Decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 257
Attuazione
della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai
rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
(GU
n. 211 del 11-9-2006)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione
all'amianto durante il lavoro;
Visto il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione della direttiva
89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della
direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della
direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE,
della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva
2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del
Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e XII e
della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute,
dello sviluppo economico, per gli affari regionali e le autonomie locali e
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n.
626 del 1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi ell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio
della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2004» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro», modificato da ultimo dal decreto legislativo 10
aprile 2006, n. 195, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre
1994, n. 265, supplemento ordinario.
- La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione
all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile
2003, n. L 97.
- La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione
all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre
1983, n. L 263.
- La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro e' pubblicata nella
G.U.C.E. 29 giugno 1989, n. L 183.
- La direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa
alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro,
e' pubblicata nella G.U.C.E 30 dicembre 1989, n. L 393.
- La direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa
ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.
- La direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa
alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da
parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il
lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.
- La direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione
manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i
lavoratori, e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L 156.
- La direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle
prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attivita'
lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali e' pubblicata
nella G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L 156.
- La direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad
agenti cancerogeni durante il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 26
luglio 1990, n. L 196.
- La direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa
alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione
ad agenti biologici durante il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
dicembre 1990, n. L 374.
- La direttiva 93/88/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1993 che modifica
la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro,
e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 dicembre 1993, n. L 268.
- La direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica
la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L
335.
- La direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per
la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio 1997, n. L 179.
- La direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio
1998, n. L 131.
- La direttiva 99/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per
la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
il lavoro, estendendola agli agenti mutageni, e' pubblicata nella G.U.C.E.
1° giugno 1999, n. L 138.
- La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa
ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.
- La direttiva 99/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento
della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE, 99/92/CE e 2003/18/CE si veda in nota alle
premesse.
- La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa
ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.
- La direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(rumore), e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n. L 42.
- La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione
all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.U.E 15 aprile 2003,
n. L 97.
Art. 2.
Recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del
Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una
esposizione all'amianto durante il lavoro
1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e' inserito
il seguente:
«Titolo VI-bis
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD
AMIANTO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 59-bis.
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le
norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attivita' lavorative
che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad
amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali
contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,
nonche' bonifica delle aree interessate.
Art. 59-ter.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti
silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 59-quater.
Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il
datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei
locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di
materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi e' il minimo
dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione,
applica le disposizioni previste dal presente titolo.
Art. 59-quinquies.
Valutazione del rischio
1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta i
rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali
contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado
dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a
condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al
comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato
nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli
59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti
attivita':
a) brevi attivita' non
continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato
solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le
fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si
trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini
dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta
si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o
dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire orientamenti
pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole
intensita', di cui al comma 2.
Art. 59-sexies.
Notifica
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore di
lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza
competente per territorio.
2. La notifica di cui
al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti
elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attivita' e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto
della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di
lavoro puo' comportare un aumento significativo dell'esposizione alla
polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto,
effettua una nuova notifica.
Art. 59-septies.
Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione dei
lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in
ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 59-decies,
in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei
lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al
numero piu' basso possibile;
b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di
produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare
emissione di polvere di amianto nell'aria;
c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono
poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che
contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi
imballaggi chiusi;
e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu'
presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta
un'etichettatura indicante che contengono amianto.
Detti rifiuti devono
essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in
materia di rifiuti pericolosi.
Art. 59-octies.
Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies, comma 2, per
tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta
le misure appropriate affinche':
a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a
motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di
mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro
o adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di
lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere
trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per
questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa
non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo
smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato
da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti
di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo
destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese
misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni
utilizzazione.
Art. 59-nonies.
Controllo dell'esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo
59-decies e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei
rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della
concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I
risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei
rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale
del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in
possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo
8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del
decreto del Ministro della sanita' in data 14 maggio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei
campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione
rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite
misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite
microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'OMS
(Organizzazione mondiale della sanita) nel 1997 o qualsiasi altro metodo
che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si
prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza
superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e
il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Art. 59-decies.
Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre
per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di
riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche' nessun
lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore
al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di
lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu' presto
possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il lavoro puo'
proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate
per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare
l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede
immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre
di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri mezzi
e per rispettare il valore limite e' necessario l'uso di un dispositivo di
protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non puo' essere
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al
minimo strettamente necessario.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa
consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi
di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni
climatiche.
Art. 59-undecies.
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante
l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di
amianto nell'aria, e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi
il valore limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta
adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in
particolare le seguenti:
a) fornisce ai
lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e
altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali
lavori;
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il
superamento del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere
al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18
sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivita'.
Art. 59-duodecies.
Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere
effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo
30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di
rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici,
strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto,
predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la
protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti
punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima
dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione
non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto
vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai
lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul
luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale
incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite
di cui all'articolo 59-decies, delle misure di cui all'articolo
59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono
utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno
trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli
adempimenti di cui all'articolo 59-sexies.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
Art. 59-terdecies.
Informazione dei
lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita'
comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti,
informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita'
di non fumare;
c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo
l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la
necessita' del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle
misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori
superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di
lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i loro
rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta
sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure
adottate.
Art. 59-quaterdecies.
Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore di lavoro
assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri
contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad
intervalli regolari.
2. Il contenuto della
formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in
materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso
l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e
l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale
esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di
protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta
utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di
emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessita' della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla
bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i
corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 59-quinquiesdecies.
Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti
ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicita'
fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella
cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei
risultati della sorveglianza medica;
c) all'atto della
cessazione dell'attivita' comportante esposizione, per tutto il tempo
ritenuto opportuno dal medico competente;
d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la
cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative
alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi a
successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti
sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico
generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione
respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunita'
di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame
radiografico del torace o la tomodensitometria.
Art. 59-sexiesdecies.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella
sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1,
lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di
prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di
esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella
sanitaria e di rischio.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i
lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1.
3. Il datore di
lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia
dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di
lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente
alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2.
5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un
periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
Art. 59-septiesdecies.
Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano
applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 71, con la
costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL.».
Note all'art. 2:
- Per la direttiva 2003/18/CE si veda in nota all'art. 1.
- Per la direttiva 83/477/CEE e per il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, si veda in nota alle premesse.
- La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
aprile 1992, n. 87, supplemento ordinario.
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono
inserite le seguenti: «59-quinquies, commi 1 e 3;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «56, comma 2; 58;» sono
inserite le seguenti: «59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies;
59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4;
59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3;
59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56, comma 1; 57;»
sono inserite le seguenti: «59-quater, comma 1; 59-octies;»;
d) al comma 2, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
«b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro
1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies,
commi 5 e 7.»;
e) al comma 3, dopo le parole: «11;» sono inserite le seguenti:
«59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4;».
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 89 del citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione
degli articoli 4 commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
49-quinquies, commi 1 e 6; 59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5;
69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5;
86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b),
d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4;
15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4;
32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter,
36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,
38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1;
49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3,
secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58;
59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1; 59-decies;
59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies;
59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3, 59-sexiesdecies, commi 1, secondo
periodo, e 2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies;
72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65,
comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b);
77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85,
comma 2; 86, commi 1 e 2, 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma
2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere
b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2;
10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e)
ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 59-quater, comma 1; 59-octies;
72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4;
67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2;
85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;
b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro
1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7,
36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.
b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro
1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies,
commi 5 e 7;
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11;
59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6 e
8; 87, commi 3 e 4.».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo n.
626 del 1994, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 2,
afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora
provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo.
Nota all'art. 4:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, dispone:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.».
Art. 5.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
Nota all'art. 5:
- Il capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE,
n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio
1990, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200,
supplemento ordinario, abrogato dal presente decreto, recava: «Protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante
il lavoro.».
Art. 6.
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro
della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella

http://www.NelParmense.it/cobas-er
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