DECRETO
LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
(e
successive modifiche ed integrazioni)
Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio
2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28
febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute
del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo
TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs n.
29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione
degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle
delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97,
comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche
mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di
finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quelle del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (1) (2) (3) (4) (5) (6).
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a
statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità
dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
(1) Comma modificato dall'articolo 1 della
legge 15 luglio 2002, n. 145.
(2) Vedi l'articolo 34 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e gli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Vedi inoltre l'articolo 1, commi 102, 103, 116, 124 e
132 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , l'articolo 1, commi 9, 10, 11, 12, 22,
23, 24, 25, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63 e 64 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 e l'articolo 1, comma
957, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(3) Vedi articolo 4 del D.L.
28 maggio 2004, n. 136 e l'articolo 1 del D.L. 12 luglio 2004, n.
168.
(4) Vedi, anche, l'articolo 23, comma 6,
del D.LGS. 5 dicembre 2005, n. 252.
(5) A norma dell'articolo 1, comma
216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 il rimborso delle
spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe
economica.
(6) Vedi, anche, gli articoli 29,
comma 1, e 33, comma 2, del D.L.
4 luglio 2006, n. 223.
Articolo 2
Fonti
(Art. 2, commi da 1 a
3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2
del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza
e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A
tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a
specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per
ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con
le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche
dei Paesi dell'Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali (1).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di
essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi
e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la
legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri
e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti
individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da
contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in
godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano
le risorse disponibili per la contrattazione collettiva .
(1) Comma inserito dall'articolo 176 del D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs
n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. In deroga all'art. 2,
commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività
nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2,
commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale
volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo
autonome disposizioni ordinamentali (1) .
1-ter. In deroga all'articolo 2,
commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è
disciplinato dal rispettivo ordinamento (2) .
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari
resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa
della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità
ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421 (3).
(1) Comma inserito dall'articolo 1 della
legge 30 settembre 2004, n. 252.
(2) Comma inserito dall'articolo 2 della
legge 27 luglio 2005, n. 154.
(3) Vedi l'articolo 1 comma 186
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l' articolo 1, comma 576, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Articolo 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità
(Art. 3 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993,
poi dall'art. 3 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare
ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni,
e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a
terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di
terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al
Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo
e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
Articolo 5
Potere di organizzazione
(Art. 4 del d.Igs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs n. 546
del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del d.lgs n. 396 del
1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del d.lgs n.
80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa
al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la
rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla
gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche
al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di
fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei
responsabili della gestione.
Articolo 6
Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche
(Art. 6 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546
del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli
uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche
sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa
verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale. Nell'individuazione delle dotazioni organiche,
le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di
organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea,
nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche
delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità
collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle
eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area,
qualifica e profilo professionale (1).
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si
applica l'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione
organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove
comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva
riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno
precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove
risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate
dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con
gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle
dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli
affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle
normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si
interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle
dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a
tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i
dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono
attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le
attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui
al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette.
(1) Comma modificato dall'articolo 11 del D.L.
10 gennaio 2006, n. 4.
Articolo 7
Gestione delle risorse umane
(Art. 7 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs n. 546
del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n.
387 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità
nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo
altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire
allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici
accessori che non ccorrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti
presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi
e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione (1).
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento
degli incarichi di collaborazione (1).
6-ter. I regolamenti di cui all' articolo 110, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 , si adeguano ai principi di cui al
comma 6 (1).
(1) L'articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha sostituito il comma 6
del presente articolo. Il medesimo articolo 32 ha aggiunto
anche i commi 6-bis e 6-ter già introdotti prima dall'articolo 13 del D.L. 10 gennaio 2006,
n. 4, soppresso dalla legge 9 marzo 2006 n.
80, in sede di conversione.
Articolo 7 Bis
Formazione del personale (1)
Art. 7-bis
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con
esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle
attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono
annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in
posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati,
delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della
programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e
tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili,
prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e
comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento
ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché
gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni
anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini
informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori
interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze
sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
(1) Articolo inserito dall'articolo 4 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Articolo 8
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs n.
29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la
spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella
evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate
in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti
di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle
aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché
negli enti di cui all'articolo 70,
comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di
finanza pubblica.
Articolo 9
Partecipazione sindacale
(Art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n.
80 del 1998)
1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e
gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni
di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
CAPO I
Relazioni con il pubblico
Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art. 11 del d.lgs n.
29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della
trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione
tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli
uffici di cui all'articolo 11,
la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni
pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico
(Art. 12, commi da 1 a
5-ter del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 7 del
d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del
1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione
della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della
propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo
III della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del
rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità
di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture,
le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di
comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni
dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito
delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del
fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del
Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni ed integrazioni non si applicano le norme
vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il
personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con
il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per
il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in
possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente
verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6,
ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale
del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente
valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del
dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute
ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai
fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento
annualmente individua le forme di pubblicazione.
Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n.
80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche
creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di
tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.
Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante
convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento,
un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
CAPO II
Dirigenza
SEZIONE I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13
Amministrazioni destinatarie
(Art. 13 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs n. 470 del 1993
e poi dall'art. 8 del d.lgs n.
80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Articolo 14
Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs n. 546
del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n.
80 del 1998)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal
fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana
le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la
gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della
lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed
integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle
assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e
subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale
di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di
supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle
norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le
assegnazioni dì personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello
dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti
nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono
automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di
cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al
riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con
decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è
determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1,
lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di
spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico
emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttività collettiva e per la qualità della prestazione
individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n.
1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei
Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato (1) (2).
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In
caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto
previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del
relativo regolamento emanato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento
ministeriale per motivi di legittimità.
(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma
24-bis del D.L. 18 maggio 2006, n. 181. Vedi, anche, il comma
24-ter dello stesso articolo.
(2) L'articolo 31, comma 2,
del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha disposto che il personale
addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo
strategico non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per
cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Articolo 15
Dirigenti
(Art. 15 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs n. 470 del 1993
e successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs n. 80 del 1998;
Art. 27 del d.lgs n. 29 del 1993,
commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs n. 470 del 1993)
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza
è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve
le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e
prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 6. (1)
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché
negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della
Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa
non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del
dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato
livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico,
al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali,
per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le
attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono
di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del
Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le
attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad
uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari
generali dei predetti istituti.
