistenza di modalità alternative di accesso al
complesso polifunzionale deve essere evidenziata chiaramente
nell'informativa resa agli interessati.
3.4. La società resta tenuta a notificare al Garante il trattamento dei
dati biometrici prima che abbiano inizio le operazioni di trattamento
(art. 37, comma 1, lett. a ), del Codice) e a rispettare la disciplina del
controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, comma 2, l. 20 maggio 1970,
n. 300; art. 114 del Codice).
4. Conservazione dei dati
I dati personali necessari per realizzare il modello potranno essere
trattati esclusivamente durante la fase di raccolta.
I dati memorizzati dovranno essere accessibili al personale preposto al
rispetto delle misure di sicurezza all'interno della società per
l'esclusiva finalità dell'osservanza delle medesime. L'ulteriore utilizzo
dei dati potrà avvenire esclusivamente per ragioni di giustizia, anche in
riferimento all'eventuale tutela dei diritti del consorzio e dei
consorziati.
I dati memorizzati relativi agli accessi giornalieri potranno essere
conservati per il tempo massimo di sette giorni assicurando, oltre tale
arco temporale, meccanismi di cancellazione automatica. Tale intervallo
temporale risulta, valutate le circostanze del caso, congruo, tenendo
conto dei beni commercializzati nel complesso polifunzionale (che si
intendono con tale sistema proteggere), la cui sottrazione potrebbe essere
scoperta dopo alcuni giorni rispetto al momento in cui il personale e i
visitatori hanno avuto accesso al complesso (in tal senso v. altresì
Provv. 26 luglio 2006, doc. web 1318582; 15 giugno 2006, doc. web n.
1306098).
Resta ferma la facoltà di una conservazione ulteriore per il periodo di
tempo necessario per le predette ragioni di giustizia, anche in
riferimento all'eventuale tutela dei diritti del consorzio e dei
consorziati.
5. Conclusioni
La società potrà effettuare il trattamento di dati personali dichiarati
solo se verranno rispettati gli accorgimenti e le misure a garanzia degli
interessati prescritti, in attuazione del Codice, con il presente
provvedimento.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
preso atto del trattamento di dati biometrici effettuato mediante un
sistema di verifica basato sul confronto delle caratteristiche della mano
per accedere al complesso polifunzionale indicato al punto 1 e il modello,
memorizzato e criptato su un supporto che resti nell'esclusiva
disponibilità dei lavoratori interessati (punti 1. e 2.2.), prescrive ad
Oromare S.c.p.a., ai sensi degli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c ), del
Codice, di adottare tutte le misure e gli accorgimenti a garanzia degli
interessati nei termini di cui in motivazione e, in particolare, di:
trattare, oltre ai dati biometrici estratti dall'analisi della
conformazione della mano, i soli, seguenti dati necessari al funzionamento
del sistema biometrico: un codice identificativo individuale, un codice
assegnato al badge utilizzato quale supporto del modello e il profilo di
autorizzazione individuale;
indicare chiaramente nell'informativa resa agli interessati l'esistenza di
modalità alternative di accesso e di identificazione;
conservare i dati relativi agli accessi individuali al complesso
polifunzionale per il tempo massimo di sette giorni (punto 4).
Roma, 1° febbraio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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