Decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38
(in
Gazz. Uff., 1 marzo, n. 50)
Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera o ), della legge 17 maggio
1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 18 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
dell'11 e del 22 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali;
Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE
PROFESSIONALI (INAIL)
Articolo 1
Ambito di applicazione delle gestioni.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando
quanto stabilito dall'art. 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, di
seguito denominato "testo unico", nell'ambito della gestione
industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate,
ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive,
impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello
spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
e successive modifiche ed integrazioni;
c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle
turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche
finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative
attività ausiliarie;
d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle
lettere a ), b ) e c ), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici,
compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'art. 49, comma 1, lettera e ), della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le
attività protette di cui all'art. 1 del testo unico.
Articolo 2
Classificazione dei datori di lavoro.
1. I datori di lavoro indicati all'art. 9 del testo unico sono
classificati nelle gestioni individuate all'art. 1 ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n.
88 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n.
88 e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti
non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta
dall'INAIL.
3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso
al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva,
con la procedura indicata nell'art. 45 del testo
unico.
4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive
ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista
dal presente articolo ai sensi dell'art. 12 del testo unico.
Articolo 3
Tariffe dei premi.
1. Fermo restando l'equilibrio finanziario
complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui
all'art. 1 sono approvate, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo
conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle
norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè degli
oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono
aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore
delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa
comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo
rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al
secondo comma dell'art. 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarità dell'attività espletata, sono
introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e
livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela
obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in
considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di
sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti
dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle
suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'art. 44 del testo unico
e successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei
premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella
misura del 95 per cento dell'importo così determinato. Limitatamente
all'anno 2000 i termini stabiliti dall'art. 28,
quarto comma, e dall'art. 44,
secondo comma, del testo unico e successive modificazioni, sono prorogati
al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà,
nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali
conguagli.
6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali
è ridotta al 130 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è
autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui,
ai sensi dell'art. 55, comma 1,
lettera o ), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative
disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700
miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Articolo 4
Assicurazione dei lavoratori dell'area
dirigenziale.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono
soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del testo unico,
appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano previsioni,
contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La
retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al
massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'art. 116, comma 3, del testo unico.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la
classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.
2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del
presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini
delle relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della
determinazione del premio è quella indicata nel comma 1. Nel caso di
infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per
l'INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto
assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato.
3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto
alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima
applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'art. 12 del testo unico
sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Articolo 5
Assicurazione dei lavoratori parasubordinati.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i
lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, comma 2, lettera a
), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni
e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'art. 1 del
testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non
in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli
adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico
del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai
compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'art. 116, comma 3, del testo unico.
Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello
dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo,
in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente
svolta.
5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto
alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima
applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'art. 12 del testo unico
sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Articolo 6
Assicurazione degli sportivi professionisti.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli
sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del
testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di
tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le
retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della
determinazione del premio assicurativo.
1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni
stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini
della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea
assoluta, di cui all'articolo 66, numero
1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (1)
2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto
alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima
applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'art. 12 del testo unico
sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
(1) Comma aggiunto dal D.lg. 13 marzo 2002,
n. 79.
Articolo 7
Lavoratori italiani operanti nei Paesi
extracomunitari.
1. Le tariffe di cui all'art. 3 si applicano anche
per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi
extracomunitari, di cui al decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'art. 2, comma 6- bis , del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL, di
un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute
dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio
integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL. I premi versati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano
acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative
prestazioni (1) .
(1) Vedi, anche, il D.M. 3 agosto 2000.
Articolo 8
Retribuzioni di ragguaglio.
1. All'art. 30 il quarto comma del
testo unico è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori
d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione
non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse
di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della
determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di
cui all'art. 116, comma 3.".
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI
Articolo 9
Rettifica per errore.
1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate
dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso
Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di
attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi
di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente,
l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro
dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento
errato.
2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte
dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle
prestazioni, l'errore, purchè non riconducibile a dolo o colpa grave
dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della
rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine
disponibili all'atto del provvedimento originario.
3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni
economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato
rilevato.
4. E' abrogato il primo periodo del comma 5 dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n.
88.
5. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle
prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere
all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento (1) .
6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la
domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal
primo giorno del mese successivo alla domanda e non dà diritto alla
restituzione di somme arretrate (1).
7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in
giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se più
favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della
domanda, la riattribuzione della prestazione avverrà con decorrenza dalla
data di annullamento o di riduzione della stessa (1).
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio 2005, n. 191 , ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma. Vedi
l'articolo 14-vicies quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 115.
Articolo 10
Malattie professionali.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una
commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica
dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 e delle tabelle di
cui agli articoli 3
e 211 del testo unico,
composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità,
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL,
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè
delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la
composizione e le norme di funzionamento della commissione stessa.
2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere
della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa
luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di
categoria maggiormente rappresentative.
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle
non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore
dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico
conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine
lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle
tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli
aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della
commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia
di cui all'art. 139, comma 2, del
testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata,
oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto
assicuratore competente per territorio.
5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati
INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad
esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità
di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al
comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni
provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o
regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute
e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Articolo 11
Rivalutazione delle rendite.
