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Disposizioni
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (pubblicata sulla G.U. n. 13 del 17.1.2004) La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la
seguente legge:
1.
La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a
tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli
che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
1.
Ai fini della presente legge, si intende per: a)
"accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici, nelle
forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare
servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da
parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari; b)
"tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche,
hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o
riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai
servizi erogati dai sistemi informatici.
1.
La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende
private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende riabilitazione
pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente
partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi
informatici. 2.
Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilita'
non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da
gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare
parte persone disabili.
1.
Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per
l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti
di accessibilita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11
costituiscono motivo di preferenza a parita' di ogni altra condizione
nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione
del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di
accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi
non accessibili e' adeguatamente motivata. 2.
I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena
di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET
quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilita'
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di
rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle
disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di
accessibilita', con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 3.
La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di
beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori
disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di
telelavoro, e' subordinata alla stabiliti dal decreto di cui all'articolo
11. 4.
I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del
dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia
assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in caso di telelavoro,
in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro
privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. 5.
I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio. Art.
5. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', al materiale
formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 2.
Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri
alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su
supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli
alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio. Art.
6. 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilita' dei siti INTERNET o
del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 3. 2.
Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati: Art.
7. 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 2.
Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano
sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della
presente legge. (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 145/2005). Art.
8. 1.
Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle
attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' dei corsi di formazione organizzati dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle
attivita' per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di
cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n.
3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le
problematiche relative all'accessibilita' e alle tecnologie assistive. 2.
La formazione professionale di cui al comma 1 e' effettuata con tecnologie
accessibili. 3.
Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento
professionale sull'accessibilita'. Art.
9. 1.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
restando le eventuali responsabilita' penali e civili previste dalle norme
vigenti. Art.
10. 1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti: 2.
Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa consultazione con le
associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le
associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' e di
produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 145/2005) Art.
11. 1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le
associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con
proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi
indicati dal regolamento di cui all'articolo 10: Art.
12. 1.
Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11
sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle
raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilita' dell'Unione europea,
nonche' nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto
degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche
internazionali, operanti nel settore. 2.
Il decreto di cui all'articolo 11 e' periodicamente aggiornato, con la
medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle
normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo
intervenute.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Stanca,
Ministro per l'innovazione e le tecnologie Visto,
il Guardasigilli: Castelli
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