LEGGE 14 febbraio 2003, n. 30
Delega
al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (1) .
(1) Per l'attuazione
della presente legge vedi D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Delega al Governo per la revisione della
disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in
materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione
di lavoro
Art. 1
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti
intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a
migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di
quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo
alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per
le pari opportunità ed entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia
di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali
dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali
in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e
offerta di lavoro;
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento
pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo,
secondo una disciplina incentrata su:
1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n.3 con particolare riferimento alle competenze riconosciute
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano;
2) sostegno e sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile,
nonché sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova
regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949,
n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o
accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla
lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo
apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il
mancato adempimento degli obblighi di legge;
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e
plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale;
d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di
entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
all'autorizzazione per attività lavorative all'estero;
e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469;
f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori
privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del
mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province;
g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro
tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle
esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione delle forme di esclusione
sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto assoluto
per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque
trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il
loro consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o
di famiglia, o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i
precedenti datori di lavoro. È altresì fatto divieto di raccogliere,
memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano
strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro
inserimento lavorativo;
h) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta di
lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non
comunitari, nel rispetto della normativa vigente in modo da prevenire
l'adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al
fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al
lavoro;
i) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997,
n. 196,e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento
per le società già autorizzate;
l) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento
per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti
locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari,
differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle
ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla
natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento alle
associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali
costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale,
ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,
nonché alle università e agli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei
lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n.
181, ratificata dall'Italia in data 1º febbraio 2000;
m) abrogazione della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina
basata sui seguenti criteri direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei
soggetti identificati ai sensi della lettera l);
2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od
organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative;
3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e
interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco,
nonché di interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica,
organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la
lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo
applicato al prestatore di lavoro;
4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in
caso di somministrazione di lavoro altrui;
5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di
somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto
i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;
6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto
per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei
rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le
ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime
sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai
fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto
genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede
amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della reale
organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di
impresa da parte dell'appaltatore;
n) attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento degli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società
controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni
contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di
lavoro;
o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente
indicate nelle lettere da a) a n), che sono direttamente o indirettamente
incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente
articolo;
p) revisione del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 18, che ha modificato l'articolo 2112 del
codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine di armonizzarlo
con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui seguenti
criteri direttivi:
1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa
comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la legge 1º
marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della direttiva 2001/23/CE
del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti
di imprese o di stabilimenti;
2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda
nel momento del suo trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e
appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile, per le
ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di
ramo di azienda;
q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di uno o più testi unici delle normative e delle
disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
Delega al Governo in materia di riordino dei
contratti a contenuto formativo e di tirocinio
Art. 2
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per
gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia
di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n.3, e degli obiettivi indicati dagli
orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la
revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto
formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
alla occupazione;
b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24
giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali
rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività
formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento
formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in
alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e
della formazione, nonché il passaggio da un sistema all'altro e,
riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche
designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il
contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il
reinserimento mirato del lavoratore in azienda;
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di
tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti
rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro
con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità
coerenti con quanto previsto dagli articoli 17
e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a
ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di
istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al
territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili,
anche in base alla natura della menomazione e all'incidenza della stessa
sull'allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche
mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale
corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle
misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei
criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di
valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne,
particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento
di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il
differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di
attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo,
tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche
criteri di automaticità;
g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui
livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale,
per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente
articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei
criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di
mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n.3;
h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento,
al fine di determinare i contenuti dell'attività formativa, concordati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di
enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle
regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello
nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche
all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di attuazione
dell'attività formativa in azienda.
Delega al Governo in materia di riforma
della disciplina del lavoro a tempo parziale
Art. 3
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di
lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per
promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale
tipologia contrattuale idonea a favorire l'incremento del tasso di
occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne,
dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai 55 anni, al mercato del
lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle
ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e
secondo le modalità previsti da contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del
consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti
collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a
tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto
verticale e misto, anche sulla base del consenso del lavoratore
interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera a), e
comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al
lavoratore;
c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a
tempo parziale a tempo determinato;
d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino
l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani
al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche
attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con
l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo
restando il rispetto dei principi e delle regole contenute nella direttiva
97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;
f) affermazione della computabilità pro rata temporis in proporzione
dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione
all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a
loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei
dipendenti occupati in ogni unità produttiva;
g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.
Delega al Governo in materia di disciplina
delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,coordinato e
continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite
Art. 4
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle
tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di disponibilità a
favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la
propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale o,
in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di
sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese
da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero
da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal
ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione di
attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di
collocamento; eventuale non obbligatorietà per il prestatore di
rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a
percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di una
retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto;
b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa
estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con
conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore;
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto
scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile, della
collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o
programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione, nonché l'indicazione di un
corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e quantità del
lavoro;
2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a
trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo
che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia
superiore a 5.000 euro;
3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di
lavoro o fasi di esso;
4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della
sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità,
malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche
nel quadro di intese collettive;
5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di
inosservanza delle disposizioni di legge;
6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di
certificazione della volontà delle parti contraenti;
d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in
generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza
sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da
disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione
sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in
procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni
corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo,
ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione;
e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori,
obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione
di un'unica prestazione lavorativa.
f) configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del
lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto,
obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di
mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle
attività agricole.
Delega al Governo in materia di
certificazione dei rapporti di lavoro
Art. 5
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei
rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze
di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di
certificazione del relativo contratto stipulato tra le parti, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;
b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di
lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative,
ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in materia, o anche
università;
c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di
certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
e) attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi
della procedura di cui alla lettera d), con esclusione della possibilità
di ricorso in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del
programma negoziale da parte dell'organo preposto alla certificazione e di
difformità tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle
parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede di
certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione
previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi
all'organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare
l'erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli
effetti dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione
permangano fino al momento in cui venga provata l'erronea qualificazione
del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale
concordato dalle parti in sede di certificazione e il programma attuato.
In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo
all'autorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e
il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro;
g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non
solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale
concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui
all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o
transattiva delle parti stesse;
h) estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito del
regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una
cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della
legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni;
i) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi
dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
Esclusione
Art. 6
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale
delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.
Disposizioni concernenti l'esercizio delle
deleghe di cui agli articoli da 1 a 5
Art. 7
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5,
deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita
relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del
termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo
decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato
di sessanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali
disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel
rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi.
5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Delega al Governo per la razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro
Art. 8
1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del
lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad adottare, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro
del lavoro delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in
materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la definizione di
un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie
individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità
ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione
dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del
rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti
dei destinatari della citata disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del
lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della
direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e
possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di
lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede
pubblica;
f) riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro con
l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e
coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini
dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì
conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del
lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di
vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione
della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e
provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione
generale di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto
per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato
di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali
disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui ai
commi 3 e 4, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al
comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142
Art. 9
1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1,
comma 3, primo periodo, le parole: "e distinto sono soppresse;
b) all'articolo 2,
comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'esercizio
dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova
applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo
quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del
movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative";
c) all'articolo 3,
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958,
n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un
compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e
parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo
6";
d) all'articolo 5,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione
del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in
conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le
controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione
mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario";
e) all'articolo 6,
comma 1, le parole: "Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il
31 dicembre 2003";
f) all'articolo 6,
comma 2, dopo le parole: "del comma 1", sono inserite le
seguenti: "nonché all'articolo 3, comma 2-bis" e le parole:
"ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai
contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3 sono sostituite dalle
seguenti: "al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo
3, comma 1";
g) all'articolo 6
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi
territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto
collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale
accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio".
Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge
22 marzo 1993, n. 71
Art. 10
1. L'articolo 3 del
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151,
è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del
turismo). - 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo
rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti
collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è
subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale".

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