(1) Comma modificato dall'art. 3, l. 15 luglio
2002, n. 145.
Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali
(Art. 16 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del d.lgs n. 546
del 1993 e poi dall'art. 11 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra
gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di
sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite
dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità
di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella
competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo
in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti,
delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3
aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il
Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere
conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più
amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari
programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di
cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è
preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente
comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali
di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
Articolo 17
Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del d.lgs n.
546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs n.
80 del 1998)
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra
gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con
poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio,
possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e
motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle
lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni
funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si
applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile. (1)
(1) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 15 luglio
2002, n. 145.
Articolo 17 Bis
Vicedirigenza. (1)
1. La contrattazione collettiva del comparto
Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della
vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente
alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di
anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX
del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione
di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in
possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di
procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche
speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle
competenze di cui all'articolo 17 (2 (3).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al
personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto
Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e
degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.
(1) Articolo inserito dall'articolo 7 della
legge 15 luglio 2002, n. 145.
(2) Comma modificato dall'articolo 14-octies
del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(3) A norma dell'articolo 1 comma 227
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il personale del
comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno
2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Articolo 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei
rendimenti
(Art. 18 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs n. 470 del 1993)
1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente
decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale
adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e
l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della
gestione e delle decisioni organizzative.
2. II Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto
nazionale di statistica - ISTAT l'elaborazione di norme tecniche e criteri
per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione - AIPA, l'elaborazione di
procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli
scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards".
Articolo 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n.
546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si
tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del
singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale
e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del
codice civile (1).
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le
disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui
al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi
definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle
eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto,
nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne'
eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al
provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto
individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico,
nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la
risoluzione consensuale del rapporto (2).
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia dei ruoli di cui all'articolo 23
o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (3).
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli
di cui all'articolo 23 o, in misura
non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri
dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal comma 6 (4) (5) (10).
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale
di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo,
tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (6).
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai
dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per
cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia,
anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero
di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (6).
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici
di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente
articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (6).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per
cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di
tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione
dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli
altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed
enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze
di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese
quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste
per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati
e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato
da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo
di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità
di servizio (7).
[ 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi
precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per
inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi
dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel
caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2.] (8)
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 , al comma
5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui
all’articolo 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto
sulla fiducia al Governo (1)(9).
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato
della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli
enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali (1).
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli
affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la
ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è
demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad
essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme
le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 10 agosto 2000, n. 246 (3).
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi (6) .
(1) Comma sostituito dall'articolo 3 della
legge 15 luglio 2002, n. 145.
(2) Comma modificato dall'articolo 3 della
legge 15 luglio 2002, n. 145 e successivamente dall'articolo 14-sexies del D.L. 30 giugno
2005, n. 115.
(3) Comma modificato dall'articolo 3 della
legge 15 luglio 2002, n. 145.
(4) Comma sostituito dall'articolo 3 della
legge 15 luglio 2002, n. 145 e successivamente dall'articolo 3, comma 147, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
(5) Vedi, anche, l'articolo 8 del D.L.
28 maggio 2004, n. 136.
(6) Comma inserito dall'articolo 3 della
legge 15 luglio 2002, n. 145.
(7) Comma sostituito dall'articolo 3 della
legge 15 luglio 2002, n. 145 e successivamente modificato dall'articolo 14-sexies del D.L. 30 giugno
2005, n. 115. Il presente comma è stato ulteriormente
modificato dall'articolo 15 del D.L.
10 gennaio 2006, n. 4, soppresso successivamente dalla legge 9 marzo 2006 n. 80,
in sede di conversione. L'articolo 4 del D.L.
29 novembre 2004 n. 280, non convertito in legge, aveva
disposto l'interpretazione autentica delle norme contenute nel presente
comma. L'articolo 33, comma 3, del D.L. 4
luglio 2006, n. 223, dispone che i limiti di età per il
collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche
dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai
fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui al presente
comma. Vedi l' articolo 1, comma 593, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
(8) Comma abrogato dall'articolo 3 della
legge 15 luglio 2002, n. 145.
(9) Comma modificato dall'articolo 2, comma
159, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Vedi, anche, i commi 160
e 161 dello stesso articolo.
(10) A norma dell'articolo 1, comma
957, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la
partecipazione dell’Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai
2010 sono nominati il Commissario del Governo per l’Esposizione di
Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per l’Esposizione
di Shanghai 2010, i quali nello svolgimento delle proprie funzioni si
avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di
un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi del
presente comma.
Articolo 20
Verifica dei risultati
(Art. 20 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 470 del 1993
e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del
1998, poi dall'art. 6 del d.lgs n.
387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del
d.lgs n. 286 del 1999)
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni
che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia, le operazioni di cui verifica sono effettuate dal
Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti
preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le
modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da
parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti
rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente
della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto,
con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Articolo 21
Responsabilità dirigenziale
(Art. 21, commi 1, 2 e
5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12
del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs n. 80 del 1998
e successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle
direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale
responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto
collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può,
inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei
ruoli di cui all'articolo 23, ovvero
recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto
collettivo. (1)
2. Omissis. (2)
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e
prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco (3) .
(1) Comma sostituito dall'art. 3, l. 15 luglio
2002, n. 145.
(2) Comma abrogato dall'art. 3, l. 15 luglio
2002, n. 145.
(3) Comma così modificato dall'articolo 73 del D.LGS. 13 ottobre
2005, n. 217.
Articolo 22
Comitato dei garanti (1)
( Art. 21, comma 3 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, sono
adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui
componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei
conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente
della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia
dei ruoli di cui all'articolo 23, eletto dai
dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un
esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con
specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta
giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal
parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è
rinnovabile. (2)
(1) Per l'attuazione del presente articolo vedi D.P.C.M. 10 giugno 2005.
(2) Comma modificato dall'art. 3, l. 15 luglio
2002, n. 145. Vedi l'articolo 5 bis del D.L. 31 gennaio
2005, n. 7.
Articolo 23
Ruolo dei dirigenti (1)
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola
nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite
sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I
dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti
della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in
base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per
un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure
previste dall'articolo 21
per le ipotesi di responsabilità dirigenziale (2).
