Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n. 187
Attuazione
della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche.
(GU
n. 220 del 21-9-2005; Ripubblicato, con note, su G.U. n. 232 del
5-10-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);
Vista la direttiva 2004/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (vibrazioni);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, delle attivita' produttive, per gli affari regionali e per la
funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, il presente decreto legislativo prescrive le misure per la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono
essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
2. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le disposizioni del presente
decreto sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato individuate con il provvedimento di cui al medesimo
articolo 1, comma 2.
Avvertenza:
- Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 ottobre 2005 si
procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
- Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 187, corredato dalle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2003) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
2003, n. 266.
- La direttiva 2002/44/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 177 del 6 luglio
2002.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (Attuazione della
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della
direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della
direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE,
della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo citato nelle
premesse, e' il seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione). - (Omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi
con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione
ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche,
dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica.
(Omissis)».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche
che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi
vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se
trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
Art. 3.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. Per le vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo
di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5 m/s2. 2.
Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo
di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
Art. 4.
Valutazione dei rischi
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro valuta e, nel
caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione
presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente
presso i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche
a cui i lavoratori sono esposti.
2. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato I, parte A.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero
e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato I,
parte B.
4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere
valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e
il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita' delle
vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari
condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal
costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla
misurazione, che richiede
l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.
5. La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere
programmate ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto emerso
dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente qualificato
nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e i relativi risultati devono essere riportati nel
documento di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto.
6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene
conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati
nell'articolo 3;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori
risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di
lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i
livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al
corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali di cui e'
responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per
quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
7. La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente
all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
include la giustificazione che la natura e l'entita' dei rischi connessi
con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi.
8. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi periodicamente,
e in ogni caso senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti ai
fini della sicurezza e della salute dei lavoratori che potrebbero averla
resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
richiedano la necessita'.
Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 4 e 8, del decreto legislativo citato nelle
premesse, e' il seguente:
«Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). -
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita'
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui
alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacita' e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
e) prende le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi
connessi all'attivita' produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle
informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1,
lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un
giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio,
nonche' la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro e'
redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed e'
conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Fino all'emanazione di tale decreto il registro e' redatto in conformita'
ai modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art.
19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il caso di pericolo grave e
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita',
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e al numero
delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed
elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unita'
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne
consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu' decreti da emanarsi
entro il 31 marzo 1996 dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita
la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle
dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non
si applicano alle attivita' industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attivita'
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o
piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita
la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita', nei quali e'
possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione
in aziende ovvero unita' produttive che impiegano un numero di addetti
superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola volta all'anno della
visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte
del medico competente, ferma restando l'obbligatorieta' di visite
ulteriori, allorche' si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato
I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonche' delle aziende che
occupano fino a dieci addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai
commi 2 e 3, ma e' tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la
sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3
le aziende familiari nonche' le aziende che occupano fino a dieci addetti,
soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di
specifici settori produttivi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse
agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi
previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli
uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo
giuridico.
Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione). - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unita' produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o
incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui
al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva, una o piu' persone da lui dipendenti per l'espletamento dei
compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'art.
8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacita' necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati
per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa dell'attivita' svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo' avvalersi
di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita' dei dipendenti
all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva sono insufficienti,
il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni
all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unita' produttiva, a favore della quale e' chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli
operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacita' e i
requisiti professionali di cui all'art. 8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di
concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, puo'
individuare specifici requisiti, modalita' e procedure, per la
certificazione dei servizi, nonche' il numero minimo degli operatori di
cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli
non e' per questo liberato dalla propria responsabilita' in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unita'
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona
designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione e' corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.».
Art. 5.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro elimina i
rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, quando sono
superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un
programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo
l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare
quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a
vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei
principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere,
il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni
provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le
vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro; e) la progettazione e
l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e
sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi
di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal
freddo e dall'umidita'.
3. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e'
stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del
superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione
per evitare un nuovo superamento.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo citato nelle premesse, e'
il seguente:
«Art. 3 (Misure generali di tutela). - 1. Le misure generali per la
protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico e, ove cio' non e' possibile, loro riduzione al
minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente
di lavoro;
e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e'
meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi
di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed
immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla
indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e
la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il
lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori.».
Art. 6.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro garantisce che
i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo
di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi
derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
b) ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;
c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni
meccaniche effettuate in applicazione dell'articolo 4 e alle potenziali
lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
d) all'utilita' e al modo di individuare e di segnalare sintomi di
lesioni;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Nota all'art. 6:
- Il testo degli articoli 21 e 22, del decreto legislativo citato nelle
premesse, e' il seguente:
«Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore di lavoro provvede
affinche' ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita'
dell'impresa in generale;
b) le misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa
vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui
agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere
a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.».
