Decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1) (2) (3) (4) (5).
(1)
Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la
nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base
degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
(2)
A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende
espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente
fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni
sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente
provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di
conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è
arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
(3)
Vedi art. 55, l. 17 maggio 1999, n. 144.
(4)
Vedi art. 6, d.m. 30 ottobre 2002.
(5)
Vedi, anche, l'articolo 1, commi 1187, 1197, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206,
1207 e 1208 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Preambolo
(Omissis).
TITOLO
I
L'ASSICURAZIONE
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA
CAPO I
ATTIVITÀ PROTETTE
Articolo 1
È
obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone
le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a
macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a
pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle
persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati
per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali
macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo
dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o
gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via
transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti
all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o
ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla
vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le
ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni
previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili,
comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di
rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di
formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili,
nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve,
potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione
degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio,
montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli
apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la
bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e
dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi
o deflussi di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei
canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere
eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie,
filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento,
di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi
quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche
e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione,
manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione
e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici
o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri,
nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea,
eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n.
2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31
gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca
comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno;
della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di
prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi,
caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende
destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono
considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di
infiammabilità inferiore a 125°C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli
olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la
lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di
deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad
operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate
addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i
lavori nei giardini zoologici e negli acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli,
per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le
persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali
(1);
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in
cui al n. 5) dell'articolo 4 (2).
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti
coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono
esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine,
apparecchi o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente
articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente
titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori
complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e
separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28)
del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste
dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori
complementari o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste
soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo
domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione
di automezzi ad uso familiare o privato.
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui
al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per
conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori
siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero
non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle
tutelate dal titolo secondo del presente decreto (2).
(1) La Corte costituzionale con sentenza 21 marzo 1989, n. 137, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, in
relazione al successivo art. 4, n. 1, nella parte in cui non comprende tra
le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i
tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di
pubblici spettacoli.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1981, n. 55, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in
relazione all'art. 4, n. 1, stesso testo unico, nella parte in cui non
comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le
persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a
servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. La stessa Corte, con sentenza 19 dicembre 1985, n.
369, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, r.d.l. 4
ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4 del presente decreto, nelle parti in cui
non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore
italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana. Infine,
con sentenza 26 luglio 1988, n. 880, l'illegittimità costituzionale degli
artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria
a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.
CAPO II
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 2
L'assicurazione comprende
tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro,
assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi
l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro
l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio
sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è
regolato da disposizioni speciali.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal
lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli
infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il
normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più
rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa
aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza
maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di
obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di
utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano in
questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di
alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida (1) (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 12, d.lg. 23 febbraio 2000, n. 38.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 1987, n. 226, ha
dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente
articolo, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul
lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da
disposizioni speciali.
Articolo 3
L'assicurazione
è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella
tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa
delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali
lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta
può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative (1).
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano
stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli
infortuni.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma primo, nella
parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie
professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da
quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da
quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno
indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali
sia comunque provata la causa di lavoro".
CAPO III
PERSONE ASSICURATE
Articolo 4
Sono compresi
nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e
sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma
di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1),
anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro
di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive
imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di
qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze
tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano
esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento
professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o
gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle
esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli
affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con
o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non
manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2) (1);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di
fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino
opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n.
2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di
assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o
per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività
stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena,
quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per
attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività
stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della L. 13
marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre
1959, n. 1289.
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i
piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da
rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano
non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino
opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al
precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti
ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29,
lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le
modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il
datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i
sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia
versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi
nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti,
delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto. (2) (3)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1987, n. 476, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella
parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari
partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis c.c. che
prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art.
2.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, r.d.l. 4 ottobre
1935, n. 1827 ed 1 e 4 del presente decreto, nelle parti in cui non
prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano
operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana. La stessa Corte,
con sentenza 26 luglio 1988, n. 880, ha dichiarato l'illegittimità degli
artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria
a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero. Con successiva
sentenza 15 luglio 1992, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede tra
le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino
opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza del 10 maggio 2002, n. 171, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui non prevede, tra i beneficiari della tutela assicurativa e
tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché
chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le
organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività
previste dall'art. 1 del presente testo unico.
Articolo 5
Si considerano compresi
nell'assicurazione agli effetti del n. 1) dell'art. 4, coloro che,
prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui,
abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione
nei locali in cui si svolge il lavoro.
Articolo 6
Le persone indicate
nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite
nell'art. 66 anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per
andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono
arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo
abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di
arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata
per l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse non
mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.
Articolo 7
Agli effetti dell'ultimo
comma dell'art. 4 si considerano come persone componenti l'equipaggio
della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o
comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli
stati paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e di paga.
Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano
componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre
che sono indicate nei libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 20
e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione
deve osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo
limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite
ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese
fra quelle assicurate presso le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 del
presente decreto.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito l'Istituto
assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni degli articoli da
20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di
matricola e di paga.
Articolo 8
Nel
caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in
località diversa da quella dell'iscrizione della nave, deve essere, agli
effetti dell'art. 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione
della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.
CAPO IV
DATORI DI LAVORO
Articolo 9
I datori di lavoro soggetti
alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o
pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle
attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate
nell'art. 4 (1).
Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati datori di
lavoro:
le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto,
comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori
d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti
nel n. 7) dell'art. 4;
le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle
operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere
di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati
di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;
gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei
confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;
le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei
confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli
armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di
cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4
n. 5);
le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e
beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4,
n. 8);
gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti
delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9);
gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se
effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di
altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette
all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono
le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da
loro incaricati.
I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla L. 23
ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo,
sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze
del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro
prestazioni.
L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per
proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non
contemporaneamente, più di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1
del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di
lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1; di lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonché
di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di
impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto
o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
di servizio di vigilanza privata; di allevamento, riproduzione e custodia
di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o
allestimento ed esercizio di parchi di divertimento. (2)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 1990, n. 98, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui non comprende tra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione
coloro che occupano persone, tra quelle indicate nell'art. 4, in attività
previste dall'art. 1 dello stesso decreto, anche se esercitate da altri.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza del 10 maggio 2002, n. 171, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui non prevede, tra i beneficiari della tutela assicurativa e
tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché
chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le
organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività
previste dall'art. 1 del presente testo unico.
Articolo 10
L'assicurazione a norma del
presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile
per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a
carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal
quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando
la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto
imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza
del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice
civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la
punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la
querela della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte
dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda
degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per
il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile
a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo (1).
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non
ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente
decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto (2).
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte
che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti (2).
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità
d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata,
calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 (3).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 1986, n. 118, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui: a) non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte
dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto
dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa
l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente,
vi sia provvedimento di archiviazione; b) non consente che, ai fini
dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del
fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in
cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo
dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1991, n. 485, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno
diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato
da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non
collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica
solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente
considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'i.N.A.i.l.,
nonché dell'art. 11, primo e secondo comma, nella parte in cui consente
all'i.N.A.i.l. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro
le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore
infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato
alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1967, n. 22, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo
limitatamente ai commi terzo e quinto, nella parte in cui essi riproducono
le norme dell'art. 4, terzo e quinto comma, del r.d. 1765/1935, anche esse
dichiarate incostituzionali con la stessa sentenza. Il terzo e quinto
comma del citato art. 4 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, sono stati
dichiarati incostituzionali, il primo nella parte in cui limita la
responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro
derivante da reato, all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli
incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli
altri dipendenti del cui fatto debba rispondere secondo il Codice Civile,
e il secondo in quanto consente che il giudice possa accertare che il
fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nella
ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per
amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato.
Successivamente, la Corte, con sentenza 19 giugno 1981, n. 102, ha
dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
dagli artt. 10 e 11, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui
preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'i.N.A.i.l.
nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso
contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio
è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che
l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto
procedimento penale; b) l'illegittimità costituzionale del comma quinto
dell'art. 10, d.p.r. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente
che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'i.N.A.i.l.,
l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile
anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di
lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede
istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione; c) l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto dagli artt. 11 e 10, d.p.r. n. 1124
del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a
carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente
responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti
materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche
nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non
posto in condizione di intervenire; d) l'illegittimità costituzionale, ex
art. 27 legge n. 87 del 1953, del comma quinto dell'art. 10 del d.p.r. n.
1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio
del diritto di regresso dell'i.N.A.i.l., l'accertamento del fatto reato
possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza
di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'i.N.A.i.l.
Articolo 11
L'istituto assicuratore
deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo,
salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e
per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La
persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto
assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore
rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 (1).
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente
articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito
verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma
precedente (1).
L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro
l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo
accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non
doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve
essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1991, n. 485, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui consente all'i.N.A.i.l. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di
regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme
dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno
biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità
lavorativa generica.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1981, n. 102, ha
dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
dagli artt. 10 e 11, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui
preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'i.N.A.i.l.
nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso
contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio
è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che
l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto
procedimento penale; b) l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto dagli artt. 11 e 10, d.p.r. n. 1124 del 1965, nella parte in cui
dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro
per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un
proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto
di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di
lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione di
intervenire.
Articolo 12
I datori di lavoro soggetti
alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto
assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura dei lavori
stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato
n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie
professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi
e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del
rischio e la determinazione del premio di assicurazione (1) .
Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non
fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve
provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio
dei lavori (1).
I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore
le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già
coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il
trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette
si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è
richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il
viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro (1).
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni
riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la
residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da
quello nel quale le variazioni si sono verificate (1).
In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del
pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta,
si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.
(1) Comma modificato dall'articolo unico del D.M.19 settembre 2003.
Articolo 13
La denuncia dei lavori e
delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le
comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede
della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i
lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui
moduli dallo stesso predisposti (1).
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
(1) Comma così sostituito dal d.m. 26 gennaio 1988.
(2) Comma soppresso dal d.m. 26 gennaio 1988.
Articolo 14
Il datore di lavoro, quando
non sovraintende personalmente alla gestione, è obbligato a denunciare
all'Istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta
a tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali variazioni della
persona stessa.
Articolo 15
Nel caso di trasferimento
di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo,
nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, è solidalmente
obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo
datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto
all'Istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e
relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale,
riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti.
Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo solidale
di cui al precedente comma sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio
di proprietà della nave, tranne che il passaggio sia avvenuto a seguito
di procedimento per esecuzione forzata.
Articolo 16
L'Istituto assicuratore,
quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le
disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore
di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci
giorni per l'adempimento.
Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi
delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a
versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto
assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.
Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al
datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni,
all'Ispettorato del lavoro (1) nella cui circoscrizione si svolge il
lavoro.
Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro (1) l'Istituto
assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro
quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il
ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di
disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di
primo grado.
All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti
l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla
comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Per il procedimento avanti l'autorità giudiziaria si osservano, anche per
la competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 del Codice di procedura
civile.
Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al
terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere
rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o
del galleggiante e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
salva sempre l'azione avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due
commi precedenti.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 17
Ai fini dell'applicazione
dell'art. 12, i datori di lavoro marittimo debbono, all'inizio di ciascun
anno o all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente
immatricolate o che si trovavano in disarmo al principio dell'anno,
comunicare all'Istituto assicuratore il numero delle persone normalmente
occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione, calcolata
secondo le norme degli artt. 31 e 32, che essi presumono dovere
corrispondere fino al 31 dicembre all'equipaggio, e la navigazione o zona
di pesca alla quale è normalmente adibita la nave. Essi debbono, inoltre,
notificare ogni indicazione che sia richiesta per mettere in grado
l'Istituto assicuratore di valutare il rischio. L'Istituto assicuratore
deve comunicare al datore di lavoro l'ammontare del contributo e le
modalità del pagamento.
Ogni variazione che possa, durante l'anno modificare sostanzialmente il
rischio e le retribuzioni, deve essere subito notificata all'Istituto
assicuratore. Gli statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le
modalità per le denunce degli Istituti medesimi delle retribuzioni
pagate.
Articolo 18
Ai fini dell'applicazione
del presente titolo i Comuni debbono trasmettere mensilmente all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'elenco
delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione
debbono fare all'Istituto predetto le Camere di commercio, industria e
agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere
per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva
circoscrizione.
Articolo 19
Agli effetti della
determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi
derivanti all'Istituto assicuratore dagli artt. 66 e 67, il datore di
lavoro è obbligato a dare all'Istituto stesso e, per esso, ai suoi
dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle
retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di
assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento
nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie
predette, delle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte
quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.
I datori di lavoro o i loro rappresentanti che non forniscano le notizie
richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con la
sanzione amministrativa fino a lire 360.000, salvo che il fatto non
costituisca reato più grave (1).
Gli incaricati dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui
processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro
conoscenza per ragioni d'ufficio. In caso di violazione del segreto sono
puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire quarantamila salvo che non
si tratti di reato più grave.
(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art.
35, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo
comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell'art. 10 della medesima
l. 689/1981, la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
Articolo 20
I datori di lavoro soggetti
alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico
della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti
i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve
indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di
iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data
di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro,
la categoria professionale e la misura della retribuzione;
2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il
cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha
lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro
straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e
la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione
fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la
giornata di presenza al lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto,
oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è
indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone
assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate
nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e
comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal
contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai
diciotto anni della stessa categoria e lavorazione (1) .
(1) A norma dell'articolo 1, comma 1178, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, l’omessa istituzione e l’omessa
esibizione dei libri di matricola e di paga previsto dal presente articolo
è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000.
Articolo 21
Il libro di paga e quello
di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il
lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore; a
tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal
luogo di lavoro.
Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri
contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare
nonché i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle
registrazioni.
Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare
un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto; essi debbono
mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di
paga.
L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di
trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere
controfirmata dal datore di lavoro.
Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante
relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha
diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se
il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione
indicando il motivo del rifiuto (1).
(1) A norma dell'articolo 1, comma 1178, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, l’omessa istituzione e l’omessa
esibizione dei libri di matricola e di paga previsto dal presente articolo
è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000.
Articolo 22
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 350.
Articolo 23
Se ai lavori siano addette
le persone indicate dall'art. 4, numeri 6) e 7) il datore di lavoro, oltre
ad iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga, deve
denunciarle all'Istituto assicuratore nominativamente e con le rispettive
retribuzioni. Se non sia corrisposta retribuzione e non sia concordata una
retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'art.
30.
Articolo 24
Il datore di lavoro deve
dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste
allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese
nell'assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse
eseguite.
Articolo 25
Il libro di paga deve
essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le
scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore
d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma
dell'art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; le
retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga entro tre giorni
dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.
Nel caso in cui per la modalità con le quali si svolge il lavoro lontano
dalla sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse località,
il datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini
prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e
straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni
delle ore predette possono essere segnate nel libro di paga nello stesso
termine nel quale sono registrate, a norma del comma precedente, le
retribuzioni.
Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di
paga le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna
liquidazione.
Articolo 26
Il libro di matricola e il
libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di
essere messi in uso, debbono essere presentati all'Istituto assicuratore,
il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato,
dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro
e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso
incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno
spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra
materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia
necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le
parole cancellate siano tuttavia leggibili.
In casi speciali l'Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il
datore di lavoro a tenere più libri e fogli di paga e più libri di
matricola, con l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi
secondo le modalità da esso stabilite.
I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere
contrassegnati a cura dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine
progressivo.
Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i libri di matricola
per cinque anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla
data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma.
Articolo 27
La spesa dell'assicurazione
è a esclusivo carico del datore di lavoro.
Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia
in denaro, sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa
dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è
punito con la sanzione amministrativa sino a lire 1.200.000 (1).
Le compagnie portuali previste nell'art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei
confronti delle persone o degli enti, nell'interesse dei quali le
operazioni da esse svolte sono compiute.
(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art.
35, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo
comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell'art. 10 della medesima
l. 689/1981, la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
Articolo 28
I premi o contributi di
assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto
assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli
articoli 44 così come modificato dal successivo punto 2) e seguenti, per
la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base
dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal
datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si
riferiscono i premi o contributi medesimi.
La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:
a) per il primo pagamento del premio, afferente al periodo assicurativo
decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre e per il pagamento
del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni
presunte dichiarate nella denuncia d'esercizio;
b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al
primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente
corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.
Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio
anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni
presunte. Entro il 31 dicembre l'istituto assicuratore comunica al datore
di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.
Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto assicuratore nel termine
di trenta giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo,
l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante detto
periodo, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre.
La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è
calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente
corrisposte durante l'anno e versata con le modalità e nei termini di cui
all'art. 44, così come modificato dal successivo punto 2).
Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere
anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori a quelle
effettivamente corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata
premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione
motivata all'istituto assicuratore entro il 30 novembre, salvo i controlli
che l'istituto assicuratore stesso intenda disporre.
Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio
o contributo l'istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle
retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base
al quale fu anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore
medesimo può richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o
contributo.
In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i
termini di cui al comma 4, l'istituto assicuratore può o procedere
direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di
lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la
liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata
anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo
periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'istituto
assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso
che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a
quello già richiesto o riscosso (1).
(1) Articolo così sostituito dalla delibera n. 92 dell'INAIL in data 26
luglio 1989, approvata con d.m. 13 dicembre 1989, con decorrenza dal 1°
gennaio 1991. Successivamente, il presente articolo è stato così
sostituito con delibera della Cassa marittima adriatica, approvata con
d.m. 30 maggio 1991.