2. E assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti
disponibili, in base all' articolo 30 del presente decreto. I contratti o
accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della
continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in
ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza,
al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - 3).
(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002,
n. 145.
(2) Comma modificato dall'articolo 14-sexies
del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(3) Comma modificato dall'articolo 3 bis del
D.L. 28 maggio 2004, n. 136.
Articolo 23 Bis
Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico
e privato (1).
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello
Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni
per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o
privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al
relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in
materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di
aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato
gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi
operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi
contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti (2).
2. I dirigenti di cui all'articolo 19,
comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente
articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli
avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il
collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di
cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai
fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso
soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non
può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di
vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha
stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere
l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una
impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività
istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private
che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni
precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o
l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che
comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del
comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione
temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese
private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da
porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione
temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere
l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime (3) .
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione
temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione
nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli
organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e
le procedure attuative del presente articolo.
(1) Articolo inserito dall'articolo 7 della
legge 15 luglio 2002, n. 145.
(2) Per l'interpretazione del presente comma, vedi l' articolo 1, comma 578, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
(3) Comma sostituito dall'articolo 5 del D.L.
31 gennaio 2005, n. 7.
Articolo 24
Trattamento economico
(Art. 24 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n.
546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998
e poi dall'art. 26, comma 6
della legge n. 448 del 1998)
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata
dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il
trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e
alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e
responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi
dell'articolo 4, con decreto
ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma
restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi
dell'articolo 19, commi 3 e 4,
con contratto individuale è stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi
contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono
determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato
al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i
relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione (1).
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera
tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto
previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della
stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla
medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al
trattamento economico accessorio della dirigenza (2) .
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la
retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6
marzo 1992, n. 216 nonché dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito
delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di
personale di cui all'articolo 3,
indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio
del trattamento economico del restante personale dirigente civile e
militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto
dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi
comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri
indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997,
n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono
assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle
attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta
formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a
valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori
e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della
predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno
aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di
cui all'articolo 23
o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi
dei commi precedenti (3) .
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le
risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in
appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo (5).
[9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo
confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi
di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di
risorse disponibili.] (4)
(1) Comma modificato dall'articolo 34 del D.L.
4 luglio 2006, n. 223.
(2) Vedi l'articolo 16, comma 1
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(3) Comma modificato dall'articolo 1-ter del
D.L. 28 maggio 2004, n. 136.
(4) Comma abrogato dall'articolo 1-ter del
D.L. 28 maggio 2004, n. 136.
(5) Vedi l'articolo 2, comma
161, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
Articolo 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art. 25-bis del d.lgs
n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998)
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la
qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità
giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed
integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai
risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle
funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di
valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale,
presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione stessa.
2. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione,
ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al
dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente
scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza
e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi
formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali,
sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione
metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta
educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento
da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse
e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative
il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali
possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali
dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al
consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al
fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per
l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi
compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e
vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente,
previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della
personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni,
salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di
servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce
gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le
modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse
verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della
qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione
scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi
sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di
svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie
specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o
consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei
capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata
dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di
ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai
vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati
sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni
sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati,
comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere
all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli
nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della
formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo
caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione
degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di
assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
Articolo 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario
nazionale
(Art. 26, commi 1,
2-quinquies e 3 del d.lgs n. 29 del 1993, modificati prima
dall'art. 14 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in
possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio
effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti
del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del
ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai
candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro
libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, determinati in
relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione
funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento
nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni,
a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato
livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del
ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto
alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali
posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo.
Articolo 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali
(Art. 27-bis del d.lgs n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 17 del d.lgs n.
80 del 1998)
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche
amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i
propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle
speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi
regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due
mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti
adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio
dei ministri,
SEZIONE II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione
Articolo 28
Accesso alla qualifica di dirigente. (1)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle
singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono,
altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti
del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì
ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio
universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno
quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea (2).
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con
le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti
di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica,
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private,
secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore
della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma
di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture
private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle
indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del
diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza
lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture
stesse (3) .
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito,
previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private . Al termine, i candidati sono
sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della
Scuola superiore della pubblica amministrazione. (4)
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per
cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di
ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la
valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché,
nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale
appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso
(5).
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche
l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o
organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il
medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano,
entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che
si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento
della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre
di ciascun anno. (6)
7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli
enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di
ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai
ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti,
anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e
6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità,
con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le
informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via
telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella
banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, se
condo le modalità individuate con circolare della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (7) .
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle
Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
(1) Articolo sostituito dall'art. 3, l. 15 luglio 2002, n. 145
e successivamente modificato dall'articolo 34 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
(2) Comma così modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2003, n.
228.
(3) Per le modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari, vedi
il regolamento di cui al D.P.C.M. 29 settembre
2004, n. 295.
(4) Comma così modificato dall'articolo 34 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
(5) Vedi il regolamento di cui al D.P.R. 24 settembre
2004, n. 272.
(6) Comma sostituito dall'articolo 34 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(7) Comma inserito dall'articolo 3 bis del
D.L. 28 maggio 2004, n. 136.
Articolo 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici (1)
(Art. 28-bis del d.lgs n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 11, comma 15
della legge n. 124 del 1999)
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso
concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica,
comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione
specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il
personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia
maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di
almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori
formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente
per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per
le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e
disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione,
residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25,
ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i
posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per
collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale
media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di
un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da
riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un
concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale.
Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per
titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di
formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a
norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la
scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del
dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti
determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di
inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per
cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano
effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside
incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato.
Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene
graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei
titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio
maturata quale preside incaricato (2) .
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal
decreto di cui all'articolo 25,
comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e
istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i
contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono disciplinati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro
per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i
requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non
coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno
superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito
dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per
cento dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso dei
requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I
vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto
della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede
è disposta sulla base dei principi del presente decreto, tenuto conto
delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina
continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per
almeno tre mesi.Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione
della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel
limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva,
anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i
diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito
positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la
funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici.
(1) Vedi l'articolo 8 bis del
D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge.
(2) Vedi, anche, l'articolo 22 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
CAPO III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse
(Art. 33 del d.Igs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993
e poi dall'art. 18 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488
del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza (1).
