DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368
(e
successive modifiche ed integrazioni)
Attuazione
della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (1) .
(1)
Vedi l'articolo 5 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES,
dall'UNICE e dal CEEP;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'articolo 1,
commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 giugno 2001;
Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione
del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo
1
Apposizione
del termine
1. È consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate
le ragioni di cui al comma l.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al
lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto
di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
Articolo
2
Disciplina
aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali
1. È consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto
aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo
svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a
bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei
mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al
quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1 gennaio dell'anno a
cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai
servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può
essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali,
previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza
documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni
sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste
di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando
l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei
settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi,
compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi
diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento
dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le
assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di
categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte
delle aziende di cui al presente comma (1).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 558, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
Articolo
3
Divieti
1. L'apposizione di un
termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato,
salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di
lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non
superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto a termine; (1)
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni.
(1) Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, d.l. 11 giugno 2002, n. 108, conv.,
con modificazioni, in l. 31 luglio 2002, n. 17, la presente lettera deve
intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad
assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali
sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine,
non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
Articolo
4
Disciplina
della proroga
1. Il termine del contratto
a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato
solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In
questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia
richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo
determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata
complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre
anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che
giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore
di lavoro (1) .
(1) Vedi deroga di cui all'articolo 13 dell' O.P.C.M. 26 gennaio 2006, n.
3491.
Articolo
5
Scadenza
del termine e sanzioni. Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro
continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione
per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino
al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno
ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di
contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo
giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo
1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto
di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di
un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi
per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di
stipulazione del primo contratto (1).
(1) Vedi deroga di cui all'articolo 13 dell' O.P.C.M. 26 gennaio 2006, n.
3491.
Articolo
6
Principio
di non discriminazione
1. Al prestatore di lavoro
con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica
natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e
ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto
a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti
dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo
prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del
contratto a termine.
Articolo
7
Formazione
1. Il lavoratore assunto
con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione
sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del
contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione
del lavoro.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi possono prevedere modalità e
strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo
determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la
qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità
occupazionale.
Articolo
8
Criteri
di computo
1. Ai fini di cui
all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con
contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia
durata superiore a nove mesi.
Articolo
9
Informazioni
1. I contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai
lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero
disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità
di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità
e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei
lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.
Articolo
10
Esclusioni
e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo
di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già
disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n.
196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a
fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate
dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i
rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a
tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione
diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non
superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con
i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere
data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo.
4. È consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i
dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio
e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli
6 e 8.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il
commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti
ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n.
53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi
di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non
uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese
le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo
dell'anno;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o
televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo
determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage,
allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro,
ovvero stipulati con lavoratori di età superiore ai cinquantacinque anni,
o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o
di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere
straordinario o occasionale.
8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato
non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore
ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla
maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a
situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche.
La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli
contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di
prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato
oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e
scaduto da meno di sei mesi.
9. È affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un
diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la
medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano
prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le
ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio
1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di
precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo
della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223.
10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può
esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al
datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto
stesso.
Articolo
11
Abrogazioni
e disciplina transitoria
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile
1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25
marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e
non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle
disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge
n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa
previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.
4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione
musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si
applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
Articolo
12
Sanzioni
1. Nei casi di inosservanza
degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro è punito
con la sanzione amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L.
300.000 (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanza si riferisce a più di
cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000
(pari a 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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