1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1°
luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione
delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del
lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è
rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione
dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell’economia e
delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della
salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.
Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti
nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore
al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base
per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.20 (1).
2. I princìpi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite
corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.
(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma
114, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
Articolo 12
Infortunio
in itinere.
1. All'art. 2 e
all'art. 210 del testo
unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti
dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli
infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il
normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più
rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa
aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza
maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di
obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di
utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in
questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di
alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".
Articolo 13
Danno
biologico.
1. In attesa della definizione di carattere generale
di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo
risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini
della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione
all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale,
della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono
determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del
reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro
verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in
luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo
comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto
e regolato dalle seguenti disposizioni (1):
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di
cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle
menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed
inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è
erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella
indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa
riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto
all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle
conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla
retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di
determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in
riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione
alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e
alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della
corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le
modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il
coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il
grado percentuale di menomazione (2).
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri
applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio
di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto
ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se
trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato,
dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi
che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità
in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della
malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in
capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto
assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la
domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in
caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo
dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione
dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione
sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per
le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie
infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della
liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti
temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente
revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi
rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo
evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla
liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale
corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità
psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in
capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale
già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da
infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato
da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al
lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate
prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al
comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non
all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle
preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui
il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il
numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica
residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le
conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o
denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale
di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato
liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione
conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene
valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato
continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di
infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della
data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di
cui agli articoli 83,
137e 146 del testo unico. La
rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità
psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso,
qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite
indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale
calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della
soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il
grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque,
presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale,
l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura
provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione
dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a
liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla
data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso
l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello
provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto
assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un
indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione
clinica e la morte.
10. Per l'applicazione dell'art. 77 del testo
unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di
cui al comma 2, lettera b ).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la
normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo,
valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui
premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 3 (3) (4) .
(1) Alinea modificato dall'art. 73, comma 3,
della l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(2) Lettera così modificata dall'articolo unico del D.LGS. 19 aprile
2001, n. 202, con la decorrenza prevista dal secondo comma
dell'articolo unico citato.
(3) Per l'addizionale sui premi assicurativi relativa agli anni 2000 e
2001, vedi vedi l'articolo unico del
D.M. 19 maggio 2003, per l'anno 2002 vedi l'articolo unico del D.M. 24 marzo 2004,
per l'anno 2003 D.M. 9 agosto 2005
e per l'anno 2004 il D.M. 20 gennaio 2006.
Per i contributi assicurativi INAIL vedi, l'articolo unico del D.M. 27 aprile 2004
e il D.M. 8 agosto 2005.
(4) Per l'approvazione della "Tabella delle menomazioni", della
"Tabella indennizzo danno biologico" e della "Tabella dei
coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, vedi il D.M. 12 luglio 2000.
Articolo 13 Bis
(Disposizioni in tema di menomazione
dell’integrità psico-fisica)
Art. 13-bis (1).
1. All’articolo 178
del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo
comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"e, per gli
infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, abbiano subito o subiscano
una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al
60 per cento".
2. All’articolo 150, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
dopo le parole: "purché non superiore all’ottanta per cento"
sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere
dal 1º gennaio 2007, con menomazione dell’integrità psicofisica di
qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento".
3. All’articolo 220 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono
inserite le seguenti:"e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi
nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio
2007, ai titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica
di grado non inferiore al 35 per cento".
4. All’articolo 76, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
dopo le parole: "invalidità permanente assoluta conseguente a
menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le
seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le
malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei
casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta
tabella ".
5. All’articolo 218, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
dopo le parole: "invalidità permanente assoluta conseguente a
menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le
seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le
malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei
casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta
tabella".
6. All’articolo 11 della
legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto il seguente
comma:"Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni
sul lavoro verificatisi nonchè le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1º gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile
di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non
dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del titolare
di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non
inferiore al 48 per cento".
7. All’articolo 10, terzo
comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:"e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1º gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di grado
superiore al 20 per cento".
(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma
782, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Articolo 14
Norme in materia di procedure e speditezza
dell'azione amministrativa (1).
1. Al fine di garantire
maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di
amministrazione dell'INAIL può adottare delibere intese a semplificare e
a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione conto
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono
soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai
procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
[2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico
debbono comunicare all'INAIL, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori
assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del
rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata
comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila
per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e
successive modificazioni e integrazioni ] (2).
(1) Vedi, anche, l'articolo 1, comma 27,
della legge 23 agosto 2004, n. 243.
(2) Comma soppresso dall'articolo 5, comma 2
bis, del D.LGS. 21 aprile 2000, n. 181 con la decorrenza ivi
prevista. A norma dell'articolo 1, comma
1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 l’obbligo di
comunicazione all’INAIL di cui al presente comma, resta in vigore fino
alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati
contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto
previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINAMENTO DEI COMPITI E DELLA GESTIONE DEL
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI (1)
(1) Per il riordino dei compiti e della gestione del Casellario centrale
infortuni vedi il D.M. 27 settembre 2002
Articolo 15
Natura e funzione del Casellario centrale
infortuni.
1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito
denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione
pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a
disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative necessità,
determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario,
di cui all'art. 19, comma 2, mediante
previsione di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio
dell'Istituto.