«Art. 22 (Formazione dei lavoratori). - 1. Il datore di lavoro assicura
che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma
3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e
di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle
proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in
materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio
ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al
comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di
cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita',
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per
la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo
anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.».
Art. 7.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori
d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La sorveglianza
viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della
valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria
diversi rispetto a quelli forniti dal medico
competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, quando, secondo il medico competente, si
verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l'esposizione dei
lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione
di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o
ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la malattia o gli
effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del
lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare
la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore,
l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico
competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi
emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico.
4. Nel caso di cui al comma 3, il datore di lavoro:
a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell'articolo 4;
b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i
rischi;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prende le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 16, del decreto legislativo citato nelle premesse, e'
il seguente:
«Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
sanitaria e' effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal medico competente e
comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal
medico competente.».
Art. 8.
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 7, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria
e di rischio, secondo quando previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Nella cartella
sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali
comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione
e protezione.
Nota all'art. 8:
- Il testo della lettera d) del comma 1, dell'art. 17, del decreto
legislativo citato nelle premesse, e' il seguente:
«d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e
di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;».
Art. 9.
Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di
lavoro, in circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la
deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il
corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche
specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore
limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attivita' lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore
alle vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai valori di azione,
ma varia sensibilmente da un momento all'altro e puo' occasionalmente
superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro puo'
richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il
valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia
inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri, con elementi
probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto
il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello di
esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo
di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che
provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le
circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Le deroghe sono rinnovabili e
possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno
giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e' condizionata
all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni
quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale
emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente
articolo.
Art. 10.
Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede
all'aggiornamento dell'allegato I che si renda necessario a seguito di
modifiche delle direttive comunitarie.
Art. 11.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della
direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno
2002, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
Note all'art. 11:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.».
- Per la direttiva 2002/44/CE vedi le note alle premesse.
Art. 12.
Sanzioni
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 4,
commi 1, 7 e 8, e dell'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione
dell'articolo 4, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 5, comma 2.
3. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da euro 500 a euro 3.000 per la violazione dell'articolo 7,
comma 3.
Art. 13.
Entrata in vigore ed abrogazioni
1. Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui all'articolo 4 del
presente decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.
2. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori
limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure
organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010.
3. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori
limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni
di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati
l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, e la voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'articolo
33 del medesimo decreto n. 303 del 1956.
5. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le
dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 13:
- L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303 (Norme generali per l'igiene del lavoro, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105) abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 24 (Rumori e scuotimenti).».
- La voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'art. 33 del
medesimo decreto n. 303 del 1956, abrogata dal presente decreto, recava:
«48 (Vibrazioni e scuotimenti).».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a
Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
(art. 4, commi 2 e 3)
A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.
1. Valutazione dell'esposizione.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore
dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8
ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati
(valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate
in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz)
conformemente ai capitoli 4 e 5 e all'allegato A della norma ISO 5349-1
(2001).
La valutazione del livello di esposizione puo' essere effettuata sulla
base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di
emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai
fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro,
oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono
essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni
contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
2. Misurazione.
Qualora si proceda alla misurazione:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia
rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni
meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono
essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni
meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche
dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2
(2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani,
la misurazione e' eseguita su ogni mano. L'esposizione e' determinata
facendo riferimento al piu' alto dei due valori; deve essere inoltre
fornita l'informazione relativa all'altra mano.
3. Interferenze.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il
corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla
stabilita' delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
5. Attrezzature di protezione individuale.
Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui
all'articolo 5, comma 2.
B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.
1. Valutazione dell'esposizione.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul
calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione
continua equivalente su 8 ore, calcolata come il piu' alto dei valori
quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati
sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy, 1awz, per un lavoratore seduto o
in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all'allegato A e
all'allegato B della norma ISO 2631-1 (1997). La valutazione del livello
di esposizione puo' essere effettuata sulla base di una stima fondata
sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di
lavoro utilizzate, fornite
dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro,
oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono
essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni
contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in
considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
2. Misurazione.
Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono
includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione di
un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati
devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni
meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche
dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona
tecnica si
considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.
3. Interferenze.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il
corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla
stabilita' delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
5. Prolungamento dell'esposizione.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera g), si applicano in
particolare nei casi in cui, data la natura dell'attivita' svolta, un
lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione
dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del
corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un
livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali
locali.

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