Articolo 29
1. Costituiscono redditi di
lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel
periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi
contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera
h), dello stesso articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di
lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la
cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva
l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a
titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali
obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi
e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse
edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i
compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la
prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti
la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal
contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di
produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come
indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o
accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,
gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti
aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o
assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del
rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti,
diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al
contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del
1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di
lavoro e devoluto alle gestioni pensioni pensionistiche di legge cui sono
iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione
ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme
pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti.
Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del
lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è
tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e
riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per
il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del
lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a
contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento
del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle
contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le
norme del presente articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione
in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia
di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di
lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti
tra i redditi di cui all' articolo 46 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione
spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto
retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a
contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo
delle prestazioni a carico delle gestioni e di assistenza sociale
interessante (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, l. 30 aprile 1969, n. 153,
come sostituito dall'art. 6, d.lg. 2 settembre 1997, n. 314.
Articolo 30
Per le categorie per le
quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la
determinazione della retribuzione.
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in
altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione
dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per
retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati
dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in
misura forfettaria.
Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o
comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non
siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la
retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e
della stessa località.
Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua
da assumersi a base della determinazione della rendita di inabilità o
della rendita ai superstiti è fissata, avuto riguardo a classi di età ed
alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per
la pubblica istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta
retribuzione vale anche ai fini contributivi.
Articolo 31
Per gli addetti alla
navigazione marittima ed alla pesca marittima, il cui arruolamento non è
disciplinato dalle norme di cui al primo comma del successivo art. 32,
valgono, per la determinazione della retribuzione, le stesse norme
dell'art. 29.
Nel caso in cui non sia obbligatoria ai sensi di legge la stipulazione di
una convenzione scritta di arruolamento, la paga ed il vitto debbono
essere indicati nel libro di paga. Se la convenzione verbale è fatta in
relazione ad un contratto collettivo di lavoro, sul libro di paga debbono
essere annotate le paghe stabilite per la categoria alla quale appartiene
il prestatore d'opera.
Nel caso di arruolamento a viaggio la retribuzione giornaliera risulta
dividendo la somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come
retribuzione del viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di
giorni di durata normale media del viaggio.
Quando il contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno
o quando il prestatore d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non
inferiore ad un anno con lo stesso grado, la retribuzione annua da
assumere a base della determinazione della rendita di inabilità o della
rendita ai superstiti è quella effettivamente corrisposta durante un
anno: negli altri casi è eguale a trecento volte la retribuzione
giornaliera.
Articolo 32
Per gli equipaggi arruolati
in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del
viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali nazionali di
categoria maggiormente rappresentative e l'autorità marittima,
retribuzioni convenzionali da valere sia per il calcolo dei premi e dei
contributi, sia per il calcolo delle indennità per inabilità temporanea
assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o
ai superstiti.
Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali deve tenersi conto
sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del
valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se
corrisposta in denaro.
Il decreto di approvazione delle retribuzioni suddette è emanato dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello dei
trasporti e della navigazione.
Le retribuzioni convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono
rivedute normalmente ogni triennio.
Articolo 33
I crediti dell'Istituto
assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di
assicurazione e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di
penale, giusta gli artt. 50 e 51, riferentisi all'anno in corso e ai due
antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo
dell'art. 112, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore
a norma degli artt. 2754 e 2778 del Codice civile.
I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro iscritti
alle Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 sono privilegiati sulle navi, sul
nolo o sugli altri proventi o prodotti del viaggio durante il quale è
sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo
guadagnato dopo, l'inizio del viaggio, al grado terzo stabilito dall'art.
552 del Codice della navigazione.
Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.
Articolo 34
[Le somme dovute per i crediti di cui all'articolo precedente
sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte
dirette, salvo quanto è stabilito con i successivi artt. 36, 37 e 38.
I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima
istanza dell'Ispettorato del lavoro (1) della circoscrizione dove si
svolge il lavoro e in seconda istanza, del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro sessanta giorni
da quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di
pagamento, e quelli di seconda istanza entro sessanta giorni da quello
della notificazione al ricorrente della decisione dell'Ispettorato del
lavoro (1).
Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo; tuttavia l'Ispettorato
del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede di
esame del ricorso possono sospendere la esecuzione, ogni qualvolta il
ricorso, in base all'esame preliminare, appaia fondato a loro
insindacabile giudizio.
L'azione avanti l'autorità giudiziaria non può proporsi se non dopo
esauriti i ricorsi in via amministrativa.
Riguardo all'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi
quinto e sesto dell'art. 16] (2).
(1) Ora Direzione regionale e provinciale del lavoro ex d.m. 7 novembre
1996, n. 687.
(2) Vedi, ora, art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 35
[La procedura per la riscossione delle imposte dirette,
prevista dall'art. 24 del presente decreto, si applica anche alla
riscossione delle somme dovute secondo l'art. 33 dello stesso decreto dai
datori di lavoro alle Casse mutue di cui al numero 1) dell'art. 127 e alle
Sezioni su base mutua che fossero costituite presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma dell'art. 1
del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29
giugno 1933, n. 860 e degli articoli 10, 11 e 12 del regio decreto 6
luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto stesso.
Per la riscossione delle somme dovute ai datori di lavoro non contemplati
nel comma precedente l'Istituto assicuratore può avvalersi del
procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti
pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639] (1).
(1) Vedi, ora, art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 36
[L'accertamento dei crediti di cui all'articolo 34 si esegue
sulla base delle scritture contabili dell'Istituto assicuratore, il quale
li scrive in apposito elenco.
L'elenco predetto è pubblicato presso l'ufficio dell'Ispettorato del
lavoro (1) ed ogni interessato, salvo il ricorso di cui al predetto art.
34. può presentare le sue osservazioni all'Ispettorato medesimo entro il
termine di venti giorni dalla pubblicazione stessa, che deve essere
notificata dall'Istituto assicuratore al datore di lavoro.
Scaduto detto termine l'Istituto, tenuto conto delle osservazioni
presentate, forma il ruolo di esazione e lo trasmette insieme con le
osservazioni all'Ispettorato del lavoro (1) che, previe le modificazioni
che ritiene del caso, lo rende esecutivo e lo invia al sindaco per la
pubblicazione e la consegna all'esattore con le formalità prescritte
dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette e dei
contributi.
Il ruolo è firmato da chi ha la rappresentanza dell'Istituto] (2).
(1) Ora Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
(2) Vedi, ora, art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 37
[Il ricorso in via amministrativa contro la formazione dei
ruoli di esazione di cui all'articolo 34 deve essere trasmesso in plico
raccomandato all'Ispettorato del lavoro o al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ai quali deve essere fornita la prova che copia del
ricorso stesso è stata comunicata all'Istituto assicuratore affinché
questo possa presentare nel termine di quindici giorni dal ricevimento di
essa le proprie controdeduzioni] (1).
(1) Vedi, ora, art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 38
[La sospensione di
esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell'art. 34, è disposta con
ordinanza da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
all'esattore e all'Istituto assicuratore] (1).
(1) Vedi, ora, art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 39
L'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art.
127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori
capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei
superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni
quinquennio (1).
Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da
comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del
periodo di assicurazione.
(Omissis). (2)
(Omissis). (2)
(Omissis). (2)
(1) Vedi d.m. 9 luglio 1984 e d.m. 11 marzo 1986.
(2) Comma abrogato dall'art. 6, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.
Articolo 40
Le tariffe dei premi e dei
contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
La tariffa dei premi e dei contributi relativa all'assicurazione gestita
dalle Casse di cui all'articolo 127 è determinata secondo le norme
previste dagli statuti delle Casse stesse.
La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al
rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da
comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39.
Articolo 41
Il premio di assicurazione
è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla
tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le
modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare
complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali
o, comunque, da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata dei
lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione.
I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.
Articolo 42
Per quelle lavorazioni,
rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle
modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la
determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo
precedente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, su delibera dell'Istituto assicuratore, premi speciali
unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la
durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di
carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma
dell'art. 39 (1).
(1) Vedi d.m. 1° agosto 1969 e d.m. 18 novembre 1982.
Articolo 43
Per le lavorazioni a
carattere continuativo e per quelle temporanee di durata superiore ad un
anno, il premio è riferito per la prima volta al periodo di tempo
decorrente dall'inizio della lavorazione al 31 dicembre dello stesso anno
e successivamente a periodi corrispondenti agli anni solari, ad eccezione
dell'ultimo periodo delle lavorazioni temporanee, che sarà quello
decorrente dal primo dell'anno della cessazione della lavorazione fino
alla data della cessazione stessa.
Per le lavorazioni temporanee di durata non superiore ad un anno, il
premio è riferito a tutta la durata della lavorazione.
Articolo 44
Il primo pagamento del
premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la
data di inizio dei lavori.
Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve
essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno in
cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve
effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo
assicurativo precedente (1).
Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore
di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi
alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di
ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le
scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno
maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse
dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo
precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20
febbraio (1) (2)
Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può
detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi
e per titoli relativi ad anni precedenti a quello in cui si riferisce la
regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del
datore di lavoro, l'istituto effettua il rimborso entro settanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che
l'istituto medesimo intenda disporre (1).
Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta
dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le
quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le
differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da
variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e
quanto altro dovuto all'istituto.
L'istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le
date delle singole scadenze (3).
(1) I termini di pagamento previsti dal presente comma sono unificati al
giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza (art. 55, l. 17 maggio 1999, n.
144).
(2) Comma aggiunto dall'art. 59, comma 19, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(3) Articolo così sostituito prima dalla delibera n. 92 dell'i.N.A.i.l.,
in data 26 luglio 1989, approvata con d.m. 13 dicembre 1989, con
decorrenza dal 1° gennaio 1991 e poi dalle delibere della cassa marittima
adriatica, approvata con d.m. 30 maggio 1991.
Articolo 45
(Omissis). (1)
Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo,
deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di
prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa, e, negli altri
casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato
luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la
somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore
di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al
tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed
integrazioni (2).
(1) Comma abrogato dall'art. 6, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.
(2) Comma così sostituito dall'art. 4, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv.
in l. 7 dicembre 1989, n. 389.
Articolo 46
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.
Articolo 47
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.
Articolo 48
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.
Articolo 49
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.
Articolo 50
I datori di lavoro, che non
adempiano all'obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai
sensi del presente titolo, sono puniti con la sanzione amministrativa
sino: a lire 60.000 quando le persone da essi dipendenti, comprese
nell'obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci,
sino a lire 240.000 quando i dipendenti sono più di dieci e non più di
cento, e sino a lire 1.200.000 quando i dipendenti sono più di cento (1).
Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro sono tenuti
a versare all'Istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione
dovuto dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di detto premio
corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori e
la data di presentazione della denuncia.
I datori di lavoro che alle scadenze non provvedano, salvo le dilazioni
concesse dall'Istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o
delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari
determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in
relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle
registrazioni stesse, sono tenuti a versare all'Istituto, oltre il premio,
o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli
interessi nella misura del saggio legale in materia civile sull'ammontare
del premio dovuto o delle quote o differenze predette, e una somma pari ad
un quinto di detto ammontare.
I datori di lavoro che presentino denunce di esercizio infedeli o che
omettano le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio
già coperto da assicurazione, a norma dell'art. 12, e le prescritte
registrazioni dei dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro
corrisposte o dovute o che abbiano denunciato, ai fini della regolazione
dei premi, retribuzioni di importo inferiore a quello effettivo in modo da
determinare la liquidazione e il pagamento di un premio minore di quello
effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore
oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e
quello dovuto, una somma pari a detta differenza e ciò con effetto dalla
data di inizio della inadempienza.
(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la
sanzione amministrativa dall'art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così
elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto
dell'art. 10 della medesima l. 689/1981, la sanzione non può essere
inferiore a lire 4.000.
Articolo 51
I datori di lavoro, i quali
dopo essere incorsi in una inadempienza prevista nell'articolo precedente,
incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i
versamenti disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare all'Istituto
assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni
avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. Ai
fini delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennità
liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le
rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39.
Articolo 52
L'assicurato è obbligato a
dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di
lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia
trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non
essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la
denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta l'indennità
per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto
notizia dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato
al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla
manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo
per il tempo antecedente la denuncia.
Articolo 53
Il datore di lavoro è
tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano
colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non
guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la
ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia
dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13
entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia
e deve essere corredata da certificato medico (1).
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia
preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per
telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre
giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da
quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare,
oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto
l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad
eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la
precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate,
le eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con
le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto
assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni
successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al
datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato
medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e
del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata
della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata
dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di
fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi
necessarie.
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il
salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti
quello dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la
denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando
della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento,
dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o
consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la
navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo
dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia
di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza
di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio
nazionale sia all'estero.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
(1) Comma così modificato dal d.m. 26 gennaio 1988.
Articolo 54
Il datore di lavoro, anche
se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di
due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di
ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità
al lavoro per più di tre giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del
Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in
viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di
pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di
fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca
marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53,
alla autorità portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne
ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del
datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le
circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad
eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale
della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il
tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia
deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 (1) (2).
(1) Comma così sostituito dal d.m. 26 gennaio 1988.
(2) La sanzione ivi prevista è stata depenalizzata ex art. 1, comma 1,
lett. d), l. 28 dicembre 1993, n. 561.
Articolo 55
Per ogni infortunio
avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della nave, e per il quale
una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da
doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni,
si procede, dall'autorità marittima o dall'autorità consolare che ha
ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla quale deve
partecipare un rappresentante della Cassa marittima competente nelle forme
e con le procedure stabilite dagli articoli da 578 a 584 del Codice della
navigazione.
Per le spese relative alla inchiesta si provvede in conformità degli
artt. 58 e 62 del presente decreto.
Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa alla Direzione
provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro del luogo dove è
situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed all'Istituto
assicuratore (1).
Su richiesta dell'Istituto assicuratore o dell'assicurato l'autorità
marittima o consolare dispone che si proceda all'inchiesta anche per i
casi di infortunio per i quali non sia prevedibile una inabilità
superiore ai trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta è a carico
dell'Istituto assicuratore.
(1) Comma così modificato dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 56
L'autorità di pubblica
sicurezza, appena ricevuta la denuncia di cui all'art. 54, deve rimettere,
per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un
prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da
doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni e
si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare
della denuncia alla Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del
lavoro nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio (1).
Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dal
ricevimento della denuncia, la Direzione provinciale del lavoro Settore
ispezione del lavoro procede ad un'inchiesta al fine di accertare:
1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura
di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misura di igiene
e di prevenzione;
3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;
4) la natura e l'entità delle lesioni;
5) lo stato dell'infortunato;
6) la retribuzione;
7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i
superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi (1).
La Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro, qualora
lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore o
dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul luogo
dell'infortunio (1).
L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà
di domandare direttamente alla Direzione provinciale del lavoro Settore
ispezione del lavoro che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che
abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e
per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all'autorità di
pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella
segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo,
l'inchiesta non sia stata eseguita (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 57
L'indicazione della data e
del luogo dell'inchiesta è comunicata, a cura della Direzione provinciale
del lavoro Settore ispezione del lavoro, con lettera raccomandata o della
quale si sia ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o ai
suoi superstiti e all'Istituto assicuratore (1).
L'inchiesta è fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro
delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri
periti, scelti della Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione
del lavoro (1).
Qualora non siano presenti, né rappresentati, gli aventi diritto alle
prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del
lavoro fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori
d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali
è avvenuto l'infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso
mestiere dell'infortunato (1).
La Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro ha
inoltre facoltà di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio,
possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 58
Gli ispettori del lavoro e
in funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste
dall'articolo 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad
un'indennità nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme
vigenti (1).
(Omissis) (2).
È parimenti corrisposta un'indennità, nella misura e nei casi
determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli
altri periti chiamati dalla Direzione provinciale del lavoro Settore
ispezione del lavoro, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa
(3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma abrogato dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Comma così modificato dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 59
Non è ammesso l'intervento
dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale
sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la
sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti.
In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti
presentano alla Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del
lavoro pretore una relazione sulle cause dell'infortunio, che è unita al
processo verbale dell'inchiesta (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 60
Salvo il caso di
impedimento da costatarsi nel processo verbale, l'inchiesta deve essere
compiuta nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in
cui è pervenuta alla Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione
del lavoro pretore la denuncia dell'infortunio (1).
Dell'inchiesta è redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti
hanno diritto di far inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi previsti
dal penultimo comma dell'art. 56, il verbale deve essere redatto sul luogo
dell'infortunio.
(Omissis) (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma abrogato dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 61
Decorsi i cinque giorni di
cui al terzo comma dell'articolo precedente, il processo verbale
dell'inchiesta è trasmesso all'autorità giudiziaria competente, la quale
provvede, se del caso, a norma di legge, rimettendo quindi copia del
processo verbale stesso alla cancelleria del Tribunale civile nella cui
giurisdizione è avvenuto l'infortunio. La cancelleria conserva i processi
verbali di inchiesta per dieci anni dal giorno dell'infortunio.
Finché il processo verbale rimane depositato nella cancelleria della
Pretura o del Tribunale, le parti interessate possono prenderne conoscenza
o trarne copia in carta libera.
Copia del processo verbale dell'inchiesta deve essere inviata all'Istituto
assicuratore, all'infortunato o ai suoi superstiti ed al datore di lavoro
a cura del cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua competenza.
Articolo 62
Le indennità di cui
all'articolo 58 sono liquidate dalla Direzione provinciale del lavoro
Settore ispezione del lavoro (1).
Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di
cui all'art. 97, in quanto prestino l'opera loro nei casi e per gli
effetti indicati nell'art. 58.
L'onorario per l'autopsia con il referto è liquidato dalla Direzione
provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro nella misura da
stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la sanità,
ed è compreso tra le spese di cui al primo comma del successivo articolo
202 (2) (3).
Il pagamento di dette indennità è effettuato per mezzo degli agenti
demaniali e, in mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le
vigenti norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, e grava sul bilancio del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
Per tutto ciò che concerne la liquidazione e il pagamento di dette
indennità, le quietanze e le verifiche dei mandati relativi, sono
osservate, in quanto applicabili, le disposizioni della tariffa penale e
le altre norme e istruzioni vigenti nella materia.
(1) Comma così sostituito dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma così modificato dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Vedi d.p.r. 19 dicembre 1981.
Articolo 63
In caso di morte in
conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'Istituto assicuratore
o degli aventi diritto, il pretore, ove ritenga fondata la domanda,
dispone che sia praticata l'autopsia con la maggiore tempestività. Le
parti interessate possono delegare un medico di fiducia per assistervi.
Le spese sono a carico dell'Istituto assicuratore e liquidate nella misura
e con la procedura previste nel terzo comma dell'articolo precedente.
Articolo 64
L'Istituto assicuratore,
quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo
dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente
aggravate, ha facoltà di richiedere al pretore l'accertamento d'urgenza
con il procedimento e con le norme di cui agli articoli 692 e seguenti del
Codice di procedura civile ed all'art. 231 del Codice di procedura penale.
Le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.
Articolo 65
L'assicurato,
il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le
conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo
le pene stabilite dalla legge.
CAPO V
PRESTAZIONI
Articolo 66
Le prestazioni
dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di
morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
Articolo 67
Gli assicurati hanno
diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel
caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi
stabiliti nel presente titolo (1).
(1) Il presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori
autonomi (art. 59, comma 19, l. 27 dicembre 1997, n. 449).
Articolo 68
A decorrere dal quarto
giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è
manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità
assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere
al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera
nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera
calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.
Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi
oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità
giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al
settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo
le disposizioni degli articoli da 116 a 120.
Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a
periodi non eccedenti i sette giorni.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima
l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello
sbarco dell'infortunato ed è corrisposto nella misura del settantacinque
per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco
annotata sul molo o sulla licenza.
Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola
dividendo per trenta la retribuzione mensile.
Articolo 69
Agli effetti del penultimo
comma dell'articolo precedente, la data di sbarco, sia che questo avvenga
all'estero, sia che avvenga nel territorio nazionale, è quella indicata
sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale consolare o dall'ufficiale di
porto.
In caso di sbarco di un infortunato in un porto del territorio nazionale,
non vi è obbligo del deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte
del comandante della nave; se lo sbarco avviene invece in altri porti, il
comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve anche
garantire e depositare presso detto ufficio acconti sull'indennità per
inabilità temporanea per il periodo che l'ufficio stesso crederà di
stabilire.
Articolo 70
Il datore di lavoro non può
rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea
quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.
Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare
all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di
lavoro, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a
termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto
assicuratore.
L'ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro
dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa
convenzione.
Articolo 71
Il giorno in cui avviene
l'infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione
della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.
Articolo 72
In caso di ricovero in un
istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facoltà di ridurre di un
terzo l'indennità per inabilità temporanea.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la
facoltà di ridurre l'indennità è limitata al valore convenzionale della
panatica.
Nessuna riduzione, però, può essere disposta ove l'assicurato abbia il
coniuge o solo i figli nelle condizioni di cui all'art. 85 o abbia a
proprio carico ascendenti.
Articolo 73
Il datore di lavoro è
obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione
per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per
cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da
norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o
individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la
carenza dell'assicurazione.
L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga
entro il periodo di carenza.
L'obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i casi
di malattia professionale nell'industria, nonché per i casi di infortunio
e di malattia professionale nell'agricoltura. La conseguente erogazione è
commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal
lavoratore negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento.
Articolo 74
Agli effetti del presente
titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un
infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e
per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità
permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia
professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta
la vita, l'attitudine al lavoro.
Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale
sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al
lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e
al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta,
con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità
temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado
dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della
retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a
120:
1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento,
aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato
n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per
cento, aliquota pari al grado di inabilità;
3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari
al cento per cento (1).
Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio più
prossimo: per eccesso quelle uguali o superiori alle lire cinquecento, per
difetto quelle inferiori a tale cifra (2).
A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità
permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato
n. 7.
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso
di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma
precedente.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio 1977, n. 93, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia
professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da
infortunio sul lavoro.
(2) Comma così sostituito dal d.m. 26 gennaio 1988.
Articolo 75
Qualora, dopo la scadenza
del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità
permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera
definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per
cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al
valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma
dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite
minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'art. 116,
applicabile al momento della liquidazione di tale somma.
Articolo 76
Nei casi di invalidità
permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3 e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le
malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei
casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta
tabella , nei quali sia indispensabile un'assistenza personale
continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire
duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa
luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in
luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri
enti (1)(2).
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia
effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di
accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di
cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari
(3).
(1) A norma dell'articolo 2 del D.M. 31 luglio 2003, per il settore
industria, l'assegno di cui al presente comma è fissato in euro 398,66, a
decorrere dal 1° luglio 2003.
(2) Comma modificato dall' articolo 13-bis del D.Lgs. 23 febbraio
2000, n. 38, inserito articolo 1, comma 782, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 10 maggio 1982, n. 251.
Articolo 77
Se l'infortunato ha moglie
e figli, solo moglie o solo figli aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2
dell'art. 85 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per
ciascun figlio, indipendentemente dalla data di matrimonio e di nascita.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in
cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto
riguarda il coniuge, debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e
terzo comma del n. 1 dell'art. 85 (1).
Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e
cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il
decesso della persona per la quale furono costituite o per il
raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a
carico del lavoratore infortunato dette quote sono corrisposte fino al
raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o
professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il
ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.
Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata
all'infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla
composizione della famiglia dell'infortunato stesso.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12 maggio 1988, n. 529, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le
condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85.
Articolo 78
Nei casi d'inabilità
permanente previsti nella tabella allegato n. 1, l'attitudine al lavoro,
agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella
misura percentuale indicata per ciascun caso.
L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti
di essi è equiparata alla loro perdita anatomica.
Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto soltanto
parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell'attitudine al
lavoro si determina sulla base della percentuale d'inabilità stabilita
per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della
funzione perduta.
In caso di perdita di più arti, od organo, o di più parti di essi, e
qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella
tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere
determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza
dell'infortunio, e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è
diminuita l'attitudine al lavoro.
Articolo 79
Il grado di riduzione
permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti
aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro
o da altri infortuni non contemplati dal presente titolo o liquidati in
capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non all'attitudine
al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti
inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore
indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la
differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo
l'infortunio.
Articolo 80
Nel caso in cui il titolare
di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un
nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede
alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione
complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate
dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le
disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita per
la determinazione della precedente rendita. Se però tale retribuzione è
inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita
in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in
base a quest'ultima retribuzione (1).
Nel caso in cui il nuovo infortunio per sé considerato determini
un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilità
complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la
precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del
comma precedente.
Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità
permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo
infortunio risulti una inabilità permanente che complessivamente superi
detta percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione
dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla
retribuzione percepita all'epoca in cui questo si è verificato.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 1989, n. 318, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo
il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un
precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a
quella già erogatagli.
Articolo 81
Nel caso di infortunio
indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si
abbia concorso di inabilità determinato dalla preesistenza di una lesione
invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione di un'indennità per
inabilità permanente da infortunio sul lavoro a norma del regio decreto
31 gennaio 1904, n. 51, la rendita a seguito del nuovo infortunio è
liquidata in base all'inabilità complessiva secondo le disposizioni
dell'art. 80.
Quando per l'infortunio precedente sia erogato un assegno continuativo
mensile, ai sensi dell'art. 124, l'importo della rendita, determinato come
nel precedente comma, è diminuito di quello dell'assegno predetto.
Articolo 82
In caso di nuovo infortunio
indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si
abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla
liquidazione di una rendita riscattata, si procede secondo il criterio
stabilito dall'art. 80.
Articolo 83
La misura della rendita di
inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o
per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di
aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione
nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si
tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato
luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere
soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del
minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e
deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è
verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti
anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della
domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in
parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione
della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni
dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di
controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'Istituto
assicuratore. In caso di rifiuto l'Istituto assicuratore può disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima
revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno
dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione
della rendita, ciascuna delle successive revisioni non può essere
richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la
revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla
fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi
di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato,
dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi
che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita,
dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia
professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato
stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della
rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la
revisione della rendita in caso di aggravamento.
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la
misura della rendita d'inabilità è quella stabilita dalle tabelle in
vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di
aggravamento.
Articolo 84
Qualora in seguito a
revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto
dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di
tempo nel quale è stata richiesta la revisione.
Articolo 85
Se l'infortunio ha per
conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una
rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per
cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli
da 116 a 120:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo
matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre
annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o
riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di
età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i
genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli
adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al
momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono
corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se
studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale
del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti
universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è
loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti
di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti
alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti
alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento
a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico
del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento
a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo
carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a
ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera
retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta
superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte
entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a
cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla
concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite
non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi
diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno
di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in
mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai
fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai
precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti,
l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in
occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla
spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i
superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima
l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad
una mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri
discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i
genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli
esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli
affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati (1)
(2) (3) .
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 10 maggio 1982, n. 251.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1985, n. 360, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale
dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per
cento della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all'orfano
dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.
(3) A norma dell'articolo 3 del D.M. 31 luglio 2003 l'assegno di cui al
presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2003 e relativamente al
settore industria, è fissato in euro 1.597,35.
Articolo 86
L'istituto assicuratore è
tenuto a prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel
presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 e 88, le cure
mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità
temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al
recupero della capacità lavorativa.
Articolo 87
L'infortunato non può,
senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e
chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.
L'accertamento dei motivi del rifiuto o dell'elusione delle cure
prescritte è demandato, in caso di contestazione, al giudizio di un
collegio arbitrale composto di un medico designato dall'Istituto
assicuratore, di un medico designato dall'infortunato o dall'ente di
patrocinio che lo rappresenta o, in mancanza, dal presidente del Tribunale
e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal Ministero
della sanità; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta
del terzo arbitro, questi è designato dal Ministero della sanità.
Il giudizio è promosso dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato nel
termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla constatazione del
rifiuto.
Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o la elusione delle cure
prescritte da parte dell'infortunato importano la perdita del diritto
all'indennità per inabilità temporanea e la riduzione della rendita a
quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si
fosse sottoposto alle cure prescritte.
Articolo 88
Per l'esecuzione delle cure
di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento,
l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in una
clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'Istituto medesimo.
Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa di degenza è
applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione e quando
l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la tariffa minima
che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.
Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che
questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a
suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e
quella che avrebbe sostenuto l'Istituto assicuratore, se avesse provveduto
direttamente alla cura.
L'Istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma precedente, ha
diritto di disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora
sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'Istituto
assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un
collegio arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le
modalità stabilite in detto articolo.
Articolo 89
Anche dopo la costituzione
della rendita di inabilità l'Istituto assicuratore dispone che
l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando
siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa.
Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa
attendere al proprio lavoro, l'Istituto assicuratore integra la rendita di
inabilità fino alla misura massima dell'indennità per inabilità
temporanea assoluta.
In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo
comma si provvede a norma dell'art. 87.
Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto,
l'Istituto assicuratore può disporre la riduzione della rendita di
inabilità in misura da determinarsi dal collegio stesso.
Sono applicabili per le cure chirurgiche di cui al presente articolo le
disposizioni dell'articolo precedente.
L'Istituto assicuratore può anche stipulare accordi con Istituti all'uopo
autorizzati per facilitare la rieducazione professionale.
La stipulazione di detti accordi deve essere preventivamente autorizzata,
di volta in volta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 90
L'Istituto assicuratore è
tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e
degli apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilità, nonché alla
rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito
dall'Istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli
apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di inefficienza o di
rottura non imputabili all'infortunato.
Articolo 91
Nel caso di infortunio che
abbia causato ernia addominale, l'Istituto assicuratore è tenuto solo
alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento dell'indennità per
l'inabilità temporanea, fermo restando il disposto dell'art. 72.
Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è dovuta la rendita di
inabilità nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento
dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa l'operabilità,
la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità
dell'art. 87.
Articolo 92
L'Istituto assicuratore
provvede ai servizi per la prestazione dei soccorsi di urgenza a mezzo di
propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o sanitari locali.
Qualora l'Istituto non possa provvedere, provvede il datore di lavoro con
propri mezzi e l'Istituto stesso gli rimborsa la spesa che avrebbe
sostenuto se avesse direttamente prestato i soccorsi di urgenza.
Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al trasporto
dell'infortunato, rimanendo a suo carico le relative spese.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo e in modo
visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura
designati dall'Istituto assicuratore.
Articolo 93
Per i servizi di
salvataggio e di pronto soccorso nelle miniere di zolfo in Sicilia si
applicano le speciali norme vigenti in materia.
Articolo 94
Le Amministrazioni
ospedaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali le persone
colpite da infortunio sul lavoro e debbono dare notizia immediatamente, e
comunque entro due giorni, del ricovero all'Istituto assicuratore, anche
ai fini del pagamento delle spese di spedalità da parte dell'Istituto
stesso, quando si tratti di infortunio indennizzabile ai termini del
presente titolo ed il ricovero sia stato disposto o approvato
dall'Istituto assicuratore.
L'Istituto assicuratore ha diritto di far visitare da medici di propria
fiducia gli infortunati degenti in ospedali.
I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati
attestanti la lesione da infortunio, con diritto ai compensi stabiliti a
norma dell'art. 88.
Le Amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare visione
all'Istituto assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei
documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da esse
ricoverati e, se richiesta, di rilasciare copia integrale degli stessi.
Analogo obbligo spetta, nei confronti dell'infortunato o dei superstiti,
ai luoghi di cura dell'Istituto assicuratore.
Articolo 95
L'Istituto assicuratore ha
il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse
siano praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo
di cura designato dall'Istituto medesimo. A tal fine i luoghi di cura e i
medici privati debbono permettere tutti gli accertamenti disposti
dall'Istituto e fornire allo stesso tutte le notizie, gli elementi e i
documenti da esso richiesti.
In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.
Articolo 96
Se nel Comune o nella
Provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati
dall'Istituto assicuratore, e l'infortunato, tempestivamente avvertito, si
avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a
carico dell'infortunato salvo quanto dispone il secondo comma dell'art.
88.
Articolo 97
Gli ufficiali sanitari e i
medici condotti non possono rifiutarsi di prestare i primi soccorsi agli
infortunati sul lavoro e sono tenuti a rilasciare i relativi certificati.
I compensi spettanti per le prestazioni di cui al precedente comma sono
corrisposti dall'Istituto assicuratore nella misura da stabilirsi con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la
sanità.
Articolo 98
I compensi ai sanitari
componenti il collegio arbitrale di cui agli artt. 87, 88 e 89 sono
liquidati dal presidente del Tribunale nelle misure stabilite dalla
tariffa nazionale per le prestazioni mediche di cui alla legge 21 febbraio
1963, n. 244.
Il presidente del Tribunale decide circa l'onere dei predetti compensi e
delle eventuali spese da lui contestualmente liquidate.
Articolo 99
Contro il rifiuto
dell'assistenza sanitaria da parte dell'Istituto assicuratore e contro i
provvedimenti dell'Istituto stesso circa la natura ed i limiti delle
prestazioni di carattere sanitario a favore dell'infortunato, quando, ai
termini del presente titolo, non si debba costituire il collegio arbitrale
previsto dall'art. 87, è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Articolo 100
Ricevuta la denuncia
dell'infortunio col certificato medico attestante che l'assicurato non è
in grado di recarsi al lavoro, l'Istituto assicuratore, accertata la
indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del presente titolo, provvede
affinché, entro il più breve termine, e in ogni caso non oltre il
ventesimo giorno da quello dell'infortunio, sia pagata all'infortunato
l'indennità per inabilità temporanea.
Articolo 101
Qualora l'Istituto
assicuratore ritenga di non essere obbligato a corrispondere le
prestazioni, deve darne comunicazione all'infortunato o agli aventi
diritto, specificando i motivi del provvedimento adottato.
Articolo 102
Ricevuto il certificato
medico costatante l'esito definitivo della lesione, l'Istituto
assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della
cessazione l'indennità per inabilità temporanea e se siano o no
prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi
del presente titolo.
Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'Istituto assicuratore
procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado
dell'inabilità permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento del certificato medico di cui al comma precedente,
comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità,
indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione.
Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado
di inabilità permanente, l'Istituto assicuratore liquida una rendita in
misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto
all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.
Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dall'infortunato, ove
questi convenga in giudizio l'Istituto assicuratore, quest'ultimo, fino
all'esito del giudizio, è tenuto a corrispondere la rendita liquidata.
Articolo 103
L'infortunato, nei riguardi
del quale sia stata accertata un'inabilità permanente indennizzabile,
deve presentare all'Istituto assicuratore, agli effetti della liquidazione
delle quote integrative, la richiesta documentazione anagrafica.
Articolo 104
L'infortunato, il quale non
riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di
non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di
cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza
di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita
provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica
all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con
lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene
giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui
si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene
essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato
medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della
ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta
non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio
l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra
senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le
comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma
precedente.