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i
criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni
caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo
esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale (1).
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1,
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori
ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento
nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso le amministrazioni di provenienza (2).
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri,
in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio
e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento
della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti
effettivamente disponibili (2).
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le
situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica
professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla
riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle
procedure concorsuali di cui all' articolo 3, comma 59,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e all' articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (2) .
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità
si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto
della stessa amministrazione (3).
(1) Comma modificato dall'articolo 16 della
legge 28 novembre 2005, n. 246.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 5 del D.L.
31 gennaio 2005, n. 7.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 16 della
legge 28 novembre 2005, n. 246.
Articolo 31
Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attività
(Art. 34 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti
pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o
privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applicano l'articolo 2112 del
codice civile e si osservano le procedure di informazione e di
consultazione di cui all'articolo 47, commi da
1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo 32
Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi
e temporaneo servizio all'estero
(Art. 33-bis del d.lgs
n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di
appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni
interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il
Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati
membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri
Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché
presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni
di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse,
ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano
dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. II personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti
gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza
maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli
interessati.
Articolo 33
Eccedenze di personale e mobilità collettiva
(Art. 35 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs n. 470 del 1993
e dall'art. 16 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono
tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al
comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si
applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di
cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
ed in particolare l'articolo 4,
comma 11, e l'articolo 5,
commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata
riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende
raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco
di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli
interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie
del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei
motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter
adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della
medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche
del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato,
delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei
relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle
proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si
procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione
del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a
verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione
totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con
apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle
parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai
sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e
procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto,
la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto
ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o
alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione
colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare
diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia
preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad
un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento
retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro
mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini
della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura
della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il
nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 34
Gestione del personale in disponibilità
(Art. 35-bis del d.lgs
n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per
gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale
del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della
collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con
l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed
integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione
professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale.
Le leggi regionali previste dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del
sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma
2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha
diritto all'indennità di cui all'articolo 33,
comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul
bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad
altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di
fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri
sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in
disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza
all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per
la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in
disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione
del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, le
nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di
ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore
spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a
disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti
locali che hanno dichiarato il dissesto.
Articolo 34 Bis
Disposizioni in materia di mobilità del personale
(1)
Art. 34-bis
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 , comma 2, con
esclusione delle amministrazioni previste dall' articolo 3 , comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti
di cui all' articolo 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende
bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali
specifiche idoneità richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34 , comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare
secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco il personale
collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34 . Le predette strutture
regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate
dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni
che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall' articolo 34 , comma 2. A
seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il
dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro
prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire
il concorso (2) .
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione
pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti
pubblici non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della
procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta
l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (3) .
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle
di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall' articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 , e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione
del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all' articolo 34 , comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le
amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in
mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l' articolo 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 1995, n. 273 (4) (5).
(1) Articolo inserito dall'articolo 7 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(2) Comma sostituito dall'articolo 5 del D.L.
31 gennaio 2005, n. 7.
(3) Comma così modificato dall'articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2005,
n. 7.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 5 del D.L.
31 gennaio 2005, n. 7.
(5) Vedi deroga di cui all'articolo 1 comma 247
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 35
Reclutamento del personale
(Art. 36, commi da 1 a
6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17
del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998,
successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge
17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999;Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato dall' art. 274, comma
1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto
individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte
all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in
misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche,
aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento
ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità
della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e
per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia
municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980,
n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali
assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che
garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli
enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle
procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze (1) .
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si
applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per
contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di
formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei
criteri previsti dall'articolo 36 (2).
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato
e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale.
Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-aniministrative o di economicità,
sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici
aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere
banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie
professionalità.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (3)
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio
dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della
legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazionie ed
intergrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti
locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto
dei principi fissati dai commi precedenti.
(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 104
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'avviamento delle
procedure di reclutamento vedi l'articolo 1 del D.P.R. 30 gennaio 2003 .
(2) Comma inserito dall'articolo 4 del D.L.
10 gennaio 2006, n. 4.
(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 230
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 36
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale
(Art. 36, commi 7 ed 8
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17
del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti
di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto
dalla legge 18 aprile 1962, n. 230,
dall'articolo 23 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 16 del
decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
dalla legge 24 giugno 1997, n. 196,
nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina.
1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1
solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di
procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché
previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le
agenzie di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , per la
somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di
esternalizzazione e appalto dei servizi (1).
1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di
principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti
locali (2).
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili (1).
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha
diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo
di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
(1) Comma inserito dall'articolo 4 del D.L.
10 gennaio 2006, n. 4.
(2) Comma inserito dall'articolo 4 del D.L.
10 gennaio 2006, n. 4, come modificato dalla legge 19 marzo
2006, n. 80, in sede di conversione.
Articolo 37
Accertamento delle conoscenze informatiche e di
lingue straniere nei concorsi pubblici
(Art. 36-ter del d.lgs
n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua
straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il
livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo
accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla
professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per
l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì
i casi nei quali il comma 1 non si applica.
Articolo 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della
Unione europea
(Art. 37 d.lgs n. 29
del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono
alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal
possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili
all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titolii di studio e professionali si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina (1) .
(1) Vedi l'articolo 5 del
D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295
Articolo 39
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e
tirocinio per portatori di handicap
(Art. 42 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima
dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del
1998e poi dall'art. 22, comma 1 del
d.lgs n. 387 del 1998) (1)
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di
assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui
confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le
decorrenze previste dall'10, commi articolo 3 e 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
(1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il Provvedimento 16 novembre 2006.
TITOLO III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
Articolo 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993
e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al
rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni
rappresentative ai sensi dell'articolo 43,
comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva
nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono
un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. I
professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica
funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico
delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata
sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di
ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del
ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni.
Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si
applicano le procedure di cui all'articolo 41,
comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata
responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione
ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito
di cui all' articolo 1, comma 3,
della legge 7 luglio 1988, n. 254 , nonché per gli archivisti
di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all' articolo 2, comma 1 , della
medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono
compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto (1).
