LEGGE 3 aprile 2001, n. 142
(e
successive modifiche ed integrazioni)
Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
(Soci lavoratori di cooperativa).
1. Le disposizioni della presente legge si
riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad
oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla
base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del
lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione
degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e
conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi
produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al
rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro
destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in
relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità
delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra
forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi
sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro
in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e
previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti
dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del
socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. (1)
(1) Comma così modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 14
febbraio 2003, n. 30.
Articolo 2
(Diritti individuali e collettivi del socio
lavoratore di cooperativa).
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di
lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970,
n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che
venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.
L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova
applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo
quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del
movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative. Si applicano altresì tutte le
vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli
altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1,
8, 14 e15 della medesima legge n. 300 del
1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione
lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme
specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate
in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento
cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente
più rappresentative (1).
(1) Articolo così modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 14
febbraio 2003, n. 30.
Articolo 3
(Trattamento economico del socio lavoratore).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio
1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a
corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non
inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla
contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine,
ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza
di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per
prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati
dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite
in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di
ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti
retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante
integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del
capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti
dall'articolo 24 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302,
e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei
titoli di cui all'articolo 5 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59. (1)
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della
piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958,
n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un
compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e
parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6 (2)
(1) Si veda l'art. 6, comma 2, d.l.
15 aprile 2002, n. 63, conv., con modificazioni, in l. 15
giugno 2002, n. 112, recante disposizioni per il progressivo adeguamento
ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1,
della legge 14 febbraio 2003, n. 30 .
Articolo 4
(Disposizioni in materia previdenziale).
1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed
assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le
diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle
società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è
instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli
previsti dall'articolo 3, comma 2,
lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da
lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina
recata dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni,
secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi: (1)
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei
soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da
impresa;
b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze
settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un
periodo non superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
(1) Vedi il d.lg. 6 novembre
2001, n. 423.
Articolo 5
(Altre normative applicabili al socio lavoratore).
1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti
dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis,
numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai
soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento
economico di cui all'articolo 3,
commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione
autentica delle disposizioni medesime.
2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del
socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità
con gli articoli 2526 e 2527 del codice
civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla
prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario (1) .
(1) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1,
della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Articolo 6
(Regolamento interno).
1. Entro il 31 dicembre 2004, le cooperative di cui
all'articolo 1definiscono un
regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si
intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il
regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione
presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il
regolamento deve contenere in ogni caso: (1) (2)
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene
ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei
soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai
profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse
da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di
lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare,
all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano
salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano
altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti
economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3;
il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali
utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito
del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto
anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi,
in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di
nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di
deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità
stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del
movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché
all'articolo 3, comma 2-bis, il
regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto
al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3 , comma 1. Nel
caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è
nulla (2).
2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi
territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto
collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale
accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio (3) .
(1) Vedi proroghe di cui all'art. 8-ter del D.L. del 23 novembre
2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463
e, successivamente, all'articolo 23-sexies
del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, conv., con modificazioni, in
legge 27 febbraio 2004, n. 47.
(2) Comma così modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 14
febbraio 2003, n. 30.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1,
della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Articolo 7
(Vigilanza in materia di cooperazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di
controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare
riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società
cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266,
e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante
la revisione cooperativa, finalizzata:
1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società
cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare
la democrazia cooperativa;
2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con
particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello
scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto
delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la
consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del
bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della
certificazione di bilancio;
c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti
adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con
i soci lavoratori;
d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti
dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli
uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui
all'articolo 5 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
secondo i princìpi e i criteri direttivi della presente legge e con
finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla
lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società
cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del
citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e
d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che può
affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse
associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo
biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del
medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando
gli attuali meccanismi di finanziamento;
f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di
disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per
accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento
derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità,
finalizzate ad accertare principalmente:
1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e
mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per
il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività
specifiche promosse o assunte dall'ente;
5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e
delle passività;
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e
l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla
contrattazione collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in
relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di
certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della
società cooperativa;
h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle
cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di
pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento
nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni
cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio,
evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie
tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre
norme per la generalità delle imprese;
l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo
comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei
controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per
promuoverne lo sviluppo;
m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per
l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto
conto anche di quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di
vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui
all'articolo 5 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577;
n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato
per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai
fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando
ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va
tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto
mutualistico di cui alla lettera b);
o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società
cooperative;
p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e
conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle
cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o che non
rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell'articolo 2543 del
codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del
regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge;
q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto
incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di
cui al presente comma (1).
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni
prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni
parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla data
della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della
Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova
normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e
correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi princìpi e
criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al
comma 2.
4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
(1) Termine prorogato al 30 giugno 2002 dall'articolo 8 ter del D.L. 23 novembre
2001, n. 411, conv., con modificazioni, in legge 31 dicembre 2001, n. 463.

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