Articolo 105
Nel caso in cui
l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85
debbono presentare all'Istituto assicuratore gli atti e i documenti
comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata
l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla
liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della
morte.
In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora
sorga contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni
dell'articolo precedente.
Articolo 106
Agli effetti dell'art. 85,
la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si
trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento
di essi concorreva in modo efficiente il defunto.
Agli effetti dell'art. 85, secondo comma del n. 1, l'attitudine al lavoro
si considera in ogni caso ridotta permanentemente a meno di un terzo
quando il vedovo abbia raggiunto i sessantacinque anni di età al momento
della morte della moglie per infortunio.
Per l'accertamento della vivenza a carico l'Istituto assicuratore può
assumere le notizie del caso presso gli uffici comunali, presso gli uffici
delle imposte e presso altri uffici pubblici e può chiedere per le
indagini del caso l'intervento dell'Arma dei carabinieri.
Gli uffici comunali debbono fornire agli Istituti assicuratori le notizie
che siano da essi richieste in ordine alla vivenza a carico di cui
all'art. 85 e debbono, altresì, rilasciare gratuitamente i certificati di
esistenza in vita, gli stati di famiglia e gli atti di nascita ad essi
richiesti dagli Istituti assicuratori medesimi o dai titolari di rendite,
ai fini del pagamento delle rate di rendita.
Articolo 107
Le rendite di inabilità
permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili
(1).
In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli
eredi la rata in corso.
(1) Comma così sostituito dal d.m. 26 gennaio 1988.
Articolo 108
Per le indennità dovute in
base al presente titolo l'avente diritto non può rilasciare procura ad
esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle
persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennità medesima.
Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito rilasciare la procura
predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. In
questo caso la procura è vistata dal sindaco o, nel caso di residenza
fuori del territorio nazionale, dall'autorità consolare italiana.
Articolo 109
Sono nulle le obbligazioni
contratte per remunerazione di intermediari che abbiano preso interesse
alla liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate dal presente
titolo.
Sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 120.000 (1):
a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati
ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati
nel comma precedente;
b) coloro che, per ragioni del loro ufficio, avendo notizia degli
infortuni avvenuti, ne abbiano informato intermediari per metterli in
grado di offrire l'opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).
(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art.
35, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo
comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell'art. 10 della medesima
l. 689/1981, la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
Articolo 110
Il credito delle indennità
fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo né
può essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle
quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in
giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente
dall'esecuzione del presente decreto (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 1973, n. 55, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
limitatamente alla disposizione "tranne che per spese di giudizio
alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in
giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente
dall'esecuzione del presente decreto". La stessa Corte, con sentenza
22 dicembre 1989, n. 572, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente articolo, nella parte in cui non consente, entro i limiti
stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, la
pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite
erogate dall'INAIl.
Articolo 111
Il procedimento contenzioso
non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche
prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle
indennità.
La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa
durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.
Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di
centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di
duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini
senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di
proporre la azione giudiziaria.
Articolo 112
L'azione per conseguire le
prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni
dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia
professionale (1).
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme
dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel
termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento
(2).
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente
titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono
essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi
previsti negli artt. 10 e 11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli
aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio
disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o
proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità
delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorso
tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere
per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui
all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno
nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1969, n. 116, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. Con
sentenza 21 maggio 1986, n. 129, la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che il
termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le
prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del
deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella
cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso
e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza in discussione.
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1990,
n. 544, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria
decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la
malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo,
esame autoptico.
(2) Termine elevato a tre anni dall'art. 4, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663,
conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33, e poi a dieci anni dall'art. 12, d.l.
30 dicembre 1987, n. 536, conv. in l. 29 febbraio 1988, n. 48.
Articolo 113
Ai fini dell'applicazione
degli artt. 91, 92 e 96 del Codice di procedura civile nelle controversie
riguardanti la liquidazione dell'indennità, il giudice può anche tener
conto della misura dell'indennità assegnata in confronto di quella
richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Articolo 114
È nullo qualsiasi patto
inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuirne la misura
stabilita nel presente titolo.
Le transazioni concernenti il diritto all'indennità o alla misura di essa
non sono valide senza l'omologazione del Tribunale del luogo dove si è
effettuata la transazione stessa. All'omologazione il Tribunale provvede
in camera di consiglio.
Articolo 115
Agli effetti della
determinazione della misura dell'indennità per inabilità temporanea,
della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti la
retribuzione da prendersi per base è accertata a norma degli articoli da
116 a 120 del presente decreto e dell'articolo 29 o, per la navigazione
marittima e la pesca marittima, degli artt. 31 e 32.
Articolo 116
Per la liquidazione delle
rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando
non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione
annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato
sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima
dell'infortunio.
Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto
periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno
stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle
retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si
valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo
effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma
che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di
lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il
guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso
successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo,
non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento
dei guadagni percepiti.
In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo
corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera
diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento
volte la retribuzione media giornaliera, aumentata del trenta per cento. A
questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno
a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza
dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulle retribuzioni assunte a base della
liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da
infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi
nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso (1).
Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera
precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque
per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione
media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per
gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i
coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato (1).
La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si
computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la
determinazione della retribuzione media giornaliera (1).
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della
pesca marittima la retribuzione massima risultante del terzo comma del
presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i
comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi
ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri
ufficiali.
Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il
quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del
presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma
del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate
variazioni salariali considerate dal decreto stesso (1).
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della
nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione
intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla
retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3
luglio 1980 (1) (2) .
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 10 maggio 1982, n. 251.
(2) Per la rivalutazione delle prestazioni economiche di cui al presente
articolo, a decorrere dal 1° luglio 2003 e relativamente al settore
industria, vedi articolo 1 del D.M. 31 luglio 2003.
Articolo 117
Per la liquidazione delle
indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione
del successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base è uguale
alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al
secondo comma dell'art. 116, calcolando, però, il guadagno medio orario
degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello
dell'infortunio.
Articolo 118
Con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere
stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o
dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali
per determinati lavori o per determinate località o anche per singole
imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera da assumere come
base della liquidazione delle indennità fermo rimanendo il disposto del
terzo comma dell'art. 116.
Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal
presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla
base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun
anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque
per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento
si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116 (1).
La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si
computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la
riliquidazione delle rendite (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 10 maggio 1982, n. 251.
Articolo 119
Se l'infortunato è
apprendista, o comunque minore degli anni diciotto, ha diritto alle cure
secondo il disposto dell'art. 86 e le prestazioni in denaro, commisurate
alla retribuzione sono così determinate:
a) l'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla
retribuzione effettiva secondo le norme dell'art. 117;
b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate
alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone
assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate
nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono
addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa
stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età
superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
Nei casi in cui le predette persone non percepiscono una retribuzione o
comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro
sono determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'art.
118 o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i
prestatori d'opera della stessa località occupati nella medesima
lavorazione e categoria.
Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'art. 116.
Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22, L. 19 gennaio
1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni
sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali è fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali è fissata in lire centottanta.
Articolo 120
Se la retribuzione
effettivamente corrisposta all'infortunato è superiore a quella
risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20 l'Istituto
assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo la
retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 50.
L'Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità
supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri
modi previsti dalle norme vigenti che la retribuzione presa a base della
liquidazione è inferiore a quella dovuta secondo legge, salvo anche in
questo caso, le sanzioni stabilite dall'art. 50.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi
previsti dall'art. 118.
Articolo 121
Nel caso in cui una nave
sia perduta, o possa considerarsi perduta secondo l'art. 162 del Codice
della navigazione, e dal giorno del naufragio, o da quello al quale si
riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi senza che
siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli aventi
diritto di cui all'art. 85 possono ottenere la liquidazione della indennità
assicurata per il caso di morte.
Il termine di tre anni fissato nell'art. 112 per la prescrizione
dell'azione per conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui scade il
detto termine di sei mesi.
Quando ritorni chi si credeva disperso o si vengano ad avere di lui
notizie certe, l'Istituto assicuratore cessa il pagamento della rendita già
liquidata e in base alle conseguenze dell'infortunio sono regolati i
rapporti fra l'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso le rate di
rendita e colui che si credeva disperso.
Articolo 122
Quando la morte
sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della
rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella
misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai
superstiti a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della
morte (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 1994, n. 14, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso
dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di
proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art.
85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data
dell'avvenuta comunicazione.
Articolo 123
Nel caso di morte di un
infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione dell'indennità
per inabilità temporanea o di pagamento della rendita di inabilità
permanente o mentre si svolgono le pratiche amministrative per la
liquidazione della rendita, l'Istituto, assicuratore, se gli risulti che i
superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena
venutone a conoscenza, dare notizie del decesso stesso ai superstiti, agli
effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo precedente.
In ogni caso il termine di cui all'articolo predetto decorre dal giorno
nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso.
Articolo 124
Con decorrenza dal 1°
luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia
professionale nell'industria già indennizzati in capitale, ai sensi della
legge 31 gennaio 1904, n. 51 del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, o
titolari di rendita vitalizia con grado di inabilità non inferiore al 50
per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire
dodicimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire
sedicimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire
trentaduemila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire
cinquantamila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia
indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo
76, lire cinquantamila, più lire trentacinquemila quale assegno per detta
assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a
concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche
sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 12 marzo 1968, n. 235. Vedi,
ora, l'art. 8, l. 27 dicembre 1975, n. 780.
Articolo 125
Le
indennità dell'assicurazione assorbono e sostituiscono fino alla
concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono
per legge o per contratti collettivi o per accordi economici essere
direttamente corrisposte, o sono di fatto corrisposte, dal datore di
lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale,
salvo i casi in cui, in virtù di contratti collettivi o di accordi
economici, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai
propri dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura
dell'intera retribuzione.
CAPO VI
ISTITUTI ASSICURATORI
Articolo 126
L'assicurazione secondo il
presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio
sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, salvo quanto dispone l'articolo seguente.
Articolo 127
Non sono assicurati presso
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
1) gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché
i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla
cui assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del regio
decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno
1933, n. 860; le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche
all'assicurazione di prestazioni supplementari previste da regolamenti
organici, da contratti collettivi, da convenzioni di arruolamento e di
ingaggi in favore delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione
presso le Casse predette;
2) (Omissis) (1);
3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.
Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata
con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte
delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al
trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la
sanità.
(1) Numero abrogato dall'art. 53, comma 7, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
Articolo 128
L'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può assumere, su
richiesta delle Casse di cui all'art. 127, il servizio della
corresponsione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti,
ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le vendite stesse
nel presente titolo; in tal caso le Casse versano al predetto Istituto i
valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle all'uopo
concordate fra gli enti interessati, e sono esonerate da qualsiasi obbligo
verso i titolari di esse. Fin quando non siano stabilite tali tabelle,
sono applicate quelle formate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro ai termini dell'art. 39.
Le Casse di cui all'art. 127, che intendono provvedere alla
riassicurazione parziale dei rischi da esse assunti in forza del presente
titolo, debbono stipulare la riassicurazione presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'Amministrazione interessata, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere incaricato,
con le modalità stabilite nel decreto stesso, di erogare le prestazioni
assicurative per infortuni in servizio o malattie professionali dovute
dalle Amministrazioni dello Stato, secondo i propri ordinamenti, a persone
non soggette all'obbligo dell'assicurazione disciplinata dal presente
titolo.
Articolo 129
Le Casse di cui al n. 1)
dell'art. 127 sono poste sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e si applicano ad esse le disposizioni dell'art.
13 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
Gli statuti delle Casse predette sono approvati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile,
sentito il Consiglio di Stato.
Le Casse rimettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i
propri bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie statistiche
che siano ad esse richieste da detto Ministero.
Articolo 130
Gli
impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro sono equiparati ai dipendenti dello Stato agli effetti del
trattamento tributario e delle disposizioni relative alla sequestrabilità
e cedibilità degli stipendi.
CAPO VII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo 131
Per le malattie
professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul
lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo.
Articolo 132
Gli artt. 80 e 81 si
applicano anche quando l'inabilità complessiva sia derivata in parte da
infortunio sul lavoro ed in parte da malattia professionale.
Articolo 133
La tutela assicurativa
contro le malattie professionali non comprende le conseguenze non
direttamente connesse alle malattie stesse.
Articolo 134
Le prestazioni per le
malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato
di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il
diritto alle prestazioni, sempreché l'inabilità o la morte si verifichi
entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella
tabella allegato n. 4 (1).
Le prestazioni sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia
precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini
del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il
periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella
lavorazione che abbia determinato la malattia.
Agli effetti del comma precedente, per malattia che può dar luogo ad una
ricaduta indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo
l'entrata in vigore delle norme che hanno esteso alla stessa
l'assicurazione obbligatoria.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, dalla
parola "sempreché" fino alla fine.
Articolo 135
La manifestazione della
malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di
completa astensione dal lavoro a causa della malattia.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta
dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella
lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della
malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è
presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico
(1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 206, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Articolo 136
Nel caso di inabilità
permanente al lavoro in conseguenza di malattia professionale, se il grado
dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono definitivo o
temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della
quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende
cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di
inabilità presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con
l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.
Le eventuali controversie sui provvedimenti adottati dall'Istituto
assicuratore in applicazione del precedente comma sono demandate ad un
collegio arbitrale costituito con le modalità stabilite dall'art. 87; il
collegio determina la misura della riduzione della rendita.
Articolo 137
La misura della rendita di
inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del
titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in
caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in
seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della
rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato
dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della
rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero
dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e
deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è
verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale
e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi
entro novanta giorni dal ricevimento di essa.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in
parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della
rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni
dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di
controllo che siano disposte, ai fini del presente articolo, dall'Istituto
assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano
trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità
temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia
trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia
professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere
richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente,
mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il
termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.
La relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre
un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma
precedente.
Articolo 138
L'Istituto assicuratore può
prendere visione dei referti relativi alle visite mediche preventive e
periodiche previste dalle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e di
igiene del lavoro.
Articolo 139
È
obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia
delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da
approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di
sanità.
La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro (1) competente
per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico
provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni (2).
Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto
dall'art. 33 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per
l'igiene del lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o
dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni (1) (3 ) .
(1) Ora, Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
(2) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 26, d.lg. 19 dicembre
1994, n. 758.
(3 ) Vedi, anche, il D.M. 27 aprile 2004.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SILICOSI E L'ASBESTOSI
Articolo 140
Nell'assicurazione
obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del
presente decreto è compresa la silicosi, contratta nell'esercizio dei
lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra
quelli previsti dall'art. 1.
La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni, su proposta
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
qualora sussistano altri lavori che espongano al rischio della silicosi
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 27 dicembre 1975, n. 780.
Articolo 141
Per la silicosi e
l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni
concernenti gli infortuni sul lavoro e le altre malattie professionali,
valgono le disposizioni particolari contenute nel presente capo.
Articolo 142
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, l. 27 dicembre 1975, n. 780.
Articolo 143
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, l. 27 dicembre 1975, n. 780.
Articolo 144
Nell'assicurazione
obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del
presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei
lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra
quelli previsti dall'art. 1.
La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
qualora sussistano altri lavori che espongono al rischio dell'asbestosi
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 27 dicembre 1975, n. 780.
Articolo 145
Le prestazioni assicurative
sono dovute:
a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi con le loro conseguenze
dirette da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al
lavoro superiore al 20 per cento (1);
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme
morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si
procederà alla valutazione globale del danno.
Le prestazioni di cui alla lett. b) del comma precedente si intendono
dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi,
associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e
cardiocircolatorio (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 1981, n. 64, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella
parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso
di silicosi o asbestosi, un grado di inabilità permanente superiore al
20%, anziché al 10%.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 27 dicembre 1975, n. 780.
Articolo 146
La misura della rendita di
inabilità permanente da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su
richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'istituto
assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al
lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche
del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento,
questo sia derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato luogo
alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale
peggioramento assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità
complessiva da valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145,
le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme morbose
dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio. La rendita può anche
essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti
del minimo indennizzabile (1).
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di
controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto
assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno
dalla data della manifestazione della malattia o dopo almeno sei mesi da
quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive
revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla
precedente.
In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a carattere tisiogeno
evolutivo, le revisioni di cui al presente articolo possono aver luogo
anche fuori dei termini ivi previsti.
Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste o
disposte anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della
domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
(1) Comma così sostituito dall'art. 5, l. 27 dicembre 1975, n. 780.
Articolo 147
Ferme le altre disposizioni
dell'art. 116, la retribuzione annua da assumersi a base per la
liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte
conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella percepita dal lavoratore,
sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione
della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito
alle lavorazioni di cui all'art. 140.
Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono
delle lavorazioni predette, durante il periodo di disoccupazione o di
occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai
sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base la
retribuzione percepita, sia in danaro, sia in natura, alla data della
manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima località e nella
medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data
dell'abbandono delle lavorazioni stesse.
Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono
delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data
della manifestazione medesima si trovi occupato in attività soggetta
all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente
decreto, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che
sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione
fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, però,
tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla
data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima
retribuzione.
Articolo 148
Gli accertamenti
diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nel presente capo sono,
in ogni caso denunciato, di competenza dell'Istituto assicuratore e così
pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto da silicosi o
da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, purché sussistano le
condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Ove non sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, gli
accertamenti diagnostici e le cure di cui al comma precedente sono erogati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo rimborso da parte
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici
l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'Istituto assicuratore
gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un assegno giornaliero
nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità
temporanea assoluta.
Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un
istituto di cura, egli ha diritto ad un assegno giornaliero corrispondente
alla indennità di cui all'art. 72.
Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'assicurato sia già
titolare di una rendita per inabilità, si applica la disposizione
dell'art. 89.
Articolo 149
Ai fini dell'applicazione
del primo comma dell'art. 148, le contestazioni tra l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale sulla diagnosi di silicosi o asbestosi associate
a tubercolosi in fase attiva sono sottoposte alla decisione, in via
amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nelle more della decisione, l'interessato è assistito dall'Istituto
assicuratore al quale il caso è stato inizialmente denunciato.
Articolo 150
Quando l'assicurato
abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella
quale ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze
dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque
grado, purché non superiore all'ottanta per cento e, per le malattie
denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, con menomazione
dell’integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al
60 per cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un
anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possano
spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le
condizioni di famiglia, una rendita di passaggio (1).
Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di
cui all'art. 140, tale rendita è pari ai due terzi della differenza in
meno tra la retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 116,
comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della
lavorazione morbigena e quella, determinata allo stesso modo, percepita
per la nuova occupazione.
Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la
rendita medesima è pari ai due terzi della retribuzione giornaliera,
determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta
giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente
dalla relativa indennità di disoccupazione.
Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il trattamento
previsto nel secondo comma.
La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il
termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata
e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva
lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'art. 140, risulti dannosa
all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia (2).
La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che,
sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità
lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova
occupazione o con l'indennità di disoccupazione, non superi la
retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha
contratto la malattia.
La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora
il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca
del relativo assegno giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal
giorno successivo alla data di cessazione dell'assegno medesimo.
(1) Comma modificato dall' articolo 13-bis del D.Lgs. 23 febbraio
2000, n. 38, inserito articolo 1, comma 782, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 178, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche
quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma dello
stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso
prescritte.
Articolo 151
Per ottenere la
liquidazione della rendita di passaggio di cui all'art. 150, l'assicurato
deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di
centottanta giorni dalla data in cui, a seguito dell'esito degli
accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia trovato
occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8
o se sia disoccupato.
La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante
l'abbandono della lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione, deve
essere accompagnata:
a) nel caso in cui l'assicurato abbia trovato occupazione in altra
lavorazione non prevista dalla tabella sopra richiamata, dalla
dichiarazione del datore di lavoro sulla natura della nuova lavorazione e
sulla misura della retribuzione relativa;
b) nel caso in cui l'assicurato sia disoccupato, da relativa attestazione
degli organi competenti.
Articolo 152
In conformità di quanto
previsto all'art. 16, l'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza
che non si sia provveduto alla denuncia delle lavorazioni specificate
nella tabella allegato n. 8, diffida il datore di lavoro, fissandogli il
termine di dieci giorni per l'adempimento.
Il ricorso all'Ispettorato del lavoro (1) contro la diffida dell'Istituto
assicuratore e quello al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
contro la decisione dell'Ispettorato del lavoro non sospendono
l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche, salvo che i
detti organi non ritengano di disporre la sospensione dell'esecuzione
medesima.
L'azione avanti l'autorità giudiziaria non esime il datore di lavoro
dall'obbligo di provvedere all'esecuzione delle visite mediche preventive
o periodiche indicate nei precedenti commi.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 153
I datori di lavoro, che
svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a
corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza
dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di
silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il
rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello
stesso stabilimento, opificio, cantiere ecc. (1).
A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto
assicuratore, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 12,
tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione
del rischio.
(1) Comma così sostituito dall'art. 10, l. 27 dicembre 1975, n. 780.
Articolo 154
I criteri per la
determinazione del premio supplementare di cui al precedente articolo, la
misura di esso e le modalità della sua applicazione sono stabiliti con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
Articolo 155
Ferme restando nel resto le
disposizioni degli artt. 10 e 11, la responsabilità civile del datore di
lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si
siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di
sicurezza di cui all'art. 173.
Articolo 156
I datori di lavoro sono
tenuti, nell'effettuare le registrazioni sui libri di paga ai sensi
dell'art. 20, a raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti
il rischio della silicosi e dell'asbestosi, secondo la loro adibizione ai
singoli reparti delle lavorazioni medesime.
Articolo 157
I lavoratori, prima di
essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 140, e comunque non oltre
cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse,
debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita
medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a ciò
autorizzati, secondo le modalità di cui agli artt. 158 e seguenti, allo
scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette.
Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad
un anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A seguito di
tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le
modalità di cui all'articolo seguente.
Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti
prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli più brevi di un anno,
una di dette visite è sostituita da quella annuale prevista nel comma
precedente.
Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i
lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a
tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo
comma, il lavoratore può richiedere con istanza motivata all'Ispettorato
del lavoro territorialmente competente (1) un nuovo accertamento, avente
carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente con le modalità cui
agli artt. 160 e seguenti.
Il collegio è composto da un ispettore medico del lavoro, che lo
presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico
designato dal datore di lavoro.
Le spese per il funzionamento del collegio medico di cui al precedente
comma, sono a carico di un fondo all'uopo costituito presso ciascun
Ispettorato del lavoro (1) con il concorso dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, secondo modalità da determinarsi con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 158
Alla visita medica
prescritta dal primo comma dell'articolo precedente debbono essere
sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta
all'obbligo assicurativo contro la silicosi e l'asbestosi.
Il datore di lavoro è esonerato dal fare eseguire la suddetta visita
quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad
un anno, a cura di precedente datore di lavoro, purché questa condizione
possa essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione
di cui all'art. 162. L'attestazione è conservata dal datore di lavoro
stesso ai fini della vigilanza.
Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo è eseguita ai
sensi del comma secondo dell'art. 157 non oltre un anno dalla data della
precedente visita.
Articolo 159
La richiesta delle visite
mediche di cui all'art. 157 è fatta dal datore di lavoro al medico di
fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma dell'art. 161, allegando
alla richiesta stessa la precedente attestazione medica eventualmente in
suo possesso.
Articolo 160
La visita medica di cui
all'art. 157, comprende, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del
torace comprendente l'intero ambito polmonare.
L'Ispettorato del lavoro (1) può autorizzare a sostituire la radiografia
del torace con l'esame schermografico, purché lo schermogramma non abbia
formato inferiore a millimetri settanta per settanta.
Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta l'accertamento di cui al
primo comma dell'art. 157 deve essere eseguita, entro quindici giorni
dalla schermografia, una radiografia.
Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su
apposito registro a numerazione progressiva, le generalità del
lavoratore, il nome del radiologo, il luogo e la data dell'accertamento ed
il numero dello schermogramma o del radiogramma.
In ogni schermogramma o radiogramma è indicata, oltre al numero, la data
in cui viene eseguito.
(1) Ora, Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 161
Gli enti che intendono
ottenere l'autorizzazione a compiere gli esami medici di cui al presente
capo debbono essere autorizzati dall'Ispettorato del lavoro (1)
competente, il quale, previo accertamento dell'adeguata organizzazione ed
attrezzatura dell'ente stesso, decide di concerto con il medico
provinciale.
Gli enti che, oltre l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni,
intendono operare in tutto il territorio nazionale debbono essere
autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito
il Ministero della sanità.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 162
I rilievi clinici e
radiologici eseguiti ai sensi dell'art. 160 sono riportati dal medico su
di una scheda personale conforme al modello A, allegato n. 9.
Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui
all'art. 157, conforme al modello B, allegato n. 10.
Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o
asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se
iniziale, la suddetta attestazione è redatta secondo il modello C,
allegato n. 10, contenente la precisazione che il lavoratore non può
essere assunto o permanere nelle lavorazioni medesime ai sensi del quarto
comma del richiamato art. 157.
L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla data
in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del risultato degli
accertamenti.
La scheda, l'originale ed una copia firmata dell'attestazione, nonché i
documenti radiografici e schermografici, sono trasmessi, entro dieci
giorni dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o dell'ente
che li ha eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a far
pervenire la copia dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento,
al lavoratore interessato ed a conservare i documenti originali,
unitamente al registro di cui all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il
lavoro per un periodo di almeno sette anni, nonché a presentarli ad ogni
richiesta dell'Ispettorato del lavoro (1) o del Distretto minerario.
L'Ispettorato del lavoro (1) può autorizzare la conservazione dei
documenti e del registro predetti in altro luogo.
(1) Ora, Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 163
Quando dalla visita medica
il lavoratore sia risultato affetto da silicosi o da asbestosi, anche se
iniziale, deve essere trasmessa al datore di lavoro, con i documenti di
cui all'ultimo comma dell'articolo precedente anche una seconda copia
dell'attestazione, da inviare all'Ispettorato del lavoro (1) entro cinque
giorni dal ricevimento.
(1) Ora, Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 164
Su istanza del lavoratore,
che intende richiedere l'accertamento collegiale di cui al quinto comma
dell'art. 157 il datore di lavoro deve rilasciare entro cinque giorni dal
ricevimento dell'istanza medesima copia della scheda di cui al primo comma
dell'art. 162.
Articolo 165
Il lavoratore, che richiede
l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 157, deve
indicare il nome del medico di sua fiducia, che lo rappresenta nel
collegio.
L'Ispettorato del lavoro (1), entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta, procede alla costituzione del collegio, dandone avviso al
datore di lavoro che deve designare il proprio rappresentante sanitario
nel collegio medesimo e trasmettere entro dieci giorni all'Ispettorato (1)
la scheda di cui al primo comma dell'art. 162 e tutti gli altri documenti
e dati relativi agli accertamenti stessi.
(1) Ora, Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 166
Il collegio medico, entro
venti giorni dalla sua costituzione, comunica le proprie decisioni
all'Ispettorato del lavoro (1), che provvede a notificarle alle parti,
restituendo ad esse i documenti esibiti dopo aver annotato le conclusioni
del collegio sulla scheda di cui al primo comma dell'art. 162.
(1) Ora, Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 167
I compensi spettanti ai
componenti del collegio di cui al sesto comma dell'art. 157 sono stabiliti
nella misura prevista dalle disposizioni relative alla tariffa nazionale
per le prestazioni mediche.
Articolo 168
Indipendentemente dagli
accertamenti medici contemplati nell'art. 157, l'Ispettorato del lavoro
(1) competente per territorio può con motivata ordinanza prescrivere
visite di controllo sulla salute dei lavoratori. Agli effetti del secondo
comma dell'art. 157 le visite di controllo disposte dall'Ispettorato del
lavoro (1) valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul
datore di lavoro.
I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e
periodiche di cui all'art. 157 debbono essere portati a conoscenza delle
persone e degli enti indicati nell'art. 161, con le modalità e i termini
ivi stabiliti.
Il lavoratore, qualora non accetti i risultati delle visite di controllo
può richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al
quinto comma dell'art. 157.
(1) Ora, Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 169
L'Ispettorato del lavoro
(1), direttamente o su richiesta del competente Distretto minerario, può
disporre con motivata ordinanza che le visite di controllo di cui
all'articolo precedente siano eseguite da medici da esso designati per
tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente ad una parte di
essi.
(1) Ora, Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 170
La facoltà di prendere
visione dei referti relativi alle visite mediche, prevista per l'Istituto
assicuratore dall'art. 138, sussiste anche nei riguardi degli accertamenti
disposti a norma del presente capo.
Articolo 171
Il Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentito l'Ispettorato medico centrale, ha facoltà
di emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle
visite mediche di cui al presente capo, anche allo scopo di rendere,
quanto più possibile, uniforme il metodo di rilevazione dei dati
obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici.
Articolo 172
Il lavoratore, che rifiuti
di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli
artt. 157 e seguenti, non può continuare ad essere adibito alle
lavorazioni di cui alla tabella allegato n. 8.
Articolo 173
Le disposizioni
particolari, concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche
e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione
a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni, sono
prescritte da regolamenti speciali, da emanarsi con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per la sanità.
Articolo 174
Agli effetti dell'art. 155,
in attesa dell'emanazione delle disposizioni particolari di prevenzione e
di sicurezza di cui all'articolo precedente, valgono le disposizioni
protettive contenute nel regolamento generale per l'igiene del lavoro
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303.
Articolo 175
Il datore di lavoro, che
ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di
cui all'art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall'art. 157, o che
adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da
silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva
anche se iniziale, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per ciascun lavoratore
nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione (1).
(1) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 26, d.lg. 19 dicembre
1994, n. 758.
Articolo 176
Salvo quanto disposto
dall'articolo precedente e salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo è punito con la
sanzione amministrativa da lire 6.000 a lire 60.000 (1) per ciascun
lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.
L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire
240.000 (1).
(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art.
35, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo
comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell'art. 10 della medesima
l. 689/1981, la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
Articolo 177
Presso
la Cassa depositi e prestiti è istituita una Sezione distinta del Fondo
speciale infortuni di cui all'art. 197, cui debbono affluire le ammende
riscosse per le violazioni delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e del
presente capo affinché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
possa, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, erogare somme
per sussidiare:
a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o la asbestosi si sia
manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione
delle lavorazioni indicate nella tabella allegata alla legge 12 aprile
1943, n. 455 e successive modificazioni e integrazioni;
b) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in
quanto la denuncia non è stata presentata entro il periodo massimo di
indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella
tabella predetta;
c) lavoratori assicurati o loro superstiti che, per effetto del lungo
intervallo tra l'ultima occupazione in lavorazione nocive e la
manifestazione della malattia, abbiano ricevuto liquidazione delle
indennità per inabilità permanente o per morte sulla base di una
retribuzione notevolmente svalutata;
d) lavoratori emigrati, che, rientrati in Patria, siano riconosciuti
affetti da silicosi o da asbestosi con inabilità permanente superiore al
venti per cento, non indennizzata nel Paese dal quale essi provengono.
Con i fondi di detta Sezione sarà provveduto altresì:
e) al rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro delle spese sostenute per la cura dei lavoratori,
affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva,
per i quali non sussistano le condizioni previste dall'art. 148, per il
diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi;
f) all'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle
ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi.
CAPO IX
ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI
Articolo 178
Presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è istituita una
speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le
forme stabilite dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla cura, alla rieducazione,
qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento
professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale dei grandi
invalidi del lavoro.
Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo
assicurati in base al regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, al R.D. 17
agosto 1935, n. 1765, al D.Lgs.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450 e loro
successive modificazioni ed integrazioni, o al presente decreto abbiano
subito o subiscano un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al
lavoro di almeno quattro quintie, per gli infortuni sul lavoro
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal
1º gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione
dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento
(1).
Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici
della speciale gestione possono essere ammessi, su deliberazione del
Comitato tecnico di cui all'art. 3 del D.Lgs.CPS. 13 maggio 1947, n. 438,
alle cure chirurgiche, mediche, ortopediche, fisio ed ergoterapiche, alla
fornitura di protesi e di altri apparecchi diretti al massimo possibile
recupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto
l'Istituto assicuratore a termine del presente decreto, nonché ad altre
prestazioni deliberate dal Comitato tecnico stesso, anche invalidi ai
quali sia stata riconosciuta dall'Istituto assicuratore un'inabilità
inferiore ai quattro quinti.
(1) Comma modificato dall' articolo 13-bis del D.Lgs. 23 febbraio
2000, n. 38, inserito articolo 1, comma 782, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 179
Gli invalidi con riduzione
di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda,
purché avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o
dalla data di completamento delle cure indicate agli articoli 89 e 178,
possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di
qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in
attività lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue
capacità, secondo le possibilità di occupazione del mercato del lavoro.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce annualmente,
sentito il Ministero della sanità, un piano organico dei corsi di
addestramento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi di
cui al comma precedente.
Su tali piani deve essere acquisito, altresì, il parere dell'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. È fatta salva la facoltà
dell'Associazione suddetta di istituire per proprio conto corsi di
addestramento ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335.
I partecipanti ai predetti corsi fruiscono del trattamento previsto dagli
artt. 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Articolo 180
Nei casi in cui non sia
applicabile, per le limitazioni previste dall'art. 2, secondo comma,
D.Lgs.CPS. 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione
obbligatoria nelle imprese private, l'Associazione nazionale mutilati ed
invalidi del lavoro è autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni
di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore
a lire quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e
condizioni.
Le modalità per l'erogazione di tale assegno sono deliberate
dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale.
Articolo 181
Per i compiti di cui agli
artt. 179 e 180 e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge
21 marzo 1958, n. 335, si provvede con un'addizionale in misura pari all'1
per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi
previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335.
Dal gettito della predetta addizionale viene annualmente prelevato e
versato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle somme
occorrenti per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli
invalidi del lavoro a norma dell'art. 179. L'ammontare è da stabilirsi
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base
del piano di cui all'art. 179.
L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, è devoluta
all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro per i suoi
compiti istituzionali e per quelli previsti dall'articolo precedente.
Articolo 182
L'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di
cui all'art. 178:
a) con i mezzi stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione
sul bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso;
b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e
Amministrazioni di cui all'articolo 127 nella misura da stabilirsi di anno
in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al
costo medio pro-capite dell'assistenza erogata a tutti gli invalidi;
c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni
di terzi.
Articolo 183
Il Comitato di cui all'art.
178 ha facoltà di stabilire che, nei casi di ricovero dei grandi invalidi
titolari di rendita di inabilità si applicano le disposizioni dell'art.
72.
Articolo 184
Le Casse, Aziende ed
Amministrazioni previste dai nn. 1) e 2) dell'art. 127 hanno l'obbligo di
denunciare alla gestione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro,
istituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul
lavoro o a malattia professionale abbiano subìto un'inabilità permanente
di almeno, l'ottanta per cento. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni
predette debbono anche fornire alla detta gestione tutte le notizie ed
informazioni ad esse richieste dalla gestione stessa.