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore
privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la
struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può
avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti
di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i
contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della
sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
(1) Comma modificato prima dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002,
n. 145, poi dall'articolo 14 della legge 29 luglio
2003, n. 229 ed infine dall'articolo 1, comma 125 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Articolo 40 Bis
Compatibilità della spesa in materia di
contrattazione integrativa (1)
1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i
comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in
merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione
integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche
a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6,
inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di
bilancio delle amministazioni, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 40 , comma 3. (2)
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si
intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del
presente decreto legislativo.
(1) Articolo inserito dall'art. 17, l. 28
dicembre 2001, n. 448.
(2) Comma sostituito dall'articolo 14 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Articolo 41
Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN
(Art. 46 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs n. 396 del
1997 e successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3 del d.lgs n. 80 del
1998 e poi dall'art. 55 del d.lgs n.
300 del 1999 ; Art. 44, comma 8 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei
confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di
contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative
o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore.
Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità di
funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte
in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo
nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano
definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o
rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato,
opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri
tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché, per il
sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione
e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle
medesime (1) .
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per
ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le
amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e
dell'Unione delle province d'Italia - UPI e delÌUnioncamere, per gli enti
locali rispettivamente rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le università;
c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del
presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente
del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica,
rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti di
ricerca.
4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità,
partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione
collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di
appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o le aree di cui all'articolo 40,
comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti o a tutte le
pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze
inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma
collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di
settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite
il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.
7. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di
settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da
essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la
contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni
omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione
dei servizi.
(1) Comma così modificato dall'articolo 3 del D.LGS. 2 luglio 2003, n.
173.
Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro
(Art. 47 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 396 del
1997)
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale
sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano
emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che
sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le
disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della
contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al
comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse
alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono
costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le
garanzie previste dagli articoli 23,
24 e 30 della medesima legge n. 300 del
1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti
collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al
comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai
commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale
mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i
lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le
confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite
la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e
le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto
segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare
liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse
alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad
altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione
con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti
collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le
organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con
diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti
nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila
dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle
condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del
personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni
ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano
costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del
personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture
di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini
della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli
accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento
dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del
personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali
delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano
sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la
rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti
di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze
sindacali aziendali dall'articolo 9
o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva.
Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti,
alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione
o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o
enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere
costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano
considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti
collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la
rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro
funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa
area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del
comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve
essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza
unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della
loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della
provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto
previsto dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58,
e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989,
n. 430.
Articolo 43
Rappresentatività sindacale ai fini della
contrattazione collettiva
(Art. 47-bis del d.lgs
n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 396 del 1997,
modificato dall'art. 44, comma 4 del
d.lgs n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs n. 80 del
1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs n. 387 del
1998)
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine
la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo
è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale
dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del
personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o
area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente,
sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che
aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno
il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato
elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli
accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o
le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali
alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano
affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa
sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, comma 3, dai
contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per
gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra ÌARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei
contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale
ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e
distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività
ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e
della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN.
I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione
nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31
marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati
da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con
modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le
pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi
alle deleghe ÌARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della
collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la
certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie
è istituito presso ÌARAN un comitato paritetico, che può essere
articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva nazionale. (1)
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle
deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini
della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di
organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area. (1)
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei
voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la
contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel
comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici
giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato
al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL
entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, ÌARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è
espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme
di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione
sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e
delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti
rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e
provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche
con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e
prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate
rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni
sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche
della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri
per la determinazione della rappresentatività si riferiscono
esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi
impiegati.
(1) In attuazione del presente comma è istituito presso il Dipartimento
della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le
organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile
rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle
contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano
valutazioni difformi con le singole amministrazioni (ex art. 34, comma 4,
d.p.r. 18 giugno 2002, n. 164).
Articolo 44
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione
del lavoro
(Art. 48 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs n. 470 del 1993)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono
abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette
amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La
contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di
partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di
gestione, comunque denominati.
Articolo 45
Trattamento economico
(Art. 49 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del
1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai
contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, parità
di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli
previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di
misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun
dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai
dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente,
nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale
non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si
prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati,
limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del
Ministero degli affari esteri.
Articolo 46
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni
(Art. 50, commi da 1 a
12 e 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993
e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997)
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN,
agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a
livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa
alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e
alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990,
n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi
nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge
citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN
ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese,
l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito
territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in regionale o
pluriregionale. relazione all'articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle
pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche
per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione
necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a
cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle
commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale
della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni
statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed
ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del lavoro
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito
presso l'ARAN un apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi
componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed
è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali,
sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, il
presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in
materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei
alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303. Il comitato dura in carica
quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato
delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato
persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni.
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per
dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è
concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6, ed è
riferita a ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le
altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che
se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la
previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello
stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri
competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale,
previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e
Stato-città.
10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono
direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN
definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione
interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono
soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da
esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La
gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei
conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta
unità, ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche
dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei
relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio
tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di
lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità
di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche
amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori
ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato
giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di
provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni
contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la
retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di
comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di
apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle
amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi.
Nei limiti di bilancio, l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori
esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai
sensi del comma 10.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono
avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie
tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
Articolo 47
Procedimento di contrattazione collettiva
(Art. 51 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs n. 470 del 1993
e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387 del
1998; Art. 44, comma 6 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono
deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e
negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN.
Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono
sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue
valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità
con le linee di politica economica e finanziaria nazionale (1).
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole
del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari
diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli
effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il
proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le
amministrazioni di cui all'articolo 41,
comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3,
l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di
settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime
attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli
oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso
dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato
alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il
Governo ha formulato osservazioni (2).
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno
successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla
Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La
Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la
loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e
può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti
designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi
delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa
intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città.
Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione
della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la
certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della
certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di
settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente
dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, ÌARAN,
sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri,
assume le iniziative necessarie per adeguare la quantifcazione dei costi
contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga
possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura
delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla
valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso,
al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla
definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura
finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio.