2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni
professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale
viene alimentata dai soggetti indicati nell'art. 17, in seguito
denominati utenti.
Articolo 16
Compiti del Casellario.
1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi
d'infortunio professionale e non professionale e di malattia
professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a
prescindere da uno specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano
l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da
parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con
altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonchè con quelle a
carattere previdenziale.
2. Può, altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini
conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
Articolo 17
Utenti del Casellario.
1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni
contenute nella banca dati:
a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente,
l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione conto i
rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP).
Articolo 18
Obblighi e diritti degli utenti.
1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario
i casi d'invalidità derivanti da infortunio professionale e non o da
malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri
casi d'invalidità o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle
loro funzioni istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati
relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di
malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte,
nonchè dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di
precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono
essere effettuate nei termini e con le modalità indicati nel regolamento
di esecuzione, di cui all'art. 22.
4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati
acquisiti dal Casellario.
5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed
informative, l'obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano
l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi
decorre a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione di cui all'art. 22.
Articolo 19
Organi del Casellario.
1. Gli organi del Casellario sono:
a) comitato di gestione;
b) presidente;
c) il dirigente responsabile del casellario.
2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, è composto
da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'INAIL;
c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA);
d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
e) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per
gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato
dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL;
h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di
discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale può essere variata la composizione
del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti.
3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere
confermati per una sola volta. Il comitato è validamente costituito con
la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce le modalità per l'acquisizione e la gestione dei dati;
b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del
servizio;
c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all'art. 22;
d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa
effettivamente sostenuta;
e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario,
adottando i necessari provvedimenti;
f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo
della gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dell'INAIL.
4. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Casellario;
b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a
ratifica del comitato nella prima riunione utile.
5. Il dirigente responsabile del Casellario:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;
b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato,
organizza il funzionamento di essi;
c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;
d) firma gli atti di gestione in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè gli
altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;
e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato;
f) svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti
dell'INAIL, in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla
regolazione dei flussi finanziari nell'ambito del bilancio dell'INAIL.
Articolo 20
Sanzioni.
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 25, maggiorata del
10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla
comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 21
Contributi.
1. Le spese per le modifiche strutturali,
l'aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del
Casellario sono anticipate dall'INAIL e, successivamente, ripartite tra
gli utenti di cui all'art. 17.
2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base
alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una
percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel
limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla
responsabilità civile auto, incassati nell'anno di riferimento.
Articolo 22
Regolamento di esecuzione.
1. Le norme di
esecuzione del presente capo, nonchè le modalità di individuazione dei
responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli
accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sono disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta
giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al
presente capo.
CAPO V
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Articolo 23
Programmi e progetti in materia di sicurezza e
igiene del lavoro (1).
1. E' istituito, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, in seno alla contabilità generale dell'INAIL, apposita
evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria,
ad interventi di sostegno di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle
normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e
dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 e successive modificazioni;
b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, anche
tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali,
grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma
gratuita o a costo di produzione.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del
bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600
miliardi di lire.
3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:
a) i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, avendo
particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta più accentuato
il fenomeno infortunistico;
b) le modalità per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui
al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle
strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e
di igiene sul lavoro.
4. La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei princìpi e
dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede
all'approvazione dei singoli progetti.
(1) Vedi D.M. 15 settembre 2000 e il
D.M. 7 febbraio 2001.
Articolo 24
Progetti formativi e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche.
1. Il consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale, per il
triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto
stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei
progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del
lavoro, nonchè, in tutto o in parte, dei progetti per l'abbattimento
delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle
imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che
assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione
ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione
contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.
2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il
consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità
per l'approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto
dall'art. 23, comma 3.
CAPO VI
PRIMI INTERVENTI DI RIORDINO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI IN AGRICOLTURA
Articolo 25
Denuncia degli infortuni sul lavoro.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul
lavoro di cui agli articoli 238
e 239 del testo unico è
posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo
determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza
dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
2. Le modalità operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite
con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (1).
(1) Vedi D.M. 29 maggio 2001
Articolo 26
Verifiche ispettive per l'evasione e l'elusione
assicurativa.
1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria per
la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale,
l'INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la
regolarità assicurativa delle aziende di riferimento, nell'ambito di
piani di attività concordati con l'INPS.
Articolo 27
Banca dati.
1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con
l'INPS e con l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 14, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le
informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi
professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici
andamenti infortunistici, distintamente per diverse realtà produttive e
per diverse zone territoriali, nonchè informazioni sulle cause e
circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica
per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio
finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà
di categoria e solidarietà generale.
2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore.
Articolo 28
Rideterminazione dei contributi (1).
1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della
gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore,
fermo restando quanto disposto dagli articoli 257
e 262 del testo unico, è
previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota
capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima
complessiva del 50 per cento.
2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1
è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni
successivi, la misura dell'incremento è stabilita con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.
3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori
agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, può essere determinata la quota parte dei
proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari
dell'INAIL destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del
settore agricolo previsto dal presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
(1) Per l'incremento della quota vedi l'articolo unico del D.M. 17 ottobre
2003 e il D.M. 15 ottobre 2004.

http://www.NelParmense.it/cobas-er
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