Articolo 185
Nell'erogazione delle
prestazioni viene tenuto conto, come titolo di preferenza, del grado di
inabilità della natura della lesione e, in genere, delle condizioni
fisiche attuali dell'invalido, nonché delle condizioni economiche e
familiari di esso.
Articolo 186
I ricorsi contro il rifiuto
delle prestazioni assistenziali da parte della gestione o circa la natura
e i limiti delle prestazioni stesse sono demandati alla decisione del
Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178. Contro le decisioni del
Comitato è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Articolo 187
Il Comitato di cui al terzo
comma dell'art. 178 preposto alla gestione delibera:
1) sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e limiti di essa;
2) sui ricorsi di cui all'articolo precedente;
3) sulla compilazione di regolamenti interni;
4) su convenzioni da stipulare con Enti ed Istituzioni forniti di mezzi
idonei per l'assistenza;
5) su quanto attiene, in genere, al funzionamento della gestione.
Il Comitato predispone il conto preventivo ed il conto consuntivo della
gestione e propone la misura del contributo a carico degli Istituti
assicuratori ai sensi dell'art. 182.
Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si
applicano le disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che disciplinano detta
materia per il Comitato esecutivo dell'Istituto medesimo.
Articolo 188
Il conto consuntivo della
gestione forma parte integrante del bilancio dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Articolo 189
Ai
servizi della gestione si provvede per mezzo degli uffici e con il
personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro.
CAPO X
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 190
Le disposizioni del
presente titolo si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle
Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima e alla
pesca marittima, nonché ai detenuti ed alle categorie in genere
assicurate nei modi previsti dall'art. 127.
Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo Stato
può provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative
norme sono emanate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con i Ministri per il lavoro e
la previdenza sociale e per la pubblica istruzione.
Articolo 191
Gli oneri derivanti allo
Stato ed alle Aziende autonome statali faranno carico ai normali
stanziamenti di bilancio.
Articolo 192
Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente
decreto, le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
provvedono secondo le norme della legislazione che le concerne e dei
propri statuti.
Articolo 193
Agli oneri della gestione
assicurativa l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro provvede secondo le norme della legislazione che lo concerne.
Articolo 194
Alla copertura dei maggiori
oneri derivanti all'INAIL, per la gestione industria, dall'applicazione
della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto si provvede, fin
quando non sarà emanata e sarà entrata in vigore una tariffa dei premi
che consideri anche la copertura degli oneri predetti, con un'addizionale
sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Per l'anno 1965 e per gli anni successivi l'addizionale di cui sopra è
determinata, in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura non superiore al
venti per cento.
I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono
esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a favore di
Enti pubblici o privati, previste da disposizioni di legge in vigore.
Articolo 195
I datori di lavoro che
contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i
casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni
(1).
(1) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 15, d.lg. 19 dicembre
1994, n. 758.
Articolo 196
I ricorsi in via
amministrativa previsti dal presente titolo debbono essere comunicati alla
controparte mediante invio di copia conforme in plico raccomandato con
ricevuta di ritorno.
Di tale comunicazione deve essere data la prova all'Ispettorato del lavoro
o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondoché il
ricorso sia presentato all'uno o all'altro.
L'Ispettorato del lavoro (1) e il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, qualora non risulti eseguita la comunicazione, assegnano al
ricorrente un termine perentorio per la comunicazione alla controparte;
trascorso tale termine senza che il ricorrente ne abbia data la prova,
l'Ispettorato del lavoro (1) e il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale dichiarano inammissibile il ricorso.
(1) Ora, Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 197
Le somme riscosse per
contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a
favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e
prestiti, ai sensi dell'art. 37 del R.D. 31 gennaio 1904, n. 51, ed
amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale può erogare somme:
a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai
superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee
all'infortunio o alla malattia professionale;
b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e
l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in
genere agli infortuni;
c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle
discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere e per il
finanziamento di attivita` promozionali ed eventi in materia di salute e
sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a piu`
elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo
regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due
anni con decreto del Ministro del lavoro e della sociale (1).
Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico
approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino alla data di entrata in
vigore della presente legge restano acquisite al fondo speciale infortuni
(2).
(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1186, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 9, l. 5 maggio 1976, n. 248.
Articolo 198
Sono esenti dalle imposte
di bollo e di registro e da ogni diritto e tassa giudiziaria tutti gli
atti del procedimento, i provvedimenti di qualunque natura emessi
dall'autorità giudiziaria, nonché tutti gli atti o scritti o documenti
prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza del presente
decreto, sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'Istituto
assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.
Sono anche esenti dalle imposte di bollo e registro e dalle imposte sulle
assicurazioni e sui contratti vitalizi gli atti concernenti le
assicurazioni previste nel presente decreto, gli atti relativi ai
pagamenti di indennità e alle costituzioni di rendita, non esclusi i
processi verbali, i certificati, atti di notorietà e quanti altri
documenti occorrano in dipendenza del decreto stesso.
Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle Casse di cui
all'art. 127, le donazioni ed elargizioni disposte a loro favore sono
esenti dalle imposte di bollo, registro e ipotecarie.
Sono esenti dalle tasse di concessione governativa gli atti costitutivi
dell'Istituto, le modificazioni successive ai suoi statuti e tutti gli
altri atti e documenti che possono occorrere tanto all'Istituto per se
stesso, quanto agli assicurati, relativamente all'esecuzione delle leggi
per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di
bilancio dell'Istituto e delle Casse predette, i frutti annuali e le
rendite da essi liquidate.
Gli atti e i contratti stipulati dall'Istituto e dalle Casse predette per
impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito
per gli atti stipulati dallo Stato. Qualora, però tali impieghi di fondo
siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di
annualità dovute dallo Stato o di altri crediti di qualsiasi natura, i
relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di cui
all'art. 28 della tariffa, allegato A, al R.D. del 30 dicembre 1923, n.
3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa non abbia
diritto a speciale agevolazione tributaria.
Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi e
prestiti dell'Istituto e dalle Casse predette è fissata la tassa di
custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale
nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito ai termini dell'art. 1,
D.L. 12 gennaio 1928 n. 38, convertito nella L. 7 giugno 1928, n. 1396.
Articolo 199
Le disposizioni del
presente titolo si applicano anche agli addetti alla navigazione marittima
e alla pesca marittima in quanto non sia diversamente stabilito dalle
speciali disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Per gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle
rispettive imprese e che non abbiano dipendenti per i quali ricorra
l'obbligo assicurativo a norma del presente titolo, nonché per i commessi
viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, di cui al
terzo comma dell'art. 4, le disposizioni del presente decreto hanno
effetto dal 1° gennaio 1966 (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 1969, n. 152, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo di cui al terzo
comma dell'art. 4 siano soggetti all'assicurazione obbligatoria fino alla
data del 1° gennaio 1966. Con altra sentenza 16 luglio 1973, n. 134, la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i
piazzisti, di cui all'art. 4, comma terzo, dall'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni fino alla data del 1° gennaio 1966.
Articolo 200
Le attribuzioni demandate
dal presente decreto all'Ispettorato del lavoro (1) sono devolute, per
quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima, all'autorità
marittima o consolare.
(1) Ora, Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 201
La vigilanza per
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato
del lavoro (1), salvo per quanto riguarda la navigazione marittima, la
pesca marittima e il lavoro portuale, nei cui confronti la vigilanza è
esercitata rispettivamente a mezzo delle autorità marittime del
territorio dello Stato o consolari all'estero e degli uffici del lavoro
portuale.
Le autorità predette hanno facoltà di negare le spedizioni alla nave,
quando risulti che le disposizioni stesse non siano state osservate.
Per la navigazione marittima le spedizioni debbono essere negate quando
siano omessi in tutto o in parte i versamenti dei contributi assicurativi.
(1) Ora, Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 202
Alle spese per gli esperti
e per i periti nei procedimenti previsti dal presente decreto e per
l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati delle
materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali,
concorrono gli Istituti assicuratori di cui agli artt. 126 e 127.
Gli istituti predetti versano annualmente alla Tesoreria dello Stato la
somma occorsa per le spese di cui al precedente comma, nell'ammontare
liquido dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con
quello del tesoro e ripartito fra gli Istituti stessi in proporzione dei
premi e contributi assicurativi da essi introitati.
Articolo 203
I titolari di aziende
artigiane, ai fini dell'attuazione della tutela assicurativa per essi
prevista dall'art. 4, n. 3), sono tenuti agli stessi adempimenti
prescritti dal presente titolo a carico dei datori di lavoro per
l'assicurazione dei loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni.
Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei termini di cui
all'art. 53, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 52.
In caso di infortunio sul lavoro del titolare di azienda artigiana, ove
questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia
di infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze
dell'infortunio, è obbligato a darne immediata notizia all'Istituto
assicuratore.
Articolo 204
I
contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore di prestatori
d'opera che, in conseguenza del presente decreto, vengono ad esser
compresi tra le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione predetta
sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente, con
effetto dal 1° gennaio 1966.
Le imprese assicuratrici hanno però facoltà di chiedere la restituzione
proporzionale degli sconti poliennali concessi.
Qualora detti contratti assicurino altri rischi oltre quelli per gli
infortuni sul lavoro previsti dal presente decreto, oppure garantiscono
gli indennizzi stabiliti in misura superiore a quella delle indennità
fissate dal decreto medesimo i contratti stessi sono mantenuti in vigore
per la parte che non riguarda questi ultimi rischi e per quella eccedente
le indennità predette.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali stipulati dagli artigiani per i quali sussiste l'obbligo
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del presente
decreto.
TITOLO
II
L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE (SOGGETTI E LAVORAZIONI)
Articolo 205
In virtù delle
disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli
infortuni sul lavoro in agricoltura dall'età di dodici anni ai settanta
compiuti:
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o
forestali;
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche
naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive
aziende (1);
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino
opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per
incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di
sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino
(2).
Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative
conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze
collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli artt. 206, 207
e 208 ai termini della precedente lettera b).
I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente
articolo, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati,
sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in
quella disposizione, sono, a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori
indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreché abbiano i
requisiti richiesti in essa lettera a).
(1) Lettera così modificata dall'art. 10, l. 9 dicembre 1977, n. 903.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1976, n. 262, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi di età superiore ai
settanta anni siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro.
Articolo 206
Sono considerate aziende
agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una
attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura,
all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai sensi dell'art.
2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del
primo comma del medesimo articolo, le attività di allevamento delle
specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo
alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 20 novembre 1986, n. 778.
Articolo 207
Sono considerati lavori
agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla
coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed
attività connesse, ossia quelli che rientrano nell'attività
dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 del codice civile,
anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente
inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se
essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda
conduttrice del fondo.
Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla
trasformazione od all'alienazione dei prodotti agricoli, quando siano
eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di
una azienda agricola sono comprese nell'assicurazione a norma del presente
titolo.
Sono altresì soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavori di
coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i quali
non sia stabilita l'imposta sui terreni.
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 2, l. 20 novembre 1986, n. 778.
Articolo 208
Sono considerati come
lavori forestali soggetti alle disposizioni del presente titolo tutti
quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione,
la potatura, la decorticatura delle piante, la estirpazione delle piante
dannose, e simili. Vi sono pure compresi il taglio e la riduzione delle
piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive
dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai
luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti
da imprenditori agricoli.
È soggetta, altresì, alle disposizioni del presente titolo la
coltivazione delle piante ovunque queste si trovino.
Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie è considerata
come tale anche la carbonizzazione.
Articolo 209
Alle
persone di cui all'art. 205 del presente decreto, addette a macchine mosse
da agente inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa,
spettano le prestazioni dell'assicurazione ai termini del titolo I quando
siano colpite da infortunio lavorando a servizio delle dette macchine.
Dette prestazioni spettano, altresì, alle persone previste all'art. 205
che, nelle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 4, siano addette
alle altre lavorazioni previste dall'art. 1, con esclusione di quelle di
cui ai numeri 7), 8), 10), 13) limitatamente al deposito ed all'impiego,
14) se eseguite con meno di quattro persone, 24) e 26) (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 1986, n. 231, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria ai termini del titolo I dello stesso decreto anche ai
lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle macchine.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 210
L'assicurazione secondo il
presente titolo comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa
violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o
un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una
inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più
di tre giorni.
Deve considerarsi come inabilità permanente assoluta la conseguenza di un
infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine
al lavoro.
Deve considerarsi come inabilità permanente parziale la conseguenza di un
infortunio, la quale diminuisca in misura superiore al quindici per cento
e per tutta la vita l'attitudine al lavoro, in conformità della tabella
allegato n. 2.
Si considera come inabilità temporanea assoluta la conseguenza di un
infortunio che impedisca totalmente e di fatto per un determinato periodo
di tempo di attendere al lavoro.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal
lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli
infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il
normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più
rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa
aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza
maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di
obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di
utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano in
questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di
alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida (1) (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 12, d.lg. 23 febbraio 2000, n. 38.
Articolo 211
L'assicurazione
comprende, altresì, le malattie professionali indicate nella tabella
allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle
lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni
rientrino tra quelle previste negli artt. 206, 207 e 208 (1).
Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite
disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul
lavoro in agricoltura.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui non prevede che l'assicurazione è obbligatoria anche per malattie
diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie
professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione
specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché
si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
CAPO III
PRESTAZIONI
Articolo 212
Ove non sia diversamente
disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per inabilità
temporanea e a quelle in rendita, nonché ai relativi procedimenti di
liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, le
disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria.
Articolo 213
L'indennità giornaliera
per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in
agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni,
è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata
dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste
alle lettere a) e c) dell'art. 205, nella misura del 60 per cento della
retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai
sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (1).
Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi
oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità
giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al
settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma
precedente (1).
Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da
computarsi all'effetto di determinare la durata delle conseguenze
dell'infortunio stesso. Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere
al lavoratore infortunato, compreso fra le persone previste alle lettere
a) e c) dell'articolo 205, l'intera retribuzione per la giornata nella
quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione
stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e
regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro,
per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza
dell'assicurazione, come previsto dall'art. 73.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 16 febbraio 1977, n. 37.
Articolo 214
Nei casi di inabilità
permanente previsti nella tabella allegato n. 2, l'attitudine al lavoro,
agli effetti della liquidazione della rendita s'intende ridotta nella
misura percentuale indicata per ciascun caso.
Valgono altresì, per la valutazione delle inabilità i criteri
specificati nell'art. 78.
Articolo 215
Per i casi di inabilità
permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o
parziale di grado superiore al quindici [dieci] per cento, è corrisposta,
con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità,
sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire
trecentosettantamila per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di
lire duecentosedicimila per i lavoratori di età non superiore a sedici
anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6
(1).
A decorrere dal 1° luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote
percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7.
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in
godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente
comma.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1988, n. 1129, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, richiede, ai
fini della corresponsione della rendita, un grado di inabilità permanente
parziale superiore al quindici per cento, anziché al dieci per cento.
Articolo 216
Le indennità liquidate
agli infortunati di età non superiore a sedici anni sono elevate, al
compimento del sedicesimo anno di età, alla misura prevista per i
lavoratori di età superiore a sedici anni.
Articolo 217
Le rendite sono integrate
in conformità alle disposizioni dell'art. 77.
Articolo 218
Nei casi di invalidità
permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3 e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le
malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei
casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta
tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale
continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire
duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa
luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in
luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri
enti (2).
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia
effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di
accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di
cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari
.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, legge 10 maggio 1982, n. 251.
(2) Comma modificato dall' articolo 13-bis del D.Lgs. 23 febbraio
2000, n. 38, inserito articolo 1, comma 782, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 219
Ai titolari di rendita per
infortunio sul lavoro con grado di inabilità permanente in forma definita
non superiore al venti per cento è data facoltà di richiedere
all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio
dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione
di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della
ulteriore rendita dovuta.
Il valore capitale delle rendite è calcolato in base alle tabelle
approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 220
Ai titolari di rendita per
inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura,
di grado non inferiore al cinquanta per cento e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1º gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione
dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento, con
moglie e figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti
per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi dello
articolo 77, può essere concesso, al solo scopo di investimento in beni
terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine
agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e purché siano trascorsi
almeno due anni dalla liquidazione della rendita, ed il titolare della
rendita sia in età non superiore ai cinquantacinque anni, il riscatto in
capitale di tutta o parte della rendita stessa secondo i criteri, le
condizioni e le garanzie indicati negli articoli che seguono (1).
(1) Comma modificato dall' articolo 13-bis del D.Lgs. 23 febbraio
2000, n. 38, inserito articolo 1, comma 782, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 221
Il riscatto in capitale
della rendita di cui all'articolo precedente è condizionato alla
dimostrazione da parte del titolare della rendita del possesso dei
requisiti personali e familiari di legge e dell'utilità,
dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.
Nell'investimento in beni terrieri s'intendono compresi, oltre l'acquisto
dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le
opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda
agricola, nonché le opere di miglioramento fondiario.
Le macchine agricole, per il cui acquisto può essere concesso il
riscatto, debbono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale
utilità in relazione all'entità ed alle caratteristiche dell'azienda
agricola, per la quale debbono essere usate.
Articolo 222
La domanda per ottenere il
riscatto di cui all'art. 220 deve essere presentata alla sede provinciale
territorialmente competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e deve essere corredata dei documenti
dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste.
L'Istituto predetto ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti gli altri
elementi e documenti che ritenga necessari, anche rivolgendosi d'ufficio
alle autorità competenti.
Articolo 223
Il valore capitale per il
riscatto della rendita di cui all'art. 220 è calcolato in base alle
tabelle approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Il valore capitale della rendita è calcolato con riferimento alla data di
presentazione della domanda e ne sono detratti i ratei di rendita
eventualmente pagati dopo tale data.
