Decreto Legislativo 06/02/2007, n.25
Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro
generale relativo all’informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 21/03/2007, n.67 - Serie
generale
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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 877;
Visto il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante attuazione
della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, relativa
all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo
all’informazione e alla consultazione dei lavoratori;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, che delega il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alla citata direttiva 2002/14/CE compresa nell’elenco di
cui all’allegato B alla medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta del 30 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo
economico e degli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo individua il quadro generale in materia
di diritto all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle
imprese o nelle unità produttive situate in Italia.
2. Le modalità di informazione e consultazione sono stabilite dal
contratto collettivo di lavoro in modo tale da garantire comunque
l’efficacia dell’iniziativa, attraverso il contemperamento degli
interessi dell’impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione tra
datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei
reciproci diritti ed obblighi.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «imprese»: le imprese pubbliche e private situate in Italia, che
esercitino una attività economica, anche non a fine di lucro;
b) «datore di lavoro»: la persona, fisica o giuridica, che esercita
un’attività economica organizzata in forma di impresa, anche non a fine
di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro;
c) «lavoratore»: chiunque si obblighi mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o
manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore;
d) «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori ai
sensi della normativa vigente, nonchè degli accordi interconfederali 20
dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modificazioni, o dei
contratti collettivi nazionali applicati qualora i predetti accordi
interconfederali non trovino applicazione;
e) «informazione»: ogni trasmissione di dati da parte del datore di
lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed
all’esame di questioni attinenti alla attività di impresa;
f) «consultazione»: ogni forma di confronto, scambio di opinioni e
dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro su questioni
attinenti alla attività di impresa;
g) «contratto collettivo»: il contratto collettivo di lavoro stipulato
tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 3.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che
impiegano almeno 50 lavoratori.
2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme
di legge e si basa sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori
subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con
contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia
durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro pubblici o privati
che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di
durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle
corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non
continuative.
3. Il presente decreto legislativo non pregiudica eventuali procedure
specifiche di informazione e consultazione già esistenti nel diritto
nazionale al momento della data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo applicabili ai datori di lavoro che perseguono direttamente e
principalmente fini politici, di organizzazione professionale,
confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonchè fini
d’informazione o espressione di opinioni.
Art. 4.
Modalità dell’informazione e della consultazione
1. Nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 1, ferme restando le
eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori, i contratti collettivi
definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed i contenuti dei
diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.
2. Sono fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di
sottoscrizione del presente decreto legislativo.
3. L’informazione e la consultazione riguardano:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività
dell’impresa, nonchè la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile
dell’occupazione nella impresa, nonchè, in caso di rischio per i
livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare
rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di
lavoro, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 7, comma 1. 4.
L’informazione avviene secondo modalità di tempo e contenuto
appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei
lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e
preparare, se del caso, la consultazione. 5. La consultazione avviene:
a) secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo;
b) tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione
dell’argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni, di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti
dei lavoratori hanno diritto di formulare;
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di
incontrare il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata
all’eventuale parere espresso;
e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di lavoro,
quale individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b).
Art. 5.
Informazioni riservate
1. I rappresentanti dei lavoratori, nonchè gli esperti che eventualmente
li assistono, non sono autorizzati a rivelare nè ai lavoratori nè a
terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via
riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi
rappresentanti, nel legittimo interesse dell’impresa. Tale divieto
permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine
previsto dal mandato, indipendentemente dal luogo in cui si trovino. I
contratti collettivi nazionali di lavoro possono tuttavia autorizzare i
rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere
informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di
riservatezza, previa individuazione delle relative modalità di esercizio
da parte del contratto collettivo. In caso di violazione del divieto,
fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti
disciplinari stabiliti dai contratti collettivi applicati.
2. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a
comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche,
organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli
difficoltà al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono la costituzione di
una commissione di conciliazione per le contestazioni relative alla natura
riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonchè per la
concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e
produttive per l’individuazione delle informazioni suscettibili di
creare notevoli difficoltà al funzionamento della impresa interessata o
da arrecarle danno. I contratti collettivi determinano, altresì, la
composizione e le modalità di funzionamento della commissione di
conciliazione.
4. Resta ferma l’applicabilità della disciplina a tutela dei dati
personali, prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 6.
Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
1. I rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell’esercizio delle loro
funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i
rappresentanti dei lavoratori dalla normativa vigente ovvero dagli accordi
e contratti collettivi applicati, sufficienti a permettere loro di
realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati.
Art. 7.
Difesa dei diritti
1. La violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di
comunicare le informazioni o procedere alla consultazione di cui al
presente decreto legislativo, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per ciascuna
violazione.
2. La violazione da parte degli esperti delle disposizioni di cui
all’articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.033,00 a euro 6.198,00.
3. L’organo competente a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni
di cui al presente articolo è la Direzione provinciale del lavoro,
competente per territorio. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, e quelle del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 8.
Relazione con le disposizioni nazionali in materia di informazione e
consultazione dei lavoratori
1. Restano ferme le procedure di informazione e di consultazione di cui
alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, nonchè
alla legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. Restano ferme le previsioni di cui
al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.
3. Sono fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente
e dai contratti collettivi applicati in materia di informazione,
consultazione e partecipazione.
Art. 9.
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto legislativo si applica, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 3, comma 1:
a) fino al 23 marzo 2007, solo nei confronti delle imprese che impiegano
almeno 150 lavoratori;
b) dal 24 marzo 2007 al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle imprese
che impiegano almeno 100 lavoratori.
Art. 10.
Oneri finanziari
1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
D’Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Lanzillotta, Ministro degli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Mastella

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