7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve
concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di
accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai
fini dell’esame dell’ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei
ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non
più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di
settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L’ARAN provvede a
fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La
deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata
entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla
scadenza del termine assegnato all’ARAN, fatta salva l’autonomia
negoziale delle parti in ordine ad un’eventuale modifica delle clausole
contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il
cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo,
che è trasmesso dall’ARAN, corredato della prescritta relazione
tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta
sottoscrizione. Resta escluso comunque dall’applicazione del presente
articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche
nell’ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui
all’articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al
comma 3 del presente articolo (3).
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3,
sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Vedi , anche, l'articolo 3, comma 49,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(2) Comma modificato dall'art. 17, l. 28
dicembre 2001, n. 448.
(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma
548, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 48
Disponibilità destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
(Art. 52 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del d.lgs n. 470 del 1993
e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 14, commi da 2 a 4 del d.lgs n.
387 del 1998)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio
dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai
sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso
modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 40,
comma 3 (1) .
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1
(2).
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura
complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con
apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del
contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme
destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei
competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai
bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi
oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e
per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di
spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle
stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione
dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare
specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed
enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non
possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione
legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è
effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo
non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo
interno, ai sensi del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto,
la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo,
verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle
pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi
significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può
avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di
valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici.
(1) Vedi l'articolo 3, comma 46,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l' articolo 1 commi 176 e 183 della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
(2) Vedi l'articolo 3, comma 49,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi anche deroga di cui
all'articolo 1 commi 178
e 186 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 49
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(Art. 53 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del d.lgs n. 546 del
1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47,
sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto.
Articolo 50
Aspettative e permessi sindacali
(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs
n. 29 del 1993, come modificati prima dall'art. 20 del d.lgs. n. 470 del 1993
poi dall'art. 2 del decreto
legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e,
infine, dall'art. 44, comma 5, del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione
delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la
contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito
accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 43.
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità
di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra
le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base
della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area
separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva,
garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della
legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di
Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenete a fornire alla Presidenza del
Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica - il numero
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - gli elenchi nominativi,
suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica
elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti
elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare
al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983,
n. 93.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 51
Disciplina del rapporto di lavoro
(Art. 55 del d.lgs n.
29 del 1993)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è
disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e
3, comma 1.
2. La legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche
amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Articolo 52
Disciplina delle mansioni
(Art. 56 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure
concorsuali o selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere
adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la
durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente
articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette
mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine
massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato
alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione
del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al
lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la
qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde
personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa
grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista
dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I
medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di
cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di
mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può
comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento
professionale del lavoratore.
Articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del d.lgs n.
29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993,
poi dall'art. 1 del decreto
legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e,
infine, dall'art. 26 del d.lgs n.
80 del 1998, nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i
rapporti di lavoro a tempo parziale, dall' articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall' articolo 1, commi 57 e seguenti (1)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione
ed integrazione della relativa disciplina. (2)
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano
espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o
che non siano espressamente autorizzati (3) .
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori
dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati,
l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente
previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi
che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di
appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività
d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti
secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della
specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità,
sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della
pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
compresi quelli di cui all'articolo 3,
con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a
tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi
retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in
posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione (4).
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno,
gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le
procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal
presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi
sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del
bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti
a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi,
senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione
disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo
provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di
appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di
inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono
acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o
privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta
comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per
l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa
se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da
parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per
provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da
amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che
erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6
sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che
conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono
tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico,
al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti
o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le
norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri
di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il
contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità
le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o
autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori
ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di
appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno
dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o
della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al
comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto
magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai
propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri
d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare
dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la
durata e il compenso dell'incarico (5).
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11
a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I
soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma
11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le
relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il
contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi (5).
(1) Così rettificato in Gazz. Uff., 16 ottobre 2001, n. 241.
(2) Comma modificato dall'art. 3, l. 15 luglio
2002, n. 145.
(3) Vedi, anche, l'articolo 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(4) Lettera aggiunta dall'articolo 7-novies del
D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
(5) Comma modificato dall'articolo 34 del D.L.
4 luglio 2006, n. 223.
Articolo 54
Codice di comportamento
(Art. 58-bis del d.lgs
n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26 del d.lgs n. 546 del 1993
e successivamente sostituito dall'art. 27 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al
fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni
rendono ai cittadini.
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al
dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi
dell'articolo 41, comma 1 e
dell'articolo 70,
comma 4, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e
perché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali
in materia di responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi
delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene
sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata.
In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le
associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui
al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al
fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di
comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i
dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui
al presente articolo.
Articolo 55
Sanzioni disciplinari e responsabilità
(Art. 59 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del d.lgs n. 546 del
1993 e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 del
1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995,
nonché dall'art. 27,
comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta
ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità
civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile
e l'articolo 7, commi
primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma
restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di
comportamento di cui all'articolo 54,
la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai
contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su
segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento
disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano
rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente
lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale,
deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito
al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza
di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni
dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene
applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere
ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione,
entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche
per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di
disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua
decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si
conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti
dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è
presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e
indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la
periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e
dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano
cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la
nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede
il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei
membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono
l'imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico
collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di
costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai
precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei
confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali
si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Articolo 56
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
(Art. 59-bis del d.lgs
n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite
procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono
essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di
cui all'articolo 66, con le modalità
e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo,
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 57
Pari opportunità
(Art. 61 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito dall'art. 29 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente
modificato prima dall'art. 43, comma 8 del
d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo
dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il
principio di cui all' articolo 35,
comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra
uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla
loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi,
adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione,
consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei
Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di
bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte
le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari
opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
TITOLO V
CONTROLLO DELLA SPESA
Articolo 58
Finalità
(Art. 63 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 30 del d.lgs n. 546 del
1993)
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche
articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con
particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede
alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a
tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche
impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici
definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base
delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del
personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di
integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che
rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la
razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le
informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le
amministrazioni e gli enti interessati.
Articolo 59
Rilevazione dei costi
(Art. 64 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del d.lgs n. 546 del
1993)
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività
e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed
al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i
relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica al fine di rappresentare i profili
economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure
interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni
di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione
dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere
sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici
diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la
Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e
coordinamento.