Articolo 224
Il riscatto dell'intera
rendita liquidata ai sensi dell'art. 220 può essere concesso solo quando
i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili.
Qualora, invece, i postumi delle lesioni, riportate siano suscettibili di
modificazioni, la rendita può essere riscattata in misura non superiore
alla metà.
L'eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei postumi
accertati nell'ultimo giudizio di revisione può essere corrisposta
sempreché permangono le condizioni richieste dall'art. 220.
Articolo 225
Nel caso in cui il titolare
della rendita riscattata ai sensi dell'art. 220 sia colpito da un nuovo
infortunio in agricoltura, indennizzabile con rendita di inabilità
permanente ai sensi del presente titolo, l'importo della nuova rendita
complessivamente dovuta, da liquidarsi a norma dell'art. 82, è decurtato,
dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata.
Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della
rendita, spetta ugualmente ai superstiti la rendita, a norma dell'articolo
231, quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza
dell'infortunio.
Articolo 226
A garanzia
dell'utilizzazione del capitale riscattato ai sensi dell'art. 220, per i
fini stabiliti dalla legge, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato:
a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili
per i quali ultimi deve essere stabilito che non possono essere alienati o
ipotecati, sotto pena la nullità, prima che siano trascorsi dieci anni
dalla costituzione della rendita o almeno cinque anni dalla data di
riscatto. Le spese per la stipulazione degli atti di compravendita e
conseguenziali sono a carico dell'infortunato acquirente;
b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione
di cui all'art. 221, il versamento del capitale di riscatto in base agli
stati di avanzamento approvati dal proprio ufficio tecnico;
c) a corrispondere direttamente al venditore, nell'acquisto delle macchine
agricole, il relativo prezzo;
d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al
raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.
Articolo 227
Sulle domande di riscatto
previste dall'art. 222, decide il Comitato esecutivo dell'Istituto
assicuratore, il quale, sentito il Comitato tecnico per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, deve pronunciarsi entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Articolo 228
Avverso il provvedimento
del Comitato esecutivo di cui all'articolo precedente è ammesso, entro
sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che decide in via definitiva.
Articolo 229
L'infortunato, anche dopo
il conseguimento del riscatto, di cui all'art. 220, sia totale, sia
parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche, chirurgiche e
protesiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi del lavoro, in quanto
spettino, ed eventualmente il diritto alla revisione ai termini di legge,
nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni
legislative.
Articolo 230
Alla revisione delle
rendite di inabilità permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura
si applicano le disposizioni contenute negli artt. 83 e 84.
Articolo 231
Le indennità per i casi di
morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in
rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'art. 215 ed in
conformità delle disposizioni del titolo primo.
A decorrere dal 1° luglio 1965 le rendite di cui al comma precedente, in
corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per cento della
retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 234.
Articolo 232
In ogni caso di morte, ad
istanza dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto
dell'infortunato, il Pretore (1), avuto il consenso dei componenti la
famiglia dell'infortunato, dispone che sia praticata l'autopsia; le parti
interessate possono delegare un medico per assistervi.
La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall'Istituto
assicuratore, il Pretore (1), nel darne comunicazione agli aventi diritto,
deve avvertirli che il loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe
eventualmente costituire un elemento di presunzione contro l'eventuale
loro diritto all'indennità. Se i componenti la famiglia non consentano
all'autopsia, il Pretore (1) deve farlo risultare da una dichiarazione che
rilascia all'Istituto assicuratore, a sua domanda, nella quale fa
menzione, altresì, dell'avvertenza fatta ai componenti la famiglia a
norma del presente comma.
Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente articolo sono in
ogni caso a carico dell'Istituto assicuratore, l'onorario per l'autopsia,
con il referto, è liquidato dalla Direzione provinciale del lavoro
Settore ispezione del lavoro nella misura da stabilirsi con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e per la sanità (2).
(1) Leggasi Tribunale (art. 1, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51).
(2) Comma così modificato dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 233
Oltre alla rendita di cui
all'articolo 231 è corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno,
una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell'articolo 85
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 10 maggio 1982, n. 251.
Articolo 234
Le rendite per inabilità
permanente e per morte sono riliquidate ogni anno, a partire dal 1°
luglio 1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie
contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni
familiari, quali risultano accertate nelle pubblicazioni ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica.
A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è
intervenuta una variazione dell'indice delle retribuzioni orarie
contrattuali di almeno il cinque per cento nel corso dell'anno, determina
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, la nuova retribuzione convenzionale
sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonché le nuove
misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
dovuta per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali
manifestatesi entro il 31 dicembre 1976.
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della
nuova retribuzione convenzionale terrà conto della variazione intervenuta
in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione
annua convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3 luglio
1980 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 10 maggio 1982, n. 251.
Articolo 235
Con decorrenza dal 1°
luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già
indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgt. 23 agosto 1917,
n. 1450, convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita
vitalizia costituita a norma dell'art. 111 del regolamento 21 novembre
1918, n. 1889, per l'esecuzione del predetto D.Lgt., con grado di inabilità
non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni
continuativi mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire
diecimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire
tredicimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire
ventiseimila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento lire trentaseimila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia
indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'art.
212, lire trentaseimila più lire trentamila quale assegno per detta
assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a
concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile, corrisposto,
anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 12 marzo 1968, n. 235.
Articolo 236
Nei casi di infortunio sul
lavoro in agricoltura l'Istituto assicuratore è tenuto ad erogare le
medesime prestazioni sanitarie previste per gli infortuni sul lavoro
nell'industria secondo le disposizioni contenute negli artt. 86 e
seguenti.
Articolo 237
Gli ufficiali sanitari e i
medici condotti sono tenuti, per i casi di infortunio sul lavoro in
agricoltura, agli obblighi stabiliti dagli articoli 97 e seguenti, salvo
che non sia diversamente disposto nel presente titolo.
Articolo 238
Qualunque medico presti la
prima assistenza ad un infortunato è obbligato a rilasciare un
certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere
per conseguenza un'inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro
per più di tre giorni.
Detto certificato vale anche come denunzia dell'infortunio: esso è
compilato secondo un modulo speciale portante un talloncino per la
ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
da quello delle comunicazioni sentito l'Istituto assicuratore. Questo ha
cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai
medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della
circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende.
Il preposto all'azienda deve fornire al medico tutte le notizie necessarie
per completare il modulo, e firmarlo egli pure quando ne sia richiesto dal
medico.
Il medico deve curare, sotto la sua responsabilità, che il certificato
sia consegnato, non oltre il giorno successivo a quello della prima
assistenza, all'ufficio postale per l'invio all'Istituto assicuratore e,
qualora la consegna non avvenga entro il termine stabilito, egli sarà
passibile della penalità comminata dall'art. 246.
L'ufficio postale stacca dal certificato il talloncino di ricevuta e lo
consegna al mittente con la firma dell'impiegato di posta e col timbro
dell'ufficio di accettazione e trasmette il certificato stesso,
raccomandato a carico del destinatario, all'Istituto assicuratore.
La mancanza del modulo non dispensa dall'obbligo di redigere il
certificato-denuncia ed inviarlo all'Istituto assicuratore, fermo
l'obbligo di redigerlo sul modulo a richiesta dell'Istituto stesso.
Articolo 239
Nei casi di infortunio
seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o
un'inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, il medico è
obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia
all'autorità di pubblica sicurezza. Questa, non più tardi del giorno
successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato
del lavoro (1) e al pubblico ministero nella cui circoscrizione è
avvenuto l'infortunio. Inoltre, in caso d'infortunio mortale, il medico
deve darne avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro
ventiquattro ore dall'infortunio all'Istituto assicuratore, che ne
rimborsa la spesa (2).
La Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro nel più
breve tempo possibile e in ogni caso, non più tardi di quattro giorni dal
ricevimento della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una
inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli articoli da 56 a 62 e
negli artt. 64 e 232 (2).
(1) Ora, Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
(2) Comma così modificato dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 240
Per gli infortuni seguiti
da morte, copia del processo verbale di inchiesta deve essere, a cura
della Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro,
rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 241
L'infortunato è obbligato
a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di
lieve entità, al proprio datore di lavoro o al preposto all'azienda.
Articolo 242
Nel caso in cui
l'infortunato abbia indugiato più di tre giorni da quello dell'infortunio
a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell'infortunio,
agli effetti del pagamento delle indennità, quella della prima visita
medica.
Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre
giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale
dichiarazione nella denuncia.
Articolo 243
Le Amministrazioni
ospedaliere, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, sono
tenute agli obblighi stabiliti dagli artt. 94 e seguenti, salvo che non
sia diversamente disposto nel presente titolo.
Articolo 244
L'esercente l'azienda ha
l'obbligo di fornire tutti i mezzi a sua disposizione e di provvedere alle
spese relative per il trasporto dell'infortunato al luogo nel quale questi
può ricevere le prime immediate cure o anche per far venire il medico al
luogo in cui l'infortunato si trova, se intrasportabile.
Articolo 245
Il medico curante deve
inviare all'Istituto assicuratore pronta comunicazione delle deviazioni
del decorso presunto per anticipazione o ritardo della guarigione, per
complicazioni, peggioramento o postumi e deve inviare, altresì, il
certificato che attesti la fine della malattia, fornendo tutte le
indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale è compilato e messo a
disposizione di tutti i medici con le stesse norme indicate per il
certificato di denuncia.
Su richiesta dell'Istituto assicuratore deve, altresì, inviare i
certificati di continuazione della malattia nei periodi di tempo stabiliti
dall'Istituto medesimo.
Articolo 246
La spesa per i
certificati-denuncia e quella per i certificati di continuazione e termine
della malattia è a carico dell'Istituto assicuratore, il quale
corrisponde i relativi compensi nella misura stabilita con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la sanità.
Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in
modo incompleto o che non li consegni all'ufficio postale o che,
trattandosi del primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti
dal quarto comma dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'art.
239, non ne trasmetta copia all'autorità di pubblica sicurezza, è punito
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 26, d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758.
Articolo 247
L'Istituto assicuratore,
quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo del
danneggiato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente
aggravate, ha facoltà di richiedere al Pretore l'accertamento d'urgenza
col procedimento e con le norme stabilite dagli artt. 692 e seguenti del
Codice di procedura civile e 231 del Codice di procedura penale; le spese
relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.
Articolo 248
Può
essere rilasciata procura ad esigere l'indennità al coniuge, ad un
parente o affine o ad una delle persone, cui sia comune il diritto ad
esigerla.
Nei casi di legittimo impedimento la procura predetta può essere
rilasciata a persone diverse da quelle indicate nel comma precedente. In
questo caso la procura deve essere vistata dal sindaco.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo 249
Per l'assicurazione
obbligatoria delle malattie professionali in agricoltura valgono le
disposizioni del presente titolo, nonché quelle del titolo primo, in
quanto applicabili e non in contrasto, salvo quanto diversamente disposto
dalle norme che seguono.
Articolo 250
La denuncia al medico da
parte dell'ammalato s'intende avvenuta con la richiesta di visita medica a
domicilio ovvero con la diretta presentazione dell'ammalato
all'ambulatorio.
Il lavoratore, che abbia indugiato a denunciare la malattia al medico per
più di quindici giorni da quello dell'astensione al lavoro a causa della
malattia medesima, perde il diritto all'indennizzo per il periodo
antecedente al giorno della denuncia.
La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel
primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia
stessa.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta
dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella
lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della
malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è
presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato
medico.
Articolo 251
Il medico, che ha prestato
assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale,
deve trasmetterne il certificato-denuncia all'Istituto assicuratore, entro
dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalità
previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio,
determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più
di tre giorni.
Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'Istituto
assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.
Articolo 252
Quando per l'incertezza dei
sintomi o per la difficoltà della diagnosi la malattia sia stata
denunciata ad altro ente previdenziale, la prescrizione dell'azione per
conseguire le prestazioni è interrotta fino a quando non sia stata
esaurita la procedura amministrativa presso l'ente adito.
Articolo 253
La malattia dà luogo a
rendita quando comporti una inabilità permanente di grado superiore al
venti per cento.
Quando la morte in conseguenza diretta della malattia professionale
sopraggiunga dopo la costituzione della rendita di inabilità permanente,
i superstiti del lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui
all'art. 231, debbono proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dalla data della morte.
Articolo 254
Le prestazioni per malattie
professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di
prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto
alle prestazioni, sempre che l'invalidità o la morte si verifichino entro
il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella
allegato n. 5 (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha
dichiarato l'illegittimità del presente art. 254, dalla parola
"sempreché" fino alla fine.
Articolo 255
L'Istituto
assicuratore, ferme restando le altre facoltà di accertamento
conferitegli, sia in via generale, sia in via particolare, ha, per i casi
di anchilostomiasi, anche la facoltà di prendere visione dei referti
relativi alle visite mediche effettuate in base alle norme sull'igiene e
la profilassi della stessa.
CAPO V
ORGANIZZAZIONE TECNICA E FINANZIARIA DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 256
L'assicurazione secondo il
presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio
sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro.
Articolo 257
Al fabbisogno di ciascun
esercizio è provveduto mediante contributi costituenti quote addizionali
dell'imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai
censiti, indipendentemente dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali
intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.
I contributi sono determinati in ragione dell'estensione dei terreni,
della specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla
lavorazione ed anche del rischio di infortunio, oppure possono essere
commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo le norme
indicate negli articoli successivi.
Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
Nelle tariffe dei contributi commisurati all'imposta erariale sui fondi
rustici deve essere stabilito il massimo dei contributi per ettaro.
I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi esecutivi
dall'intendente di finanza. I contributi possono essere liquidati sui
ruoli per la riscossione dell'imposta erariale sui fondi rustici.
Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente
articolo non consentono sovrimposte provinciali né comunali.
Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti al contributo disposto
dal presente articolo, qualora ai casi di infortunio dei lavoratori delle
aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con
speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un
trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente titolo.
Articolo 258
I ricorsi riguardanti la
formazione delle tariffe di assicurazione sono decisi con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale. I ricorsi riguardanti i contributi assegnati a singole
aziende in applicazione delle tariffe debitamente approvate, sono decisi
dall'intendente di finanza.
Articolo 259
Il cinque per cento del
contributo annuale deve essere accantonato per la costituzione di un fondo
di riserva, in aumento del quale sono portati gli avanzi di esercizio
risultanti dai bilanci annuali e gli interessi del fondo fino a che esso
abbia raggiunto un ammontare pari alla metà di un fabbisogno annuo.
Le assegnazioni predette, ad eccezione degli interessi, cessano quando il
fondo di riserva abbia raggiunto il limite massimo stabilito dal comma
precedente, ma debbono essere ripristinate quando il fondo stesso venga a
risultare inferiore al limite suddetto.
Il fondo di riserva è investito in titolo di Stato o garantiti dallo
Stato, in cartelle fondiarie o titoli equiparati alle cartelle fondiarie,
in acquisto di immobili e in operazioni di mutui ipotecari, ai sensi dei
capi I e II del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario,
approvato con regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito
nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e
integrazioni.
Articolo 260
I fondi di riserva,
investiti in titoli a norma del precedente articolo, sono depositati o
custoditi presso istituti pubblici di credito.
La restante parte, meno la quota eventualmente impiegata in operazioni di
mutui ipotecari ai sensi del precedente articolo, viene depositata presso
un istituto di credito di notoria solidità.
Articolo 261
Ai maggiori oneri, che
derivano dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del
presente decreto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali in agricoltura, viene provveduto
mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti da recuperarsi in
sede di determinazione del fabbisogno annuo. Le eventuali variazioni in
aumento o in diminuzione della misura del contributo sono stabilite per
gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al fabbisogno
della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale. Tale contributo è commisurato all'imposta o
all'estimo catastale dei fondi rustici ed iscritto nei ruoli dell'imposta
fondiaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo della legge 16 giugno 1939,
n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta stessa.
Articolo 262
Il fabbisogno di ogni
esercizio è determinato su base nazionale, tenendo conto del probabile
ammontare delle indennità e delle rendite dovute per infortuni e per
malattie professionali, delle spese per l'assistenza sanitaria, delle
spese di gestione compreso, l'ammortamento degli impianti, delle altre
spese che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro è tenuto a sostenere per disposizioni di legge e delle
assegnazioni al fondo di riserva.
La valutazione delle predette indennità e spese è effettuata tenendo
conto del presunto rischio di infortunio, in relazione ai risultati degli
esercizi precedenti. Quale importo della prevedibile spesa per indennità
di inabilità permanente e di morte viene assunto l'ammontare delle rate
di rendita che debbono essere corrisposte nell'esercizio per infortuni
avvenuti antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano
nell'esercizio.
In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi
precedenti e, a diminuzione del fabbisogno stesso, possono essere portati
gli avanzi di esercizio e gli interessi del fondo di riserva, quando
questo abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 259.
Il fabbisogno di ogni esercizio è stabilito con delibera del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale.
Articolo 263
Qualora il bilancio di un
esercizio si chiuda in disavanzo e questo sia superiore al dieci per cento
dell'onere di competenza, il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale provvede, con proprio decreto, su richiesta dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad
apportare un congruo aumento nell'ammontare del contributo assicurativo,
sia per evitare disavanzi negli esercizi successivi, sia per colmare, in
uno o più esercizi, i disavanzi precedenti.
Se il disavanzo è inferiore al detto dieci per cento, il Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale può autorizzare l'Istituto assicuratore a
colmarlo mediante prelevamenti dal fondo di riserva.
In mancanza di tale fondo, lo stesso Ministro provvede in conformità del
primo comma del presente articolo.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche prima che il
fondo di riserva abbia raggiunto il limite di cui all'art. 259, può
apportare una congrua diminuzione al contributo, quando il bilancio di un
esercizio si sia chiuso in avanzo e questo sia superiore ai venti per
cento dell'onere di competenza.
