Decreto
legislativo 10 aprile 2006, n. 195
Attuazione
della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
(GU
n. 124 del 30-5-2006)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(rumore);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione
della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della
direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della
direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE,
della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del
Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e XII e
della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, delle attivita' produttive, per gli affari regionali e per la
funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del
1994», il titolo e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 2000, n. 96, S.O.
- La direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 42 del 15
febbraio 2003.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O.
- La direttiva 89/391/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 183 del 29 giugno
1989.
- La direttiva 89/654/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 393 del 30
dicembre 1989.
- Le direttive 89/655/CEE e 89/656/CEE sono pubblicate nella GUCE n. L 393
del 30 dicembre 1989.
- Le direttive 90/269/CEE e 90/270/CEE sono pubblicate nella GUCE n. L 156
del 21 giugno 1990.
- La direttiva 90/394/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 196 del 26 luglio
1990.
- La direttiva 90/679/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 374 del 31
dicembre 1990.
- La direttiva 93/88/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 268 del 29 ottobre
1993.
- La direttiva 95/63/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 335 del 30 dicembre
1995.
- La direttiva 97/42/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 179 dell'8 luglio
1997.
- La direttiva 98/24/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 131 del 5 maggio
1998.
- La direttiva 99/38/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 138 del 1° giugno
1999.
- La direttiva 2001/45/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 195 del 19 luglio
2001.
- La direttiva 1999/92/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 23 del 28 gennaio
2000.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e le direttive,
vedi note alle premesse.
Art. 2.
Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo n. 626 del 1994
1. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994, e'
inserito il seguente:
«Titolo V-bis
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 49-bis.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Art. 49-ter.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione
acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito
a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei
livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di
otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si
riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al
rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto
ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Art. 49-quater.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I
valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello
di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco,
sono fissati a:
a)
valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200
Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak=
140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak=
112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita'
lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente,
da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire, ai fini
dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione,
il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di
esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un
controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi
associati a tali attivita'.
Capo II
Obblighi
del datore di lavoro
Art. 49-quinquies.
Valutazione del rischio
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il
datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in
considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo
49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute
e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze
ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il
rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori
dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle vigenti
disposizioni in materia;
g)
l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre
l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di
lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
i)
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per
quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate
caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo' fondatamente
ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il
datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti,
i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni
prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da
misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e
delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati
possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa
dell'esposizione del lavoratore.
4. I
metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si
considerano adeguati ai sensi del comma 3.
5.
Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro
tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la
prassi metrologica.
6.
La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e
protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies,
49-octies e 49-nonies ed e' documentata in conformita' all'articolo 4,
comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante
ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente
qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione
dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa
superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la
necessita'.
Art. 49-sexies.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro
elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a
livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le
seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita'
di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai
requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare
l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione
e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati,
il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in
particolare le misure di cui al comma 1.
3. I
luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al
di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali.
Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato,
ove cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di
esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici
dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di
lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Art.
49-septies.
Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono
essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali
per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle
seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di
azione il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b)
nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori
superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano
indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono
di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa
consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai
dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore
solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
Art. 49-octies.
Misure per la limitazione dell'esposizione
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di
esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione
del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori,
il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei
valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c)
modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la
situazione si ripeta.
Art. 49-nonies.
Informazione
e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai
valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare
riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b)
alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare
o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui
all'articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in
applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro
significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
f) all'utilita' e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi
di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al
rumore.
Art. 49-decies.
Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori
superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai lavoratori
esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro
richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunita'.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore,
l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico
competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a)
riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo
49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli
articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d)
adotta le misure affinche' sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli
altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.
Art. 49-undecies.
Deroghe
1. Il datore di lavoro puo' richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di
protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione,
quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata
di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro
utilizzazione.
2.
Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali,
dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a
darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno
consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e
sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano
di sussistere.
3.
La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata dalla
intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che
garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi
derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura
l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle
condizioni indicate nelle deroghe.
4.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro
anni alla Commissione dell'Unione europea un prospetto globale e motivato
delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Art. 49-duodecies.
Linee guida
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le
linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica
e delle attivita' ricreative.».
Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi note alle premesse.
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «11, primo periodo;» sono inserite le
seguenti: «49-quinquies, commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49, comma 2;» sono inserite
le seguenti: «49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2;
49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4;
49-undecies, comma 3, secondo periodo;».
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 89
(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. Il
datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e
6; commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma
2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b),
d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4;
15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4;
32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter,
36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,
38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1;
49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1,2 e 4; 49-undecies, comma 3,
secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58;
72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi
1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66,
comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1;
78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
commi 1 e 2, 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2;
88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies; b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f),
g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a),
b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma
1; 57; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi
1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84,
comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;
b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro
1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7,
36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11;
70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1. In
relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione le norme del Titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del
1994, e successive modificazioni, introdotti dal presente decreto,
afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora
provveduto al recepimento della direttiva 2003/10/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, si applicano fino alla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal
presente titolo.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione cosi' recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza».
- Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 2003/10/CE, vedi note alle premesse.
Art. 5.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica
l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303; la voce «rumori» nella Tabella allegata allo stesso decreto n.
303 del 1956 e' soppressa.
Note all'art. 5:
- Il Capo IV, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 77: (Attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.
212), reca: «Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al
rumore durante il lavoro».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme
generali per l'igiene del lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 1956, n. 105, S.O.
Art. 6.
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli dal 49-bis al 49-duodecies del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedi note alle
premesse.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano trascorsi
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.
Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto
dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio
2011.
3. Per i settori della musica e delle attivita' ricreative, le
disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15
febbraio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La
Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fini,
Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Berlusconi,
Ministro della salute (ad interim)
Scajola,
Ministro delle attivita' produttive
La
Loggia, Ministro per gli affari regionali
Baccini,
Ministro per la funzione pubblica
Visto,
il Guardasigilli: Castelli

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