Articolo 60
Controllo del costo del lavoro
(Art. 65 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del
1993)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza
del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi
compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle
contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a
consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto
annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di
ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il
modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con
cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti
di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa
relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si
riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse,
a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle
province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via
telematica (1).
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di
pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono
tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale
comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero
del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione
delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico,
avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a
richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a
specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone
visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi
servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati,
denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali
verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché
presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento
integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le
predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154,
sia i compiti di cui all'articolo 27, comma
quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5
può partecipare l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle
dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato
stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra
ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero
dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in
materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero
dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si
applicano l' articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e l' articolo 56, settimo comma,
del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e
successive modificazioni. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando
sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale
utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, l'efficacia
dell'attivita' amministrativa, con particolare riferimento alle riforme
volte alla semplificazione delle procedure, e l'osservanza delle
disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei
risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro. Per l'esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento
degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con
il Ministero delle finanze, articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine
di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici
dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle
amministrazioni, di cui all'articolo 1,
comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali
l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli
esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di
valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle
eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per
l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro
funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne
ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte
dei conti le irregolarità riscontrate (2).
(1) Comma modificato dall'articolo 34-quater
del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(2) Comma modificato dall'articolo 14-septies
del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e successivamente integrato
dall'articolo 10-bis, comma 1 del D.L. 30
settembre 2005, n. 203.
Articolo 61
Interventi correttivi del costo del personale
(Art. 66 del d.lgs. n.
29 del 1993)
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si
verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto
agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento,
proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare
l'equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al nucleo di
valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il
CNEL.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie
relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare
oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti
direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla
finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri 105 del 1) .
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del
bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove tali decisioni
producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze
della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di
altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando
Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova
disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di
richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di
decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti
indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.
(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 133
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Articolo 62
Commissario del Governo
(Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 11, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo
Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del
Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel
territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai
bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60,
comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il
Commissario del Governo.
TITOLO VI
GIURISDIZIONE
Articolo 63
Controversie relative ai rapporti di lavoro
(Art. 68 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del d.lgs n.
546 del 1993 e poi dall'art. 29 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del d.lgs n. 387 del 1998).
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al
comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il
conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità
dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto,
comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini
della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione
davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella
controversia non è causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti
i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti
dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il
diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in
violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto
rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle
pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 40
e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di
cui all'articolo 3, ivi comprese
quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il
ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa
applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.
Articolo 63 Bis
Intervento dell’ARAN nelle controversie relative
ai rapporti di lavoro
1. L’ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma
4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al
personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline
ordinamentali e retributive, l’intervento in giudizio può essere
assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze (1)
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 134
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Articolo 64
Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità
ed interpretazione dei contratti collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs
n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 30 del d.lgs n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall'art. 19, commi 1 e 2 del d.lgs n. 387
del 1998)
1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 63, è necessario
risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la
validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo
collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il
giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da
risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi
giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria,
dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la
possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o
accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa.
All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola
si applicano le disposizioni dell'articolo 49. Il testo
dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice
procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci
giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla
sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per
l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La
sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione,
proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di
deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti
a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la
notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile,
rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza
cassata. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle
parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per
qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi
effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel
processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del
codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito
dell'intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze
che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non
intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per
cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a
cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione
della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi.
Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa,
anche d'ufficio,
7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una
questione di cui al comma 1 sulla quale e già intervenuta una pronuncia
della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla
pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi
del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo
96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.
Articolo 65
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali
(Art. 69 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 34 del d.lgs n.
546 del 1993 e poi dall'art. 31 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a 6 del d.lgs n.
387 del 1998 e poi dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448
del 1998)
1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile si svolge con le procedure previste
dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di
cui all'articolo 66, secondo le
disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, o
che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del
termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il
giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per
promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis,
commi secondo e quinto, del codice di procedura civile.
Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta
giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di
centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda
in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con
l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno
dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le
proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non
siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con
decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura
civile.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a
dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici
indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio
di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore
pubblico e privato.
Articolo 66
Collegio di conciliazione
(Art.69-bis del d.lgs n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 32 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 7 del d.lgs n. 387 del
1998)
1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure
di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65
si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un
collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del
lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è
addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le
medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di
conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di
conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un
rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il
collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o
spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di
appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è
addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla
procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la
delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita
presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il
proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci
giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle
parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di
conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da
un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione
deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della
pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo.Alla conciliazione non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e
terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della
controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono
riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle
parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta
il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui
al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi
primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può
dar luogo a responsabilità amministrativa.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI
CAPO I
Disposizioni diverse
Articolo 67
Integrazione funzionale del Dipartimento della
funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato
(Art. 70 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 35 del d.lgs n. 546 del
1993)
1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48, commi da 1 a
3, ed agli articoli da 58
a 60 è realizzato attraverso
l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di
servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo
delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto
di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei
costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali
sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla
efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque
sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative
alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del
Ministero del all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 68
Aspettativa per mandato parlamentare
(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs
n. 29 del 1993)
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento
nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati
in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono
optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e
dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del
trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio
e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione
degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno
comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i
conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1,
2 e 3
CAPO II
Norme transitorie e finali
Articolo 69
Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del
d.lgs n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993
e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs n. 29
del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs n. 546 del
1993; art. 73, comma 2 del d.lgs n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del
1998; art. 45, commi 5, 9,
17 e 25 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del
1998; art. 24, comma 3 del d.lgs
n.387 del 1998)
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti
in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93,
e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del
13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti
del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali
disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti
collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle
materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso
di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito
di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001 (1).
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia,
resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la
disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli art. 60e 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni
ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data
del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale
sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di
uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché
compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal
dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo
contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all'art. 56, comma 1, si
applica, per ciascun ambito di riferimento a far data dalla entrata in
vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 17 e 18, della legge 29
dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che
non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche
previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 3, del
presente decreto, non si applica l'art. 199 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente
decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto
di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale
data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza,
entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal
contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio
1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure
di cui all'art. 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,
relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'art. 28, comma 2, lettera
b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3,
del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono
ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di
specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'art. 46, comma 12, l'ARAN
utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti
massimi delle tabelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come
modificato dall'articolo 8, comma 4,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le
norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o
l'iscrizione ad ordini od albi professionali. Il personale di cui all'art. 6 comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei
prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
(1) Vedi l'articolo 1 comma 222
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 70
Norme finali
(Art. 73, commi 1, 3,
4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993,
successivamente sostituiti dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e
modificati dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del
1998 e dall'art. 20 del d.lgs n.