Articolo 264
I saggi dei contributi di
assicurazione possono essere stabiliti in ragione:
a) dell'estensione delle singole proprietà agricole o forestali e delle
loro specie di coltura (tariffe per estensione e coltura), ed in tal caso
le varie specie di coltura debbono essere raggruppate, di regola, in un
numero di voci non superiore a cinque;
b) dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario per le proprietà
agricole e forestali (tariffe per imposta) nei casi contemplati nella
seconda parte del secondo comma dell'art. 257.
Speciali sovrappremi possono essere stabiliti per le proprietà agricole e
forestali nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie,
assumono una notevole importanza o che presentino un particolare rischio
di infortunio.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce con suo
decreto quale delle due specie di tariffa deve essere adottata.
Articolo 265
I saggi di contributo delle
tariffe per estensione e coltura sono determinati, in base al fabbisogno
ed alla estensione complessiva dei terreni di ciascuna specie di coltura,
tenendo conto, rispettivamente, della mano d'opera media necessaria alle
lavorazioni di un ettaro di terreno e, eventualmente, del rischio
d'infortunio.
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione le predette
tariffe possono contenere saggi di contributo commisurati alla sola
imposta sui terreni dovuta all'erario.
Articolo 266
I saggi di contributo per
estensione e coltura non possono superare il limite massimo per ettaro
previsto dall'art. 257.
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione i saggi,
commisurati all'imposta a norma del comma secondo dell'articolo
precedente, sono determinati in relazione ai saggi di contributo stabiliti
per le colture.
Articolo 267
I saggi delle tariffe per
imposta sono determinati in base al rapporto fra il fabbisogno e
l'ammontare dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario, fermo
restando il limite massimo per ettaro stabilito per le tariffe per
estensione e coltura.
Articolo 268
I contributi per i lavori
di coltivazione di orti o di giardini o per i lavori di qualsiasi altra
specie compiuti su terreni, per i quali non sia dovuta o stabilita, in
parte o in tutto, l'imposta terreni, sono determinati:
a) in ragione del saggio di tariffa corrispondente alle colture, se i
predetti lavori sono compiuti su terreni per i quali sono applicate le
tariffe per estensione e coltura;
b) in ragione del saggio medio risultante dal rapporto fra il complessivo
contributo e la corrispondente superficie agraria o forestale, se i detti
lavori sono compiuti sui terreni per i quali sono applicate le tariffe per
imposta.
I contributi per i lavori di coltivazione delle piante situate in luoghi
non soggetti all'imposta terreni e ai quali non siano applicabili le
precedenti disposizioni sono determinati tenendo conto del quantitativo
medio di mano d'opera necessaria per le medesime lavorazioni.
Articolo 269
Il decreto con il quale il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale approva il fabbisogno dei
contributi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione le Province, i Comuni,
le persone cui fa carico, a norma dell'art. 287, la spesa
dell'assicurazione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro possono ricorrere al Governo della Repubblica contro
detto decreto.
Il ricorso non sospende l'applicazione dei contributi, salvo gli eventuali
conguagli sui contributi degli esercizi successivi.
Il decreto che decide sui detti ricorsi costituisce provvedimento
definitivo.
Articolo 270
La riscossione dei
contributi di assicurazione, costituenti quote addizionali all'imposta
terreni, è affidata, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, agli
esattori comunali delle imposte dirette, con le stesse norme e gli stessi
privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per la riscossione delle
imposte dirette e dai capitoli normali per l'esercizio delle esattorie,
salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Per la detta riscossione spetta agli esattori il medesimo aggio stabilito
nei rispettivi contratti di appalto.
Articolo 271
La raccolta dei dati e la
formazione dei ruoli per le riscossioni dei contributi sono effettuate
dall'Istituto assicuratore distintamente per ciascun esercizio e per ogni
Comune.
In ciascun ruolo sono iscritte le medesime persone od enti compresi nei
ruoli dello stesso anno per l'imposta sui terreni.
A tal uopo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro può avvalersi degli elementi esistenti presso gli Uffici
tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte, i quali debbono
concedere la consultazione gratuita degli atti agli incaricati
dell'Istituto predetto nell'ambito delle norme regolamentari da emanarsi
con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
La raccolta dei predetti dati può essere affidata anche, in parte o in
tutto, ai funzionari degli Uffici del catasto o delle imposte, previo
accordo fra l'Istituto assicuratore e i rispettivi uffici e con
l'autorizzazione del Ministero delle finanze.
Le spese, in ogni caso, sono a carico dell'Istituto assicuratore.
Per l'iscrizione dei contributi nei ruoli dell'imposta erariale sui fondi
rustici l'Istituto assicuratore deve corrispondere agli Uffici
distrettuali delle imposte dirette i compensi previsti dal decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.
Articolo 272
Entro la seconda metà di
dicembre i ruoli sono inviati all'intendente di finanza, il quale, li
rende esecutivi e li trasmette ai sindaci in pieghi postali raccomandati,
perché vengano pubblicati e consegnati all'esattore.
La pubblicazione è fatta nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli
delle imposte sui terreni.
La ricevuta dell'esattore deve essere trasmessa, entro il mese di gennaio,
in piego postale raccomandato all'Istituto assicuratore, il quale, in caso
di ritardo, ne accerta la causa e promuove dall'intendente di finanza i
provvedimenti opportuni.
Articolo 273
L'avviso della
pubblicazione dei ruoli e le cartelle che gli esattori trasmettono ai
singoli contribuenti, si fanno secondo il modulo prescritto dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
Lo stesso Ministero, di concerto con quello delle finanze, può stabilire
che l'avviso e le cartelle riguardanti l'imposta erariale sui terreni
indichino anche i ruoli e le quote dei contributi di assicurazione.
Articolo 274
Di concerto fra il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale e quello per le finanze può anche
essere stabilito che il contributo di assicurazione venga liquidato, per
tutti o per alcuni Comuni soltanto, sugli stessi ruoli da compilarsi per
la riscossione dell'imposta erariale sui terreni.
Articolo 275
I ruoli debbono indicare
per ciascun contribuente la voce di tariffa applicata e gli altri elementi
in base ai quali sono state liquidate le rispettive quote di contributo.
Per l'applicazione delle tariffe per estensione e coltura, le proprietà
agricole e forestali sono considerate per l'estensione, distribuita fra le
prevalenti colture, risultante dalla partita catastale di ciascun
contribuente all'epoca della formazione dei ruoli, e in corrispondenza
delle voci di tariffa.
Le norme per la distribuzione ed assimilazione delle colture, ai fini del
raggruppamento delle voci di tariffa, sono stabilite con il decreto che
approva le tariffe. Le aziende che abbiano una proprietà complessiva
inferiore ad un ettaro, qualora debbano essere ad esse applicate le
tariffe per estensione e coltura, sono soggette al contributo
corrispondente ad un ettaro di terreno secondo il saggio più basso della
tariffa fra quelli applicabili alle rispettive colture.
Per le estensioni superiori ad un ettaro sono trascurate le frazioni non
eccedenti il mezzo ettaro e quelle maggiori si considerano per un ettaro
intero.
I saggi delle tariffe per imposta sono applicabili per ciascun
contribuente all'imposta erariale principale iscritta a suo nome nei ruoli
dell'imposta sui terreni, indipendentemente dall'estensione e coltura
delle proprietà cui si riferisce l'imposta medesima, salvo il diritto di
reclamo ai sensi dell'art. 277.
Articolo 276
I contributi di
assicurazione sono esigibili in rate bimestrali alle stesse scadenze
stabilite per l'imposta sui terreni.
Il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro da parte dell'esattore deve essere effettuato, senza
possibilità di invocare il caso fortuito o la forza maggiore e con
l'obbligo del non riscosso come riscosso, entro quindici giorni dalla
rispettiva scadenza bimestrale.
L'esattore ha la facoltà di versare l'ammontare della rata suddivisa
nell'importo di otto decimi entro i termini di cui al comma precedente e
nell'importo di due decimi entro il giorno 9 del secondo mese successivo
alla scadenza della rata.
In caso di ritardo nel versamento delle somme, l'esattore deve
corrispondere all'Istituto assicuratore un'indennità di mora nella misura
del due per cento se il ritardo non superi i tre giorni e del sei per
cento se il ritardo è superiore.
Nei casi di inadempienza da parte dell'esattore nel pagamento delle rate,
il ricevitore provinciale è tenuto, quando ne venga richiesto dal
predetto Istituto a procedere sulla cauzione e sugli altri beni
dell'esattore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dei capitolati
normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie.
Articolo 277
Entro trenta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla
notificazione dell'avviso di mora ovvero dalla notificazione del ruolo,
coloro che vi sono iscritti possono reclamare all'intendente di finanza
competente per Provincia per chiedere la revisione o correzione della
rispettiva quota di contributo.
È ammesso il reclamo per i ruoli formati in base all'imposta fondiaria,
qualora la quota di contributo iscritta al nome del reclamante, in
rapporto alla complessiva estensione catastale delle sue proprietà
agricole e forestali, calcolate le frazioni nel modo indicato dall'art.
275, risulti superiore al saggio massimo per ettaro, nel qual caso si fa
luogo allo sgravio della eccedenza.
Il ricorso non sospende in nessun caso l'obbligo di pagare il contributo
portato sui ruoli, salvo il diritto all'eventuale sgravio o rimborso di
quanto risultasse non dovuto.
Articolo 278
Prima di decidere sui
reclami che non riguardano semplici errori materiali, ma che investono la
liquidazione del contributo per ragioni di merito, l'intendente di finanza
deve darne comunicazione all'Istituto assicuratore per le sue deduzioni ed
assumere dagli Uffici tecnici erariali o dagli Uffici distrettuali delle
imposte le informazioni occorrenti circa le risultanze dei registri
catastali.
Quando l'Istituto riconosca che lo sgravio è indiscutibilmente dovuto, ne
avverte l'esattore perché sospenda la riscossione della somma
corrispondente e gli concede la tolleranza per la stessa somma nel
versamento della rata di prossima scadenza.
Articolo 279
Quando il ricorso è
accolto in tutto o in parte, l'intendente di finanza determina nella sua
decisione l'ammontare del contributo effettivamente dovuto, e ordina lo
sgravio o il rimborso della maggior somma inscritta nel ruolo.
Articolo 280
La decisione
dell'intendente di finanza è trasmessa in originale al reclamante per
mezzo del sindaco del Comune di residenza.
Inoltre, se la decisione contiene l'ordine di sgravio o rimborso,
l'intendente ne avverte anche l'esattore e l'Istituto assicuratore,
indicando l'ammontare dello sgravio o rimborso decretato.
La decisione dell'intendente costituisce provvedimento definitivo.
Articolo 281
Il contribuente deve
consegnare all'esattore l'originale decisione dell'intendente di finanza
per conseguire lo sgravio o rimborso dovutogli e l'esattore, in calce alla
decisione stessa, appone la dichiarazione di aver computato la somma
sgravata dalla quota di contributo ancora insoddisfatta o fa apporre dal
contribuente la quietanza del rimborso ricevuto.
In occasione del versamento della successiva rata l'esattore può imputare
il detto documento come contante per la somma sgravata o rimborsata al
netto dell'aggio corrispondente.
Articolo 282
Le Amministrazioni dello
Stato, le Province e i Comuni, nel caso previsto dall'art. 257, per
ottenere l'esonero dal contributo debbono far pervenire al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale gli atti dai quali risulta che essi non
sono soggetti al contributo stesso.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riconosciuto che
sussistono le condizioni stabilite dal citato articolo, comunica la sua
decisione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e all'intendente di finanza, perché disponga lo sgravio o il
rimborso del contributo eventualmente iscritto a ruolo.
Articolo 283
Per la riscossione coattiva
delle quote di contributo non pagate alle prescritte scadenze, se il
contribuente è debitore verso lo stesso esattore anche dell'imposta e
sovraimposta sui terreni o di altra imposta erariale, l'esattore non può
promuovere una separata procedura per la quota del contributo di
assicurazione.
Quando, per l'infruttuosità degli atti esecutivi, venga riconosciuta
dall'Amministrazione delle finanze la inesigibilità dell'imposta prediale
dovuta da un contribuente, l'esattore, in base ad analogo certificato
dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ha diritto di ottenere
dall'Istituto assicuratore il rimborso del contributo di assicurazione
iscritto al nome del contribuente stesso.
Nel caso in cui gli atti esecutivi siano stati esperiti per il solo
contributo, l'esattore deve esibire all'Istituto assicuratore i documenti
giustificativi dell'inesigibilità, salvo all'esattore, in caso di rifiuto
di rimborso da parte dell'Istituto, il diritto di ricorso all'intendente
di finanza, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del
rifiuto stesso.
Articolo 284
Il rimborso fatto
all'esattore per causa d'inesigibilità non toglie all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il diritto di
procedere direttamente contro il debitore per il recupero delle quote
rimborsate.
Articolo 285
Entro
tre mesi dalla chiusura dell'esercizio l'esattore rende all'Istituto
assicuratore il conto sommario dei ruoli avuti in riscossione, delle somme
versate, delle quote riconosciute indebite e inesigibili e degli aggi di
riscossione, per addivenire agli eventuali conguagli.
CAPO VI
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 286
Le disposizioni di cui ai
precedenti articoli 10 e 11 si applicano anche agli infortunati ai quali
provvede il presente titolo.
Fermo restando il disposto dell'art. 198, per gli atti dei procedimenti
ivi indicati, sono esenti dalle imposte di bollo e registro e di
assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di
indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà,
di procura e di quietanza e quanti altri documenti occorrano per
l'applicazione del presente titolo.
Gli avanzi di esercizio della gestione sono esenti dall'imposta di
ricchezza mobile, sia che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che
vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui all'art.
257.
Articolo 287
La spesa dell'assicurazione
è interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta e
dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto è stabilito nel comma
seguente.
Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria:
a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non presti opera
manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è
aumentato di diritto della spesa dell'assicurazione;
b) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario presti opera manuale
abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato
di diritto di una quota corrispondente alla metà della spesa
dell'assicurazione;
c) se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, è a carico del
mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale
alla parte di reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o di
colonia.
Articolo 288
Salvo i casi previsti
dall'articolo precedente chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o
indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese
dell'assicurazione, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire
1.200.000 (1).
(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art.
35, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo
comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell'art. 10 della medesima
l. 689/1981, la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
Articolo 289
La vigilanza per
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo è esercitata
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Articolo 290
Le
misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali
delle persone previste dall'art. 205 debbono essere adottate dagli
esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai
regolamenti speciali. Tali regolamenti sono predisposti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali, sentite le proposte dell'Istituto
assicuratore, e sono approvati con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consiglio di Stato.
TITOLO
III
REGIMI SPECIALI
CAPO I
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE DEI MARITTIMI IMBARCATI
SU NAVI STRANIERE
Articolo 291
Le
Casse marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate ad assicurare contro
gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di
navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi,
da marittimi di cittadinanza italiana.
L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi
delle navi italiane; la sua validità è in ogni momento subordinata al
regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore.
La gestione è tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per
gli infortuni sul lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei
contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi
spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni
categoria.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE
Articolo 292
Ai cittadini italiani
titolari di rendite per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1°
luglio 1940 al 31 dicembre 1944, ai sensi del decreto luogotenenziale 12
aprile 1940, n. 150, riliquidate a norma dell'art. 21 della legge 19
gennaio 1963, n. 15, si applicano le disposizioni del presente decreto
concernenti la rendita di inabilità permanente e ai superstiti e gli
assegni per assistenza personale continuativa previsti per gli infortuni
nell'industria.
Articolo 293
Ai lavoratori di cui alla
legge 27 luglio 1962, n. 1115 si applicano le disposizioni della legge 19
gennaio 1963, n. 15, nonché la tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 (1).
Le rendite di infortuni di cui agli artt. 1 e 3 del regio decreto-legge 24
settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, ed
alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro
della difesa del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data del 1°
luglio 1962, erogato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla
base di un salario annuo di lire trecentosettantamila.
Qualora il grado di inabilità risulti inferiore al sedici per cento, è
corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore
capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art.
49, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 dell'ulteriore rendita spettante,
calcolata sull'anzidetta retribuzione annua di lire trecentosettantamila.
Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n.
243, ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1981, n. 54, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
limitatamente alle parole "nonché la tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648".
Articolo 294
Alle
rendite in vigore al 1° luglio 1962 a carico delle Casse marittime di cui
all'art. 127 del presente decreto, si applicano, per gli effetti dell'art.
17, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, i valori medi
semplici corrispondenti ai coefficienti mensili riportati nelle tabelle
II, III, IV e V dell'allegato B della stessa legge n. 15.
Per gli effetti dell'art. 17, comma terzo, della predetta legge 19 gennaio
1963, n. 15, le rendite costituite presso le Casse marittime richiamate
nel precedente comma, per infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1962 nei
confronti dei lavoratori addetti alla pesca ed alla navigazione a vela e
motovela, e originariamente liquidate in base a salari convenzionali
stabiliti ai sensi dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765,
sono riliquidate, con decorrenza 1° luglio 1962, sulla base di una
retribuzione minima pari a lire trecentosettantamila annue.
TITOLO
V
Articolo 295
Le disposizioni di
carattere transitorio contenute nelle leggi relative alla materia riunita
nel presente decreto, ivi comprese le norme di cui alla legge 15 aprile
1965, n. 413, restano in vigore nei limiti della loro originaria efficacia
per i casi in esse previsti.
Articolo 296
Le disposizioni del
presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno
effetto dal 1° luglio 1965.
Allegati
(omissis)

http://www.NelParmense.it/cobas-er
|