Legge
n. 289 del 27 dicembre 2002 - Art. 51
Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi.
Art.
51
(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo
gli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e
tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attivita'
sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita' permanente.

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