387 del 1998; art. 45, commi 1, 2,
7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come
modificati dall'art. 22, comma 6 del
d.lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000
e dall'art. 51, comma 13,
della legge n. 388 del 2000)
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le
norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque
salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le
norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 -
esclusi gli articoli 10
e 13 - sull'ordinamento della
Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65
il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi
previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e
provinciali, dall'art. 11, comma 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato
dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e
successive modificazioni ed integrazioni,13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n.186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936,
decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3. Le
predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva
sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e
prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell' articolo 41, comma 2. La
certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della
compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'articolo 47 (1)
(2).
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma
7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n.
319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli
organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui all'articolo 4,
comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa
competenza spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data,
contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti
amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della
scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di
reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'art. 3, comma 1, del
presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo
decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I limiti di cui all'articolo 19,
comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori
degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e
seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali
enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad
autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni
di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra
analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento
fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al
personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a
decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto
dall'art. 46, commi 8 e 9, del
presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 41, comma 6 del
medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze
istituito dall'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di
comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici
territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la
disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto
previsto dagli articoli 35
e 36, salvo che la materia
venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti .
(1) Comma prima modificato dall'art. 47, comma 5, l. 28 dicembre 2001,
n. 448 e, successivamente, dall'articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2005,
n. 7.
(2) Vedi l'articolo 34 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e l'articolo 3, comma 53, della legge 24
dicembre 2003, n. 350. Vedi, inoltre, deroga di cui all'articolo 3, comma 54, della citata
legge 350/2003 e l'articolo 1, commi 95, 102, 103, 116 e
132 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.Vedi anche l'articolo 1 commi 187 , 189 e 228 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 71
Disposizioni inapplicabili a seguito della
sottoscrizione di contratti collettivi
1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo
periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di
riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con
le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni
espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono
salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con
riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto
disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre
effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della
tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le
decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed
aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma
1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale
1998-2001, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni
generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in
decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili
con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.
Articolo 72
Abrogazioni di norme
(Art. 74 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del d.lgs n. 546 del
1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del
d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del
d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, commi da 1 a 3 del d.lgs n.
387 del 1998; art. 28, comma 2 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) ( Omissis ). (1)
b) capo I, titolo I, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni
di cui agli articoli da 4 a 12, nonchè 15,19, 21,24 e 25, che, nei limiti di
rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale
dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15, comma 1, secondo
periodo del presente decreto, nonchè le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972
incompatibili con quelle del presente decreto;
c) ( Omissis ). (2)
d) ( Omissis ). (3)
e) ( Omissis ). (4)
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22 a far data dalla
stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23,26, comma quarto, 27, comma
primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo
1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che
riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale
dello Stato;
h) ( Omissis ). (5)
i) ( Omissis ). (6)
j) ( Omissis ). (7)
k) ( Omissis ). (8)
l) ( Omissis ). (9)
m) ( Omissis ). (10)
n) articoli 4, comma 9,
limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i
dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre
1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre
1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
q) ( Omissis ). (11)
r) ( Omissis ). (12)
s) ( Omissis ). (13)
t) ( Omissis ). (14)
u) ( Omissis ). (15)
v) ( Omissis ). (16)
w) ( Omissis ). (17)
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692,
a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 19 del presente decreto;
y) ( Omissis ). (18)
z) ( Omissis ). (19)
aa) ( Omissis ). (20)
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998,
n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a
18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi
hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate
tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici
impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di
cui all'art. 2, comma 2, non si
applicano gli articoli da 100a
123 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi
collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di
produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'art. 55
del presente decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la
disciplina di cui all'art. 50,
sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione
delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche.
(1) Abroga l'art. 32, d.p.r. 10
gennaio 1957, n. 3.
(2) Abroga il secondo e il terzo comma dell'art. 5, l. 11 agosto 1973, n.
533.
(3) Abroga il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo comma
dell'art. 4 e l'art. 6, l. 11 luglio 1980, n. 312.
(4) Abroga l'art. 2, d.l. 6 giugno
1981, n. 283, conv., con modificazioni, in l. 6 agosto 1981, n. 432.
(5) Abroga l'art. 2, l. 8 marzo
1985, n. 72.
(6) Abroga gli artt. 27 e
28, d.p.r. 8 maggio 1987, n. 266.
(7) Abroga il d.p.r. 5 dicembre
1987, n. 551.
(8) Abroga i commi 3 e 4 dell'art. 4 e l'art. 5, l. 8 luglio 1988, n. 254.
(9) Abroga la lettera e), comma 1, dell'art. 17, l. 23 agosto 1988, n. 400.
(10) Abroga l'art. 9, l. 9 maggio
1989, n. 168.
(11) Abroga il comma 3 dell'art. 10, d.lg. 30
dicembre 1992, n. 533.
(12) Abroga l'art. 10 del d.lg. 30
dicembre 1992, n. 534.
(13) Abroga l'art. 6-bis, d.l. 18
gennaio 1993, n. 9, conv., con modificazioni, in l. 18 marzo 1993, n. 67.
(14) Abroga il d.lg. 3 febbraio
1993, n. 29.
(15) Abroga i commi 5, 6, 23, 27, ultimo periodo del 31 e dal 47 al 52,
dell'art. 3, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
(16) Abroga la lettera e), comma 1, dell'art. 3, l. 14 gennaio 1994, n. 20.
(17) Abroga il d.p.c.m. 16 settembre
1994, n. 716.
(18) Abroga il comma 15 dell'art. 22, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(19) Abroga il d.m. 27 febbraio
1995, n. 112.
(20) Abroga il d.lg. 4 novembre
1997, n. 396.
Articolo 73
Norma di rinvio
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti
colletivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n. 29 del 1993 ovvero
del d.lgs n. 396 del 1997, del d.lgs n. 80 del 1998 e d.lgs n. 387 del 1998, e
fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si
intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto,
come riportate da ciascun articolo. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATI
(omissis)

http://www.NelParmense.it/cobas-er
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